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Marketing via e-mail: possibile inviare comunicazioni a carattere promozionale solo con il consenso - 23 settembre 2010 [1758527]

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[doc. web n. 1758527]

vedi anche
Provvedimento generale sullo spamming

Marketing via e-mail: possibile inviare comunicazioni a carattere promozionale solo con il consenso - 23 settembre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento generale del 23 maggio 2003 sullo spamming (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 29840) con il quale questa Autorità ha indicato le misure da adottare per l´utilizzo dei sistemi automatizzati e l´invio di comunicazioni elettroniche, per conformarsi alla normativa sul trattamento dei dati personali;

VISTA la segnalazione di Scala Reale S.r.l. del 23 novembre 2009 con la quale è stata lamentata la ricezione indesiderata di numerose e-mail per la promozione di diverse realtà aziendali, anche dopo l´invio di apposita istanza di opposizione, che risultano essere state inviate dalla società Primi sui Motori S.p.A. (di seguito indicata come "la società"); 

RILEVATO che la società ha affermato che i dati della segnalante sono stati estratti da una banca dati acquistata da New Project S.r.l. che avrebbe fornito espresse garanzie in merito al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, senza tuttavia allegare prova dell´acquisizione del consenso preventivo e specifico della segnalante, come si evince dalle note del 29 marzo e 25 maggio 2010;

VISTO l´art. 130, comma 2, del Codice, il quale prevede, per l´invio di messaggi promozionali mediante e-mail, il presupposto del consenso informato e specifico dell´interessato, a prescindere dalla natura, di persone fisiche o giuridiche, dei destinatari delle comunicazioni, fatto salvo solo il caso previsto al successivo comma 4 del medesimo articolo 130;

CONSIDERATO che l´invio di comunicazioni commerciali mediante e-mail effettuato dalla società senza aver fornito la predetta informativa e senza l´acquisizione del prescritto consenso configura quindi un trattamento illecito di dati (artt. 13, 23 e 130 del Codice);

VISTO che il provvedimento generale del Garante in materia di spam del 29 maggio 2003 ha chiarito che "chi acquisisce la banca dati deve accertare che ciascun interessato abbia validamente acconsentito alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica ed al suo successivo utilizzo ai fini di invio di materiale pubblicitario";

RILEVATO che la società ritiene, come dichiarato nella nota del 29 marzo 2010, che i messaggi presenti nelle e-mail inviate non siano da considerarsi di carattere promozionale vista l´assenza di elementi atti a qualificarli come tali (quali, ad esempio: marchi, immagini pubblicitarie e prezzi);

RITENUTO che, pur in assenza degli specifici elementi sopra menzionati, il contenuto dei messaggi inviati debba invece essere considerato di carattere promozionale contenendo, ad ogni invio, la presentazione di diverse realtà aziendali ed in virtù della evidente finalità di reperimento di nuovi clienti nonché in considerazione del fatto che il servizio offerto dalla società è dalla stessa definito "e-mail marketing" come si evince dal contratto di fornitura di servizi del 1 luglio 2009 con Coop. Cartai Modenese Soc. Coop. acquisito in sede di istruttoria e depositato in atti;

RILEVATO, infatti, che per comunicazione commerciale, come stabilito nel d.lg. 9 aprile 2003, n. 70 di attuazione della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, devono ritenersi "tutte le forme di comunicazioni destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l´immagine di un´impresa, di un´organizzazione o di una persona che esercita un´attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione" (cfr. art. 2, lett. f);

RILEVATO che l´invio massivo e continuativo di e-mail non sollecitate determina, anche in ragione della particolare connotazione di invasività della comunicazione, oltre che un´illegittima intrusione nella sfera privata del destinatario, ulteriori conseguenze negative quali la sottrazione di tempo ad altre attività e l´interruzione e/o alterazione della sua attività lavorativa;

VISTO che il citato provvedimento del 29 maggio 2003 ha chiarito che "il consenso, da documentare per iscritto, deve essere manifestato liberamente, in modo esplicito e in forma differenziata rispetto alle diverse finalità e alle categorie di servizi e prodotti offerti, prima dell´inoltro dei messaggi";

RILEVATO che non risulta che la società abbia preventivamente acquisito il necessario consenso all´invio delle proprie comunicazioni promozionali via e-mail né che, come previsto dal comma 4 dell´art. 130 del Codice, le coordinate di posta elettronica siano state fornite dall´interessata nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio,;

RILEVATO che il trattamento di dati personali effettuato dalla società risulta avere carattere sistematico;

RITENUTO inoltre che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati trattati in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali non possono essere utilizzati;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RITENUTA conseguentemente la necessità di adottare nei confronti della società un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice correlato all´invio di comunicazioni commerciali mediante e-mail senza che risulti comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato del destinatario;

RITENUTA, altresì, la necessità di adottare nei confronti della società un provvedimento prescrittivo ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter, del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

RISERVATA, con autonomo procedimento, la verifica dei presupposti per contestare le violazioni amministrative concernenti l´omesso rilascio dell´informativa e l´omessa acquisizione del consenso (artt. 13, comma 4, 161, 23, 130, comma 2, e 162, comma 2-bis, del Codice);

RILEVATO, altresì, che resta impregiudicata la facoltà per l´interessata di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice), con specifico riguardo agli eventuali profili di danno;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara illecito il trattamento dei dati personali effettuato da Primi sui Motori S.p.A., con sede legale in Modena, viale Finzi, 587, tramite l´invio di e-mail promozionali indesiderate;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta alla società Primi sui Motori S.p.A. il trattamento di qualunque dato personale effettuato tramite l´utilizzo della e-mail per l´invio di comunicazioni promozionali a terzi senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati ai sensi dell´art. 130 del Codice;

c) invita la società Primi sui Motori S.p.A. ad adottare tutte le misure necessarie e opportune atte a garantire la completa ottemperanza a quanto stabilito nella precedente lettera b), fornendone adeguata documentazione al Garante entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 23 settembre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli