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Provvedimento del 19 dicembre 2008 [1582857]

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[doc. web n. 1582857]

Provvedimento del 19 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 26 giugno 2008 presentata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) a Poste italiane S.p.A. con la quale La Ruggine s.a.s. di Farci G. & C., in relazione a una lettera inviatagli da Poste italiane S.p.A. (in qualità di cliente della società interessata) in data 20 giugno 2008 avente per oggetto "richiesta di estratto conto al 31 maggio 2008", ha chiesto l´indicazione delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati personali contenuti nella medesima lettera e degli estremi identificativi del/i responsabile/i eventualmente designato/i, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati; visto che con la medesima istanza la società interessata ha chiesto, altresì, la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge (con relativa attestazione nei confronti dei soggetti cui i dati siano stati eventualmente comunicati);

VISTO il ricorso regolarizzato il 16 settembre 2008, presentato da La Ruggine s.a.s. di Farci G. & C., rappresentata e difesa dall´avv. Ettore Cinus, nei confronti di Poste italiane S.p.A., con il quale la ricorrente, nel comunicare di non aver ottenuto un idoneo riscontro all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 settembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 13 novembre 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 7 ottobre 2008 e 16 ottobre 2008 con le quali Poste italiane S.p.A., nel fornire riscontro alle istanze della ricorrente ha precisato, tra l´altro, che la società interessata "riveste, per Poste, il duplice ruolo di cliente, in quanto intestataria del conto corrente bancario n. (…) e, altresì, di fornitore di servizi a favore di Poste italiane"; visto che nella nota del 16 ottobre 2008 la resistente, nel richiamare le note del 3 e dell´11 luglio 2008, nelle quali si affermava che "la raccomandata del 20 giugno 2008 è uno standard utilizzato per tutti i fornitori di Poste italiane al fine di regolarizzare la posizione debitoria dell´azienda nei loro confronti" e che, pertanto, la stessa "era stata inviata in relazione alla chiusura trimestrale di bilancio con la sola ed esclusiva finalità di verificare la concordanza delle proprie scritture contabili con quelle dei fornitori"; visto che nella medesima nota la resistente ha chiarito ulteriormente che "le informazioni richieste all´impresa ricorrente, intestataria del c/c bancoposta n. (…), erano relative al saldo dovuto da Poste, risultante dall´estratto conto del fornitore e non al saldo del conto bancoposta del Sig. Farci, che riguarda altro rapporto";

VISTE le note datate 15 e 20 ottobre 2008 con le quali la società ricorrente, nel ritenere "non esaurienti" e comunque tardivi i riscontri della controparte, ha ribadito le richieste formulate nel ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 14 novembre 2008 con la quale la resistente, nell´affermare di avere ampiamente "illustrato alla ricorrente le finalità del trattamento dei dati oggetto della richiesta alla stessa formulata in data 20 giugno 2008, nonché le finalità del trattamento dei dati in relazione al conto corrente bancoposta intestato all´odierna ricorrente", ha sottolineato nuovamente che "le finalità della richiesta (…) sono da riferirsi esclusivamente alle verifiche del saldo di contabilità a debito di Poste in relazione alle fatture relative al rapporto di fornitura intercorrente tra la società e Poste italiane";

RITENUTO che il ricorso deve ritenersi infondato in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati, dal momento che non risulta, allo stato della documentazione in atti, che i dati personali della società ricorrente siano stati trattati illecitamente e che siano, allo stato, conservati da Poste italiane S.p.A. in violazione di legge, stante la vigenza, tra le parti, di un rapporto contrattuale per la fornitura di servizi e alla luce, peraltro, del generale obbligo di conservazione delle scritture contabili di cui all´art. 2220 del codice civile;

RITENUTO che, in ordine alle restanti richieste formulate dalla società ricorrente, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito sufficienti indicazioni in merito, prima e dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 19 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1582857
Data
19/12/08

Tipologie

Decisione su ricorso