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Articoli pubblicati sul web: vietata la diffusione di dati sensibili - 1° luglio 2010 [1738303]

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[doc. web n. 1738303]

Articoli pubblicati sul web: vietata la diffusione di dati sensibili - 1° luglio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA la segnalazione del 12 gennaio 2010, presentata dal signor XY in relazione all´intervista raccolta nell´YY, a cura di "ZZ", dal titolo "KW" pubblicata sul sito Internet YY, di cui risulta responsabile la signora XX;

VISTO il contenuto della predetta intervista che ricostruisce la lunga esperienza (circa venti anni) maturata nell´ambito di JH dalla signora ZQ sino al raggiungimento di un livello definito "ZK" e terminata con la denuncia, da parte della stessa, di asserite violenze psico-fisiche, manipolazioni ed intromissioni nella sua sfera privata ad opera dello staff di JH oltre che dell´esborso di rilevanti somme di denaro;

RILEVATO che, a seguito delle informazioni acquisite dal Garante, è stato possibile appurare che la signora XX risulta essere anche l´autrice, con lo pseudonimo di "ZZ", dell´intervista in esame;

RILEVATO, in particolare, che nella predetta intervista, vengono richiamati anche i decessi e le relative cause, di altri seguaci di JH che avevano raggiunto i cd. KK e riportate integralmente le generalità delle persone decedute;

RILEVATO che il segnalante, che dichiara di essere parente di una delle persone decedute, lamenta il richiamo per esteso di nome e cognome del familiare, XZ, in un contesto che non giustificherebbe la diffusione di tali informazioni;

RILEVATO che l´istruttoria svolta dall´Autorità ha coinvolto anche l´internet provider Alicom s.r.l. al fine di escluderne il coinvolgimento nella gestione del dominio web "YY" e dei relativi contenuti;

RILEVATO che, dall´esame delle risposte e della documentazione tecnica fornite da Alicom S.r.l., non è emerso alcun profilo di responsabilità dell´internet provider;

CONSIDERATO che il richiamo nel suddetto articolo del nome e del cognome di diverse persone, unitamente all´indicazione delle cause dei relativi decessi e, in diversi casi, delle patologie mediche da cui tali decessi sono scaturiti configura un trattamento di dati sensibili;

CONSIDERATO che nella diffusione di notizie idonee a rivelare lo stato di salute di una persona devono essere osservate particolari garanzie a tutela della persona medesima (art. 139, comma 1, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"); art. 5 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, allegato A1 del Codice; provvedimenti del Garante del 7 febbraio 2002, del 23 novembre 2005, del 29 novembre 2007, del 6 dicembre 2007, del 5 marzo 2008 rispettivamente doc. web nn. 1064770122589814780831478059 e 1523741); considerato, in particolare, che il giornalista nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, è tenuto a rispettarne la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale (art. 10 del codice di deontologia cit.);

CONSIDERATO che la tutela della sfera privata e della dignità della persona, prevista dal Codice, non viene meno con la morte della persona (provvedimenti del Garante del 15 luglio 2006, 29 novembre e 6 dicembre 2007, docc. web nn. 13107961478059 e 1478083) e che i diritti di coloro che sono deceduti possono essere fatti valere da chiunque abbia un interesse proprio o agisca per la tutela dell´interessato, ovvero per ragioni familiari meritevoli di protezione (art. 9, comma 3 del Codice);

CONSIDERATO che, sebbene dagli ultimi riscontri effettuati a seguito della richiesta di informazioni rivolta alla responsabile del sito Internet "YY" emerga che nell´articolo in esame non risulti più riportato per esteso il nome di battesimo dei menzionati soggetti, ma solo l´iniziale dello stesso accanto al cognome, tale accorgimento, in considerazione dei rilievi sopra formulati, non appare sufficiente a garantire il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;

RILEVATO, in particolare, che la diffusione delle generalità dei soggetti interessati, (seppur con la predetta, successiva, indicazione dell´iniziale del nome di battesimo), sebbene riferita a notizie di rilevante interesse pubblico, risulta contrastante con i principi in materia di trattamento dei dati a fini giornalistici e altre manifestazioni del pensiero, tenuto conto, in particolare, sia del generale principio della non eccedenza del dato oggetto del trattamento rispetto alle finalità per le quali lo stesso è raccolto e trattato (art. 11, lett d) del Codice), sia del principio dell´"essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" richiamato nell´art. 137 comma 3 del Codice, nonché negli artt. 5, 6, e 8, comma 1, del menzionato codice di deontologia;

RILEVATO, pertanto, che la diffusione nell´articolo in esame dei dati personali delle persone decedute con le predette modalità, sebbene riferita ad episodi che potevano essere oggetto, in termini più generali, di una legittima attività di cronaca, ha determinato e determina una violazione della sfera di riservatezza, del decoro e della dignità delle stesse;

RITENUTO di dover disporre nei confronti del titolare del trattamento sopra individuato, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, il divieto di ulteriore diffusione, anche tramite il richiamato sito web, del nominativo, anche se con l´indicazione dell´iniziale del nome di battesimo, delle persone decedute alle quali si riferiscono i dati di natura sensibile;

RITENUTO di dover altresì prescrivere al titolare del trattamento sopra individuato, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di menzionare le predette persone, nel contesto dell´intervista in esame, con le sole iniziali del nome e cognome, ovvero utilizzando un nome di fantasia;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione amministrativa di cui all´art. 162, comma 2 ter del Codice, nonché la sanzione penale di cui all´art. 170 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dispone, nei termini di cui in motivazione, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei confronti della signora XX, residente a YH alla Via JJ in qualità di titolare del trattamento, il divieto di ulteriore diffusione, anche tramite il sito web "YY, del nominativo, anche se con l´indicazione dell´iniziale del nome di battesimo, delle persone decedute alle quali si riferiscono i dati di natura sensibile rilevati nell´intervista dal titolo "KW";

b) prescrive altresì alla stessa, nei termini di cui in motivazione, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di menzionare le predette persone, nel contesto dell´intervista in esame, con le sole iniziali del nome e cognome, ovvero utilizzando un nome di fantasia;

Roma, 1° luglio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli