Provvedimento del 23 luglio 2009 [1640253]
Provvedimento del 23 luglio 2009 [1640253]
[doc. web n. 1640253]
Provvedimento del 23 luglio 2009
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
VISTO il ricorso al Garante presentato il 24 aprile 2009 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Andrea Manzon, con il quale il ricorrente ha ribadito nei confronti di UniCredit Family Financing Bank S.p.A. (già Unicredit Clarima Banca S.p.A.) la propria richiesta -avanzata al medesimo titolare del trattamento ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta a ottenere la cancellazione dagli archivi dei sistemi di informazioni creditizie (di seguito s.i.c.) gestiti da Crif S.p.A. e da Consorzio per la tutela del credito-CTC dei dati personali di tipo "negativo" che lo riguardano relativi a un "contratto di credito a mezzo carta rateale"; ad avviso del ricorrente, la comunicazione dei dati che lo riguardano ai s.i.c. sarebbe illecita non avendo egli ricevuto il preavviso previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e di buona condotta (Provv. Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) per l´iscrizione del suo nominativo nei sistemi di informazioni creditizie;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 aprile 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 17 giugno 2009 con la quale è stata comunicata la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;
VISTA la nota inviata via fax il 13 maggio 2009 con la quale la resistente, nel fornire riscontro alla richiesta dell´interessato, ha: a) allegato "copia delle comunicazioni di sollecito di pagamento inviate al signor XY in data 11.08.2005, 02.09.2005, 12.10.2005 contenenti anche il preavviso di segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie"; b) comunicato che "solo in data 22.05.2008 il signor XY ha saldato integralmente la sua esposizione debitoria (…)"; c) sostenuto che "le segnalazioni di ritardo dei pagamenti nei sistemi di informazioni creditizie dovranno permanere per il tempo previsto dall´art. 6 del Codice di deontologia (24 mesi), a decorrere dalla data del pagamento del dovuto"; visto che con la medesima nota il titolare del trattamento, nel ricostruire le vicende relative all´utilizzo della carta di credito, ha precisato di aver revocato, fin dal novembre 2005, la carta in questione, con conseguente iscrizione del nominativo dell´interessato anche nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento-segmento Carter;
VISTA la nota del 3 luglio 2009 con la quale il ricorrente ha dichiarato, alla luce delle comunicazioni di controparte, di rinunciare "agli atti della procedura";
RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.
Roma, 23 luglio 2009
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi
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