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Ordinanza di ingiunzione nei confronti XY - 20 novembre 2008 [1583592]

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[doc. web n. 1583592]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti XY - 20 novembre 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 61 del 20 novembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 16 agosto 2006 nei confronti di XY, residente in Pesaro, via KW  per la violazione dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che Luca Bosi ha presentato un ricorso al Garante in data 11 aprile 2005, riguardante l´invio, al proprio indirizzo di posta elettronica, di e-mail a carattere promozionale indesiderate dal sito Internet www.economici.cc;

RILEVATO che l´Ufficio, con nota n. 5367 del 14 marzo 2006, regolarmente notificata a mezzo raccomandata a/r in data 17 marzo 2006, ha formulato, ai sensi dell´art. 157 del Codice, una richiesta di informazioni per acquisire ogni informazione nel merito, invitando XY, quale responsabile del sito Internet www.economici.cc, a fornire, entro il termine del 31 marzo 2006, riscontro alla richiesta;

RILEVATO che, come evidenziato nella nota interna datata 13 giugno 2006, non è stato fornito tempestivo riscontro, entro la data sopraindicata, il riscontro alle richieste formulate dall´Ufficio ai sensi dell´art. 157 del Codice;

RILEVATO che il Garante si è pronunciato in ordine alla liceità e correttezza del trattamento dei dati in data 14 luglio 2005;

VISTA la nota n. 16900/41472 del 16 agosto 2006, notificato in data 29 agosto 2006, con cui è stata contestata a XY la violazione prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art.157, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal rapporto che XY non risulta essersi avvalso né della facoltà prevista dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentita), né di quella prevista dall´articolo 16 della medesima legge (pagamento in misura ridotta);

VISTO l´art. 164 del Codice che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattromila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e alla gravità nella misura del minimo pari alla somma di quattromila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

a XY, residente in Pesaro, via KW, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

a XY di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Pesaro", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 20 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1583592
Data
20/11/08

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca