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Provvedimento del 19 maggio 2010 [1736794]

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[doc. web n. 1736794]

Provvedimento del 19 maggio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 12 febbraio 2010 nei confronti di Crif S.p.A. e Consum.it S.p.A. con il quale Barbara Zara, ribadendo l´istanza già precedentemente avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, nel manifestare la revoca del consenso all´ulteriore trattamento, ha chiesto la cancellazione dei dati personali che la riguardano inseriti nel sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. in relazione al ritardo nel pagamento di alcune rate, successivamente regolarizzate, riferite ad un finanziamento erogato da Consum.it in data 13.09.2008; la ricorrente ha, in particolare, contestato la liceità dell´avvenuta segnalazione a suo carico all´interno del sic eccependo che il contratto di finanziamento, che ne costituiva il presupposto, doveva intendersi risolto a seguito dell´esercizio, da parte della medesima, del diritto di recesso dal contratto di fornitura di servizi estetici in relazione al quale il credito era stato originariamente concesso, lamentando altresì l´illegittimità della perdurante conservazione di tali dati avendo la medesima provveduto a versare alla società finanziaria in data 22/10/2009, e dunque "con anticipo di sette mesi rispetto alla naturale scadenza del contratto (…), la somma di € 1.657,82 a saldo del credito relativo" al citato finanziamento; l´interessata ha infine rappresentato, a sostegno delle proprie richieste, di non aver ricevuto, da parte dell´ente partecipante, adeguata informativa in ordine al trattamento dei dati personali ai sensi dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 3o giugno 2003, n. 196), nonché dell´art. 5 del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23), rilevando altresì l´omessa comunicazione, da parte di Consum.it S.p.A., del preavviso relativo all´imminente segnalazione dei dati personali nel predetto sistema di informazioni creditizie, come previsto dall´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 marzo 2010, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la nota del 12 aprile 2010 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 16 marzo 2010 con la quale Crif S.p.A., nel comunicare di aver "provveduto, recependo la revoca del consenso comunicata dalla ricorrente, a cancellare le sole informazioni creditizie di tipo positivo presenti nella propria banca dati", ha dichiarato di non poter "accogliere la richiesta (…) con riferimento al rapporto di credito contestato con il presente ricorso (...)" trattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo "per le quali non si applica quanto previsto dall´art. 6, comma 7 del codice deontologico in tema di revoca del consenso" e la cui attuale conservazione si giustifica con il mancato "decorso dalla data di avvenuta regolarizzazione (ottobre 2009)" del "termine di conservazione di 24 mesi previsto dall´art. 6, comma 2 lett. b) del Codice deontologico, per le informazioni di tipo negativo relative a ritardi superiori a due rate o mesi, successivamente regolarizzati"; con riguardo alle ulteriori contestazioni dedotte dalla ricorrente a fondamento dell´affermata illegittimità del trattamento (quali ad esempio la mancata informativa in ordine al trattamento dei dati, l´omissione dell´obbligo di preavviso in ordine alla registrazione delle informazioni di tipo negativo nel Sic ecc.) Crif S.p.A. ha comunicato di trattare "solo dati consentiti dall´interessato" e di imporre "un preciso obbligo contrattuale in materia di informativa e consenso" agli enti partecipanti sui quali grava peraltro, in via esclusiva, l´obbligo di preavvisare gli interessati circa l´imminente registrazione dei dati nel sic; la società resistente ha infine dichiarato di aver comunque provveduto ad inserire, ai sensi dell´art. 8, comma 6, del codice di deontologia e buona condotta, "una specifica nota in corrispondenza dei dati relativi al rapporto di credito, con la quale si dà atto dell´esistenza di contestazioni relative ad inadempimenti sulla fornitura del servizio sottostante il rapporto di credito";

VISTA la nota anticipata via fax l´8 aprile 2010 con la quale Consum.it S.p.A. ha dichiarato che la ricorrente ha definito la propria posizione debitoria mediante il pagamento dell´importo di euro 1.657,82 "dalla medesima proposto" e accettato dalla società resistente a "saldo e stralcio" della posizione della medesima; la società resistente ha inoltre chiarito come il pagamento a "saldo e stralcio" non sia equiparabile ad un´estinzione, quanto piuttosto "ad un accordo transattivo, ovvero ad una regolarizzazione" cui trova applicazione la normativa di settore "che prevede, ai fini della cancellazione, la decorrenza del termine di 24 mesi dall´estinzione del rapporto, avvenuta (…) nel mese di ottobre 2009";

RILEVATO che la richiesta di cancellazione avanzata dalla ricorrente, riferendosi a dati relativi al ritardo nel pagamento di rate scadute (in numero superiore a due) successivamente regolarizzate, riguarda informazioni creditizie di carattere negativo per il legittimo trattamento delle quali la normativa di settore non richiede la previa manifestazione del consenso da parte dell´interessato (vedi art. 24, lett g) del Codice alla luce del Provv. del Garante n. 9 del 16 novembre 2004 pubblicato sulla G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004) che, per tale ragione, non dispone del potere di revocarlo; tenuto conto, con riguardo agli ulteriori profili evidenziati con il ricorso, e, in particolare, all´affermata omissione dell´obbligo di preavviso in merito all´imminente segnalazione, che dagli atti del procedimento, peraltro allegati dalla medesima ricorrente, risultano adempiuti gli obblighi che il Codice pone in capo ai titolari del trattamento al fine di garantire la liceità di quest´ultimo;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare infondato il ricorso non essendo ancora decorso il limite temporale di 24 mesi previsto per la conservazione  delle informazioni creditizie di tipo negativo riferite a ritardi nei pagamenti superiori a due rate o mesi successivamente regolarizzati (art. 6, comma 2 lett. b) del Codice deontologico);

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara il ricorso infondato.

Roma, 19 maggio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli