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Provvedimento del 19 dicembre 2008 [1582849]

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[doc. web n. 1582849]

Provvedimento del 19 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 18 aprile 2008 con la quale XY ha chiesto, ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196), a Finanziaria San Giacomo S.p.A. la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano relativi "alle segnalazioni alla Centrale rischi della Banca d´Italia" dalla stessa effettuate, oltre alle informazioni relative al trattamento di tali dati di cui all´art. 7, comma 2, del Codice; vista la successiva istanza del 9 giugno 2008 con la quale XY, dopo aver ricevuto un primo riscontro alle proprie richieste, ha ribadito la propria istanza di accesso ai dati personali che lo riguardano con specifico riferimento "ai dati e ai documenti relativi alla sua posizione di rischio segnalata" alla suddetta Centrale rischi; visto il riscontro fornito con nota datata 10 giugno 2008 con la quale Finanziaria San Giacomo S.p.A. ha dichiarato di non poter dar seguito alla richiesta di accesso ai dati e ai documenti "relativi alla posizione di rischio" dell´interessato dovendo lo stesso rivolgere tale richiesta non ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati, ma della normativa emanata da Banca d´Italia con riferimento alle segnalazioni in essa riportate;

VISTO il ricorso presentato nei confronti di Finanziaria San Giacomo S.p.A. con il quale XY (rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Miraglia e Francesco Pacileo), non avendo ricevuto idoneo riscontro, ha ribadito la richiesta di accesso già avanzata con l´interpello preventivo, precisando che essa fa riferimento a tutti i dati che lo riguardano relativi alla pretesa creditoria che ha generato la segnalazione nella Centrale rischi e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 settembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, la successiva nota del 10 novembre 2008 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso, nonché il verbale dell´audizione delle parti tenutasi il 21 ottobre 2008;

VISTA la nota datata 10 ottobre 2008 con la quale Finanziaria San Giacomo S.p.A., nel fornire indicazioni in ordine alle vicende relative alla posizione debitoria venutasi a formare a seguito dell´andamento negativo di un conto corrente aperto dal ricorrente nel 1989 e "volturato alla posizione clienti in sofferenza in data 11/1/1999", nonché di alcuni effetti cambiari risultati non pagati alle rispettive scadenze, ha integrato i riscontri precedenti, inviando copia degli estratti conto relativi agli anni 1998 e 1999, della documentazione relativa ai citati effetti cambiari, oltre alla copia di parte della corrispondenza intercorsa con il ricorrente con riferimento alla citata posizione debitoria;

VISTE le note inviate via fax il 16 ottobre, il 3 novembre e il 1° dicembre 2008 con le quali il ricorrente ha preso atto dell´avvenuta comunicazione di alcuni dati personali oggetto della propria istanza di accesso, ma ha insistito sulla comunicazione di tutti i dati che lo riguardano, comunque conservati dalla società e relativi alla citata posizione debitoria in modo da poterne valutare l´esattezza e la fondatezza; rilevato che il ricorrente ha, in tale ottica, indicato alcuni documenti contenenti le informazioni in questione che, a suo avviso, dovrebbero essere conservati dalla banca e che non gli sono ancora stati comunicati secondo le modalità previste in materia di protezione dei dati personali; rilevato inoltre che il ricorrente ha contestato l´intelligibilità di alcuni dei dati personali che gli sono stati comunicati, chiedendo che gli siano indicati i significati di codici e sigle in essi utilizzati;

VISTE le note inviate via fax il 20 ottobre e il 27 novembre 2008 con le quali la resistente ha sostenuto di aver fornito un riscontro completo alle istanze del ricorrente il quale, a suo avviso, avrebbe ampliato la propria domanda nel corso del procedimento, passando da una richiesta di accesso "a confutare l´esistenza del debito" e a contestare, a oltre dieci anni di distanza, estratti conto dallo stesso conosciuti perché comunicatigli comunque "in vigenza del rapporto contrattuale (…)" e mai precedentemente contestati; rilevato che la resistente ha sostenuto anche che "non si può (…) pretendere di avere copia di documentazione riguardante operazioni poste in essere da oltre dieci anni" e che la stessa non è più tenuta a conservare ai sensi dell´art. 119 del testo unico in materia bancaria e creditizia (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) e dell´art. 2220 del codice civile;

RILEVATO che l´odierno ricorso viene preso in considerazione in relazione alla richiesta di accesso, avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice già con l´interpello preventivo al titolare del trattamento, a tutti i dati personali attualmente conservati presso la resistente relativi ai rapporti che hanno portato alla segnalazione della posizione di sofferenza nella centrale rischi di Banca d´Italia; precisato che tale diritto è distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria di cui all´art. 119 del predetto testo unico in materia bancaria che consente al cliente di ottenere "copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni", contenente essa o meno dati personali, ivi compresi i dati personali relativi a terzi e non è soggetto alle limitazioni temporali in quest´ultimo indicate;

CONSIDERATO che, allorché debba fornire riscontro a una richiesta di accesso formulata ai sensi dell´art. 7 del Codice, il titolare del trattamento non ha l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, prevedendo l´art. 10 del Codice che i dati debbano essere estrapolati da archivi e documenti che li contengono e comunicati all´interessato in forma intelligibile; rilevato, peraltro, che solo quando l´estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell´interessato "può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti" (art. 10, comma 4, del Codice); dati che devono essere messi a disposizione in modo intelligibile (con l´indicazione del significato di eventuali codici/ o sigle) e con l´oscuramento di quelli relativi a terzi;

RILEVATO che la resistente, prima e nel corso del procedimento, ha fornito solo alcuni dati personali relativi alla pretesa debitoria che ha portato alla segnalazione di sofferenza effettuata alla Centrale rischi della Banca d´Italia;

RITENUTO di dover quindi dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, limitatamente ai dati personali già oggetto di comunicazione, e di dover invece accogliere parzialmente il ricorso per quanto riguarda la richiesta di accesso ai restanti dati personali relativi alla citata pretesa debitoria, in qualunque forma detenuti, ivi compresi quelli contenuti nei contratti stipulati e gli ulteriori dati contenuti in estratti conto e movimentazioni bancarie, nonché i dati personali contenuti nella documentazione antecedente al termine di dieci anni computato dalla resistente, laddove gli stessi siano da quest´ultima, in qualsiasi forma, eventualmente ancora conservati;

RITENUTO di dover quindi ordinare alla resistente di aderire per questa parte alla richiesta del ricorrente e di comunicargli, nei limiti e con le modalità sopra richiamate in relazione all´art. 10 del Codice, entro il 28 febbraio 2009, tutti i dati personali relativi alla pretesa debitoria di cui alla segnalazione nella Centrale rischi della Banca d´Italia che non gli sono ancora stati comunicati; ritenuto che la resistente dovrà altresì dare conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Finanziaria San Giacomo S.p.A. nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso con riferimento ai dati personali che sono già stati comunicati al ricorrente;

b) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di accesso avanzata con riferimento ai dati personali relativi alla pretesa debitoria di cui alla segnalazione nella Centrale rischi della Banca d´Italia che non sono ancora stati comunicati, ordinando alla resistente di aderire a tale richiesta e di comunicare al ricorrente, nei limiti e con le modalità sopra richiamate in relazione all´art. 10 del Codice, entro il 28 febbraio 2009, tutti i relativi dati personali conservati e non ancora comunicati, dandone conferma a questa Autorità entro la medesima data;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Finanziaria San Giacomo S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1582849
Data
19/12/08

Tipologie

Decisione su ricorso