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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Silvia Briggi - 20 novembre 2008 [1583600]

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[doc. web n. 1583600]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Silvia Briggi - 20 novembre 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 62 del 20 novembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 25 luglio 2006 nei confronti di Silvia Briggi, consulente finanziaria residente in Rapallo (Ge), via Enrico Toti n. 10/5 B per la violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 2644 datata 8 febbraio 2006) e su specifica delega di questa Autorità (n. 2649 dell´8 febbraio 2006), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni del 23 febbraio 2006 dai quali è emerso, tra l´altro, che l´informativa agli interessati di cui all´art. 13 viene resa mediante un "allegato B" al mandato di consulenza finanziaria che, a scioglimento della riserva formulata in sede di controllo, è stato prodotto direttamente all´Autorità in data 24 febbraio 2006. Tale allegato, recante: "Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196–Codice in materia di protezione dei dati personali–art. 13 (informativa)", riporta solamente il disposto letterale dell´art. 13 del Codice con la sola aggiunta dell´indicazione del titolare del trattamento;

VISTA la nota n. 15908/45960 del 25 luglio 2006, notificata in data 28 luglio 2006, con cui è stata contestata alla predetta società la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTA la memoria difensiva inviata ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 e le ulteriori note difensive con le quali Silvia Briggi, ritenendo illegittima la contestazione, ha formulato le seguenti deduzioni:

a) mancato rispetto del termine per la notificazione della contestazione amministrativa previsto dall´art. 14 della legge n. 689/1981, atteso un ingiustificato prolungamento della fase istruttoria del procedimento amministrativo in contrasto con i princìpi afferenti il diritto di difesa, di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione;

b) il mandato di consulenza, del quale è parte integrante l´allegato B che riproduce l´art. 13 del Codice, contiene tutti gli elementi prescritti dal Codice, con sostanziale rispetto della disciplina di cui al citato art. 13. Peraltro, l´informativa viene anche resa oralmente all´interessato nel momento della sottoscrizione del mandato di consulenza;

c) nell´illecito contestato non si ravvisano i requisiti del pericolo concreto quale conseguenza immediata e diretta della violazione e della mancanza di offensività, richiesti dalla giurisprudenza ai fini dell´applicazione della sanzione di cui all´art. 167 del Codice;

VISTA la richiesta di audizione formulata dalla società ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 e la successiva nota del 10 giugno 2008 di rinuncia all´audizione in parola;

RITENUTO che le argomentazioni addotte da Silvia Briggi non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa agli interessati in quanto:

a) l´accertamento della violazione amministrativa (dies a quo), disciplinato dall´art. 13 della legge n. 689/1981, consiste nel rilievo di fatti integranti un illecito amministrativo che implica anche una necessaria valutazione e qualificazione dei fatti. A tal fine l´accertamento della violazione è avvenuto in data 3 maggio 2006 così come risulta in atti. Sul punto, come già ribadito dalla Corte di cassazione  (v., fra le altre, Cass. Sez. II n. 12830/2006), " (…) l´attività di accertamento dell´illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (soggettivi e oggettivi) dell´infrazione (…)";

b) non risulta in atti, né è stato fornito riscontro nell´ambito del procedimento, che Silvia Briggi abbia fornito agli interessati un´informativa completa e idonea nei termini di cui all´art. 13 del Codice;

c) l´opponente richiama, erroneamente, i requisiti del pericolo concreto e dell´offensività attinenti la disciplina della violazione di natura penale prevista dall´art. 167 del Codice, mentre la violazione contestata è di natura amministrativa. In tal senso si evidenzia che la giurisprudenza richiamata negli scritti difensivi è riferita al reato di illecito trattamento previsto e punito dall´art. 167 del Codice, che non ha alcuna attinenza con l´illecito di natura amministrativa contestato, previsto dall´art. 13 e sanzionato dall´art. 161 del Codice;

RILEVATO che Silvia Briggi ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), sulla base di un mandato di consulenza, rendendo un´informativa inidonea ai sensi dell´art.13, come si evince dall´allegato B al predetto mandato;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta ed al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di tremila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

a Silvia Briggi, residente in Rapallo (Ge), via Enrico Toti n. 10/5 B, di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Genova", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 20 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1583600
Data
20/11/08

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca