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Newsletter del 19 maggio 2009

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N. 323 del 19 maggio 2009

• Informazione scorretta al tempo di Facebook
• Biglietti on line, privacy più garantita
• Sanità: sistema informativo per le dipendenze e privacy
• Videosorveglianza ed esigenze di sicurezza

Informazione scorretta al tempo di Facebook
I giornalisti che utilizzano notizie, fotografie e dati personali tratti dai social network devono sempre verificare le informazioni raccolte per esercitare con correttezza il diritto di cronaca.
 
È quanto ha ribadito il Garante intervenendo su segnalazione di due cittadini, i quali avevano visto pubblicata da alcuni quotidiani  la propria immagine presa da  Facebook erroneamente associata a persone omonime decedute. In un caso si trattava di un incidente stradale, nell´altro di una vittima del terremoto avvenuto in Abruzzo.
 
I nomi pubblicati nei servizi di cronaca erano corretti, ma le fotografie ad essi associate erano state trovate facendo una semplice ricerca su Internet e scaricando l´immagine presente nei profili che i due segnalanti avevano aperto nel famoso  social network. I giornalisti non avevano, dunque, verificato l´ipotesi che si potesse trattare di semplici casi di omonimia e hanno dato per decedute le persone sbagliate. Nel caso della vittima del terremoto, la fotografia errata, pubblicata da un quotidiano, era stata riproposta anche da due testate televisive nazionali.
 
Queste immagini - ha stabilito il Garante, con due provvedimenti [doc. web nn. 1615317 e 1615339] di cui è stato relatore Mauro Paissan - non dovranno essere più pubblicate, diffuse né riproposte nell´archivio on-line delle testate coinvolte.
 
Associando l´immagine di una persona all´identità di un´altra, sono stati diffusi dati errati, mettendo in atto in tal modo un illecito trattamento dei dati personali.
 
Il Garante ha, pertanto, vietato alle testate, due locali e tre nazionali, di diffondere ulteriormente le fotografie dei segnalanti. L´Autorità ha imposto la cancellazione delle immagini anche dal sito web e dall´archivio storico on-line di uno dei quotidiani interessati che - dopo aver informato seppur tardivamente i lettori dello sbaglio commesso – continuava a rendere comunque accessibile da Internet la fotografia pubblicata per errore.
 
Biglietti on line, privacy più garantita
Il consenso all´uso dei dati non deve mai essere condizionato
Il consenso all´uso dei nostri dati non può mai essere condizionato, ma libero e consapevole. Non si può negare un servizio richiesto a chi non vuole sottoscrivere un modulo in cui non viene garantita la libertà del consenso.
 
È per questo motivo che il Garante ha vietato ad una società che opera su Internet l´ulteriore trattamento dei dati personali dei clienti.
 
La società, specializzata nella vendita on line di biglietti per eventi musicali, teatrali, sportivi e culturali, al momento della registrazione sottoponeva ai clienti un modulo che non permetteva di prestare un consenso specifico e differenziato. Era presente infatti una sola casella, per giunta già contrassegnata con l´apposito segno di "spunta". In questo modo i clienti oltre a dare il consenso all´uso dei propri dati personali, indispensabile per poter usufruire del servizio, lo prestavano automaticamente anche per le finalità di marketing. Chi non sottoscriveva il modulo così com´era non riceveva il servizio.
 
Intervenuto a seguito della segnalazione di un cittadino, il Garante ha vietato alla società l´ulteriore trattamento dei dati illegittimamente acquisiti, disponendo, inoltre, la riformulazione del modulo di iscrizione al sito con l´obbligo di fornire ai clienti la possibilità di prestare consensi differenziati.
 
"Il consenso che noi diamo all´uso dei nostri dati non può mai essere condizionato, ma deve poter essere espresso liberamente e in maniera consapevole - ha commentato il relatore del provvedimento, Giuseppe Fortunato - Non si possono imporre scelte ai clienti e ai consumatori o chiedere un consenso generico per usi diversi. Non si può negare un servizio o una prestazione a chi non vuole fornire i propri dati per finalità di marketing".
 
Sanità: sistema informativo per le dipendenze e privacy
Maggiore protezione per i dati di tossicodipendenti e alcolisti che si sottopongono a programmi di recupero socio-sanitari: elevate misure di sicurezza dei flussi di dati e delle reti telematiche, uso di dati anonimi quando non sia possibile ricorrere a codici, selettività e tracciabilità degli accessi.
 
È un sì condizionato quello che il Garante privacy ha reso al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sullo schema di decreto che istituisce il sistema informativo per le dipendenze (Sind). Regioni e province autonome mettono a disposizione del Sind informazioni relative a strutture, attività e personale dei servizi che si occupano delle dipendenze. Tra gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante il Sind, il monitoraggio dell´attività dei servizi, del volume delle prestazioni, delle caratteristiche dell´utenza e la valutazione del grado di efficienza e di utilizzo delle risorse.
 
Nel parere l´Autorità chiede innanzitutto che nel decreto siano indicate con maggiore precisione le finalità che si intendono perseguire e che giustificano la raccolta dei dati. Il Garante chiede, poi, che le regioni e le province autonome che non sono in grado di rendere non direttamente identificabili i pazienti (perché non dispongono di sistemi di codifica) utilizzino solo dati anonimi. Nello schema dovranno essere inoltre specificati gli uffici e il personale del ministero, delle regioni e delle province autonome cui è consentito il trattamento delle informazioni e che il Ministero potrà avere accesso all´insieme delle informazioni raccolte nel Sind, mentre regioni e province autonome potranno trattare solo le informazioni che inseriscono. Particolare attenzione deve essere inoltre posta nel caso in cui persone tossicodipendenti abbiano chiesto di mantenere l´anonimato nei rapporti con i servizi sanitari.
 
Per innalzare ulteriormente le garanzie per i pazienti il Garante ritiene necessario che lo schema sia integrato con indicazioni mirate in materia di sicurezza: in particolare, perfezionando la disposizione che prevede il ricorso a tecniche di cifratura dei dati sensibili e prevedendo il tracciamento delle operazioni di accesso al sistema dedicato alla memorizzazione dei dati. Dovranno essere infine individuate modalità per la  distruzione sicura dei supporti (hard disk, cd etc.) che contengono dati sensibili.
 
Videosorveglianza ed esigenze di sicurezza
Nei musei di Napoli le telecamere potranno conservare le immagini più a lungo
Il polo museale napoletano potrà conservare per trenta giorni le immagini raccolte da sistemi di videosorveglianza installati presso alcune aree museali, fino a che permangono specifiche e comprovate esigenze di sicurezza.
 
Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali che ha accolto la richiesta della Soprintendenza campana di poter prolungare, nel rispetto dei principi generali che regolano l´installazione e la gestione di sistemi di videosorveglianza,  il tempo di conservazione delle immagini delle riprese video in alcuni musei.
 
La Soprintendenza si era attivata in seguito all´allerta per un sopraggiunto allarme terroristico, inoltrata dal Comando dei carabinieri-tutela del patrimonio culturale. Al fine di prevenire eventuali attentati, l´Arma dei carabinieri aveva quindi suggerito di rimodulare il piano di sicurezza predisposto per la tutela e la conservazione delle opere, aumentando anche il tempo di conservazione delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza. In base ai principi generali indicati nel Codice della privacy e nel provvedimento generale sulla videosorveglianza del 2004, le immagini e i dati relativi a persone identificate o identificabili possono essere conservate per un periodo limitato. Tale limite, tuttavia, può essere modificato in relazione alla necessità eccezionale derivante da un evento accaduto o realmente incombente, o in seguito alla richiesta dell´autorità giudiziaria o della polizia, motivata da un´attività investigativa in corso.
 
Il Garante, con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti, ha quindi autorizzato la Soprintendenza a conservare sino a trenta giorni le riprese dei sistemi di videosorveglianza dei siti museali più esposti al rischio terrorismo, evidenziando però che il permesso temporaneo continuerà a valere solo nel caso in cui persistano comprovate esigenze di sicurezza.
 
 

L´ATTIVITÁ DEL GARANTE - PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÚ
Gli interventi e i provvedimenti più importanti recentemente adottati dall´Autorità

• Conservazione dei dati di traffico: proroga dei termini - 29 aprile 2009 (G.U. n. 107 dell´ 11 maggio 2009) [doc. web n. 1612508]
• Niente più nomi dei medicinali sullo scontrino fiscale rilasciato dalle farmacie – 7 maggio 2009 [doc. web n. 1612395]
• "Social Network: attenzione agli effetti collaterali" – Opuscolo informativo del Garante – 11 maggio 2009 [doc. web n. 1614258]
 Pazienti Udine su Facebook: il Garante privacy ha avviato accertamenti – 14 maggio 2009 [doc. web n. 1614089]

 

NEWSLETTER
del Garante per la protezione dei dati personali (Reg. al Trib. di Roma n. 654 del 28 novembre 2002).
Direttore responsabile: Baldo Meo.
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