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Provvedimento del 19 dicembre 2008 [1583142]

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[doc. web n. 1583142]

Provvedimento del 19 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le istanze del 12 dicembre 2007 e del 30 giugno 2008 inoltrate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) a Ducato S.p.A., con le quali XY, in relazione a un presunto finanziamento rateale erogato in suo favore dalla medesima società, mai sottoscritto dall´interessata e che sarebbe riconducibile a un diverso soggetto il quale, unitamente a informazioni false, avrebbe fatto uso di alcuni dati personali che la riguardano, aveva chiesto la conferma dell´esistenza di tali dati e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l´indicazione della loro origine (con particolare riferimento ai dati inerenti alla propria attività professionale), delle modalità, della logica e delle finalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del/i responsabile/i eventualmente designato/i, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; rilevato che con le medesime istanze l´interessata si è altresì opposta al trattamento dei dati in questione, sollecitandone a tal fine la cancellazione;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 23 settembre 2008 nei confronti di Ducato S.p.A. con il quale XY, nel comunicare di aver ottenuto un riscontro incompleto alla prima istanza, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 settembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 18 novembre 2008 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 16 ottobre 2008 con la quale il titolare del trattamento ha precisato che i dati personali della ricorrente "sono stati comunicati a questa società in occasione della richiesta di finanziamento n. (…) del 26 luglio 2007, dell´importo di 800 euro, da rimborsare in 12 rate (…), finalizzata all´acquisto di un climatizzatore, inoltrata da parte della ditta (….)" e che, successivamente, "a causa del mancato pagamento delle rate di rimborso in scadenza (…) stante l´irreperibilità della cliente, abbiamo provveduto a richiedere informazioni per il rintraccio della medesima a società specializzata, la quale ci ha comunicato che la stessa risultava essere residente nella provincia di Terni, che esercitava la professione di avvocato e che era reperibile presso il recapito telefonico n. (…)"; visto che nella medesima nota la resistente ha affermato: "in data 20 dicembre 2007, non appena ricevuta la comunicazione dell´interessata nella quale la medesima confermava di non avere mai effettuato l´operazione di acquisto e di finanziamento (…), abbiamo provveduto, in pari data, a richiedere cautelativamente la sospensione dei dati relativi al rapporto di credito in evidenza presso i sistemi di informazioni creditizie ed abbiamo risposto all´interessata con lettera dell´8 gennaio 2008"; visto che nella medesima nota la società resistente ha altresì dichiarato: "successivamente, ricevuta copia della denuncia-querela presentata dall´interessata in data 7 febbraio 2008 (…), abbiamo provveduto ad interrompere qualsiasi operazione di trattamento dei dati personali della ricorrente anche nei confronti dei predetti sistemi di informazioni creditizie ai quali è stata richiesta la cancellazione dell´operazione di finanziamento (…)";

VISTA la nota pervenuta via fax il 25 ottobre 2008 con la quale la ricorrente, nel ritenere ancora incompleto il riscontro della controparte, ha chiesto informazioni "più analitiche riguardo alla società specializzata cui Ducato S.p.A. si è rivolta per rintracciare la cliente-apparente" ed ha sollecitato, altresì, la resistente a fornire "un´idonea attestazione circa l´avvenuta cancellazione delle informazioni personali dai Sic indicati, con la specifica indicazione del complessivo periodo di tempo in cui tali dati sono stati centralizzati"; visto che nella medesima nota la ricorrente ha ribadito la richiesta di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTA la nota pervenuta via fax il 2 dicembre 2008 con la quale la resistente, nel comunicare, tra l´altro, che "la società specializzata cui si è rivolta è la (…) Service di (…) con sede in (…)", ha nuovamente ribadito che "i dati personali della ricorrente, unitamente ai dati inerenti il contratto di finanziamento n. (…), sono stati comunicati ai sistemi di informazioni creditizie dal 24 luglio 2007, data di ricezione della relativa richiesta di finanziamento, al 20 dicembre 2007, data in cui (….) la scrivente società ha provveduto a richiedere la sospensione della visibilità del rapporto di credito" e che "successivamente (…), in data 7 febbraio 2008, abbiamo provveduto a richiedere ai predetti s.i.c. la cancellazione dei dati personali e dei dati inerenti l´operazione di finanziamento";

RITENUTO che, in ordine alle richieste rivolte alla resistente in sede di ricorso, deve essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere, avendo il titolare del trattamento fornito al riguardo un adeguato riscontro, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Ducato S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste dell´ interessata;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Ducato S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 19 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1583142
Data
19/12/08

Tipologie

Decisione su ricorso