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Newsletter del 7 aprile 2010

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Pubblico registro automobilistico e privacy
Si all´utilizzo dei dati per informazioni di pubblica utilità, no al marketing

Le società del settore automobilistico, incluse le officine che offrono servizi di revisione, possono usare senza consenso i dati del Pubblico registro automobilistico (Pra) per inviare agli utenti comunicazioni di rilevante interesse pubblico, come la scadenza della revisione del veicolo, e questionari con finalità di ricerca. E´ necessario invece acquisire il preventivo consenso degli interessati per inviare informazioni pubblicitarie. Lo ha chiarito definitivamente il Garante al termine di una verifica avviata sulle modalità di trattamento dei dati contenuti nel Pra, l´archivio pubblico gestito dall´Aci che contiene le informazioni relative agli oltre 110 milioni di veicoli italiani (data di immatricolazione, numero di telaio e targa, dati anagrafici dell´intestatario, etc.).
 
L´intervento dell´Autorità trae origine da numerose segnalazioni di utenti che lamentavano di aver ricevuto, da società alle quali non avevano mai comunicato il proprio recapito, pubblicità, offerte per effettuare la revisione della propria vettura, questionari. In tutti i casi esaminati dal Garante, gli indirizzi degli utenti risultavano estratti dal Pra.
 
Con un provvedimento, di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti, il Garante ha innanzitutto confermato la sussistenza di un rilevante interesse pubblico a far conoscere informazioni che contribuiscono a migliorare la sicurezza nella circolazione degli autoveicoli, favoriscono la tutela ambientale o sono relative ad attività di ricerca economico-sociale o di statistica. E ha quindi stabilito che le società del settore automobilistico, comprese le officine autorizzate, e le società private di ricerche e consulenze economico-sociali possono utilizzare, anche senza consenso, i dati personali contenuti nel Pra per inviare questionari o comunicazioni con la notizia dell´imminente scadenza del periodo di revisione dell´auto. L´Autorità ha invece ribadito il divieto di utilizzare tali dati per mere finalità marketing (ad esempio, per l´invio di offerte su pezzi di ricambio e accessori), in assenza del preventivo consenso degli interessati.
 
 
 
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In bagno senza il permesso dell´azienda
Il Garante vieta le autorizzazioni scritte per assenze momentanee
Viola la dignità e la riservatezza delle persone il datore di lavoro che obbliga i dipendenti a richiedere l´autorizzazione scritta per andare in bagno o, comunque, per allontanarsi temporaneamente dalla postazione di lavoro. Lo ha stabilito il Garante privacy giudicando illecito il trattamento dei dati effettuato con queste modalità da parte di un´azienda nei confronti dei propri operai.
 
Per monitorare l´allontanamento di qualsiasi addetto alla catena di montaggio la società aveva imposto ai suoi dipendenti di compilare appositi tagliandi di carta dove indicare il proprio nominativo, il reparto di appartenenza, l´orario e motivazione per cui ci si assentava. I permessi, pur restando nella disponibilità degli operai, dovevano essere controfirmati e autorizzati dal capo reparto. Al Garante, che aveva avviato accertamenti sul caso segnalato dalla stampa, la società aveva precisato che le informazioni raccolte con i tagliandi non erano registrate né conservate e che, pertanto, non veniva effettuato alcun trattamento di dati. L´utilizzo di questi permessi era comunque stato conseguenza di una non corretta interpretazione delle disposizioni impartite dalla direzione dello stabilimento e l´azienda aveva già provveduto a eliminarlo e a richiamare i capi delle singole unità.
 
L´Autorità ha invece stabilito che quello realizzato dalla società era a tutti gli effetti un trattamento di dati perché, anche se non trattenute o archiviate, le informazioni annotate sui tagliandi, comprese quelle relative alle esigenze fisiologiche degli operai, venivano conosciute dai responsabili che dovevano autorizzare gli allontanamenti. La modalità di trattamento, oltre che sproporzionata rispetto alle finalità per le quali veniva svolta, risultava peraltro lesiva della dignità dei lavoratori anche in considerazione del potenziale condizionamento della libertà di movimento che ne conseguiva. Il Garante ha dunque vietato l´uso dei permessi e ha prescritto all´azienda di predisporre nuove modalità di comunicazione degli allontanamenti dei dipendenti.
 
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Tv digitale e contributo statale per acquisto decoder
Via libera del Garante alla comunicazione dei dati dall´Agenzia delle entrate a Poste Italiane

Il Garante ha dato via libera alla richiesta del Ministero dello sviluppo economico di consentire all´Agenzia delle Entrate la trasmissione a Poste Italiane, anche per il triennio 2010-2012, dell´elenco dei codici fiscali dei potenziali destinatari del contributo statale per l´acquisto di decoder digitali. Il Garante ha tuttavia stabilito che l´Agenzia delle Entrate possa trasmettere a Poste italiane i soli codici fiscali degli abbonati Rai residenti nelle aree di volta in volta interessate al passaggio al digitale.
 
Nel motivare il suo parere favorevole (relatore Mauro Paissan), l´Autorità ha riconosciuto che la comunicazione a Poste Italiane dei dati dei possibili beneficiari risulta necessaria per l´erogazione del contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico e rientra quindi nelle funzioni istituzionali che il Ministero è chiamato a svolgere. Il documento sottoposto al Garante tiene conto delle misure prescritte in un precedente provvedimento (doc web. n.  1612009) e offre idonee garanzie anche di carattere tecnologico per il trattamento dei dati personali.
 
Il contributo, previsto in favore delle famiglie economicamente o socialmente svantaggiate, permette una riduzione sul prezzo del decoder effettuata nei confronti dell´acquirente direttamente dal rivenditore, che sarà poi rimborsato da Poste Italiane Spa per conto del Ministero sulla base di un´ apposita convenzione.
 
Destinatari del contributo saranno abbonati Rai, in regola con il pagamento del canone, residenti nelle aree interessate al passaggio al digitale, con un reddito inferiore ai 10.000 euro e un´età superiore ai 65 anni.
 

L´ATTIVITÁ DEL GARANTE - PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÚ
Gli interventi e i provvedimenti più importanti recentemente adottati dall´Autorità

• Propaganda elettorale. Garante privacy: vietato telefonare agli elettori senza consenso - Comunicato del 18.3.2010 - [doc. web n. 1695961]
• Telefonate elettorali: il Garante avvia un´istruttoria - Comunicato del 23.3.2010 - [doc. web n. 1696281]

 

 

NEWSLETTER
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