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Provvedimento del 19 dicembre 2008 [1583124]

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[doc. web n. 1583124]

Provvedimento del 19 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 5 agosto 2008 nei confronti di Cerved B.I. S.p.A. con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Elvira Mirra), non avendo ricevuto un riscontro soddisfacente all´interpello preventivo avanzato ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito la richiesta volta a ottenere la cancellazione dal "Dossier persona" che lo riguarda delle informazioni relative ai fallimenti di due società (KZ s.r.l. –il cui fallimento è stato dichiarato nel 1997 e chiuso nel 2003 e di cui è stato socio- e WJ s.r.l. –il cui fallimento è stato dichiarato nel 2006– della quale è stato amministratore fino al 1996 e sindaco fino al 1997); ciò, in quanto il trattamento effettuato sarebbe, a suo avviso, illecito inducendo "coloro che accedono ai dati ad associare attualmente il nominativo del ricorrente con un evento pregiudizievole quale la dichiarazione di fallimento" delle due società di capitali "nonostante l´estraneità alla vicenda fallimento e il decorso di un lasso di tempo così considerevole dalla dichiarazione di fallimento della" KZ s.r.l. "(undici anni) e dalla cessazione di ogni carica dalla WJ s.r.l. (dieci anni) da rendere l´informazione non più pertinente rispetto alla finalità perseguita";  rilevato che il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 settembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 29 ottobre 2008 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice e il verbale dell´audizione tenutasi il 10 ottobre 2008;

VISTA la memoria pervenuta il 7 ottobre 2008 con la quale il ricorrente ha insistito nella propria richiesta di cancellazione considerando che l´associazione del proprio nome "ai predetti fallimenti infonde nei fruitori ed utilizzatori della banca dati erronee convinzioni e soprattutto tale collegamento risulta assolutamente in contrasto con i principi generali vigenti nel nostro ordinamento, in virtù dei quali non è dato effettuare alcuna estensione delle vicende societarie ai soci e agli amministratori, posto che le società di capitali hanno una propria personalità giuridica, distinta da quella dei soci, e sono dotate di un patrimonio autonomo con cui rispondono per le obbligazioni assunte";

VISTA la memoria anticipata via fax il 7 ottobre 2008 con la quale Cerved B.I. S.p.A. (rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Boccuccia), nel richiamare alcune sentenze del Tribunale di Roma relative all´attività di informazione commerciale svolta dalla stessa, ha sostenuto che il trattamento dei dati personali relativi al ricorrente non sarebbe effettuato illecitamente in quanto gli stessi sono tratti da pubblici registri e aggregati da Cerved B.I. S.p.A. in modo, a suo avviso, pertinente; secondo la società, tale pertinenza sarebbe evidente nel caso di specie dal momento che il ricorrente ("titolare di una partecipazione pari al 97,5% del capitale" e, quindi, "padrone assoluto" della società) avrebbe potuto far "ben sentire la propria voce anche nella gestione della società, ben potendo imporre, ad esempio, il nominativo dell´amministratore"; lo stesso, comunque, quale socio, sarebbe potuto incorrere nella responsabilità di cui all´art. 2476, comma 7, del codice civile secondo cui "sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori (…) i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi"; rilevato che la resistente ha rappresentato inoltre che nessuna informazione relativa al fallimento della WJ s.r.l. compare nella sezione "procedure su imprese connesse" del "Dossier persona" relativo al ricorrente;

VISTA la memoria del 14 ottobre 2008 con la quale il ricorrente, nel rilevare che la cancellazione dei dati relativi al fallimento di WJ s.r.l. è comunque successiva alla presentazione del ricorso (avendo la resistente argomentato in favore della conservazione di tale informazione nel "Dossier persona" che lo riguarda nel riscontro fornito all´interpello preventivo), ha insistito nella richiesta di cancellazione dei dati relativi al fallimento di KZ s.r.l., rappresentando che "se è vero che il socio di una s.r.l. dichiarata fallita nel 1997 non soggiace (per la normativa applicabile) ad alcuna forma di responsabilità; se è vero che sono decorsi i termini di prescrizione per le stesse azioni di responsabilità astrattamente esercitabili nei confronti degli amministratori (…), allora non si comprendono la pertinenza, la utilità e la finalità della conservazione del dato relativo al fallimento di una società nell´ambito del dossier persona attinente al socio, decorsi undici anni dalla dichiarazione di fallimento";

RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice, fermi restando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessari in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 del Codice, in relazione alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, al trattamento di dati personali effettuati a fini di informazione commerciale, nonché in riferimento all´individuazione di limiti temporali di conservazione dei dati relativi al comportamento debitorio;

RITENUTO che, alla luce dei princìpi di cui all´art. 11, comma 1, lett. a) e d), del Codice, l´indicazione riguardante il fallimento di KZ s.r.l. nell´ambito dei prodotti informativi relativi al ricorrente, non risulta pertinente rispetto alla finalità di fornire informazioni commerciali allo stesso relative anche perché concerne un evento (peraltro pregiudizievole) accaduto in relazione a un terzo (e, in particolare, alla società di cui il ricorrente era socio); rispetto al verificarsi di tale evento l´ordinamento prevede una responsabilità personale in capo ai soggetti che rivestono le qualifiche ricoperte dall´attuale ricorrente solo in casi residuali e accertabili giudizialmente che non risulta si siano verificati nel caso di specie, che vede peraltro il fallimento della società chiuso da oltre cinque anni; ciò, ferma restando la conoscibilità dell´informazione relativa al fallimento di KZ s.r.l. in altro contesto e, in particolare, nei prodotti informativi che la riguardano;

RITENUTO fondato per questa parte il ricorso e ritenuta quindi la necessità di disporre, quale misura a tutela dell´ interessato ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, il divieto per la resistente, a far data dalla ricezione del presente provvedimento, di rendere ulteriormente disponibili le informazioni relative al fallimento di KZ s.r.l., laddove figurino direttamente associate al ricorrente (e, quindi, in ogni scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved B.I. S.p.A. non direttamente relativo alla medesima KZ s.r.l.);

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di cancellazione dell´informazione relativa al fallimento di WJ s.r.l. dal "Dossier persona" del ricorrente dal momento che la resistente ha aderito, a seguito del ricorso, a tale richiesta;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dispone, quale misura a tutela dell´interessato ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, a far data dalla ricezione del presente provvedimento, il divieto per la resistente di rendere ulteriormente disponibili le informazioni relative alle dichiarazioni di fallimento di KZ s.r.l., laddove figurino associate direttamente al ricorrente (e, quindi, in ogni scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved B.I. S.p.A. non direttamente relativo alla medesima KZ s.r.l.);

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta del ricorrente volta a ottenere la cancellazione dei dati relativi al fallimento di WJ s.r.l. dal proprio "Dossier persona";

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 19 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1583124
Data
19/12/08

Tipologie

Decisione su ricorso