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Provvedimento del 10 marzo 2011 [1806979]

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[doc. web n. 1806979]

Provvedimento del 10 marzo 2011

Registro dei provvedimenti
n. 096 del 10 marzo 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 2 dicembre 2010 nei confronti di TeleTu S.p.A. con il quale Adriana Pagano (rappresentata e difesa dall´avv. Tiziano Lucchese), nel contestare la stipula di un contratto di abbonamento a servizi telefonici offerti dalla società, ha ribadito la richiesta (già avanzata con interpello preventivo) volta specificamente a ottenere la comunicazione dei dati che la riguardano relativi alla registrazione della asserita telefonata con la quale avrebbe aderito all´attivazione del contratto con il predetto gestore telefonico; ciò, in quanto, in risposta all´interpello preventivo la predetta società aveva offerto alla ricorrente semplicemente il "riascolto" della telefonata non mettendole a disposizione la copia della registrazione integrale della telefonata; rilevato che la ricorrente ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 dicembre 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 14 gennaio 2011 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 5 gennaio 2011 con la quale la società resistente ha fornito riscontro alla richiesta della ricorrente, inviando un cd-rom contenente "la registrazione del colloquio telefonico intercorso in data 30.06.2010" relativo all´attivazione dei propri servizi;

VISTA la memoria del 10 gennaio 2011 con la quale la resistente ha precisato che con nota del 14 ottobre 2010 la ricorrente avrebbe rivolto a TeleTu S.p.A. una semplice richiesta di accesso ai dati personali, "senza menzionare in alcun modo la necessità di ottenere copia della registrazione della telefonata" in questione; la resistente aveva dato riscontro alla ricorrente informandola, con nota del 20 ottobre 2010, "del proprio diritto di riascoltare il contenuto della registrazione, facendone semplice richiesta scritta a TeleTu", mentre la ricorrente, senza dare alcun seguito a tale comunicazione, aveva direttamente proposto ricorso al Garante ex art. 145 del Codice; ricorso al quale comunque la società ha spontaneamente aderito;

VISTA la nota inviata l´11 gennaio 2011 con la quale la ricorrente, nell´eccepire che il cd-rom inviato dalla resistente conterrebbe esclusivamente la registrazione di uno stralcio della telefonata in questione, ha insistito per ottenerne la registrazione integrale; l´interessata ha anche sottolineato che nella registrazione viene indicata come data della telefonata il 30.06.2010 mentre la stessa TeleTu S.p.A., nella nota del 20 ottobre 2010 con la quale aveva offerto il riascolto della conversazione, aveva indicato come data il 7 luglio 2010;

VISTA la nota del 2 marzo 2011 con la quale la resistente, in ordine alla discordanza di date eccepita dalla ricorrente, ha precisato che la ricorrente avrebbe manifestato il proprio consenso all´attivazione dei servizi forniti da TeleTu S.p.A. in data 30.06.2010; al contrario, la data del 7 luglio 2010 "si riferisce invece al giorno in cui la richiesta della ricorrente di attivare i servizi è stata effettivamente registrata nei sistemi informatici di TeleTu"; rilevato, inoltre, che la resistente ha confermato che "il file inviato alla ricorrente conteneva l´intera registrazione della vendita" nella quale sarebbe "chiaramente udibile la voce della sig.ra Pagano, la quale, inter alia, dichiarava di aver compreso le condizioni del servizio e di voler procedere alla sua attivazione nonché alla contestuale disattivazione dei servizi attivi con altri operatori di telefonia"; rilevato che la resistente ha altresì precisato di procedere alla "registrazione delle telefonate con i propri clienti attuali o potenziali solo con riferimento alla fase della conversazione nella quale sono rese all´utente le informazioni obbligatorie ai sensi della normativa applicabile e l´utente presta i consensi necessari all´attivazione dei servizi richiesti", così come accaduto in occasione della telefonata intercorsa con la ricorrente;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo la società resistente, dopo la presentazione del ricorso, fornito un più compiuto riscontro alle richieste della ricorrente, inviando copia integrale (come attestato dalla stessa società, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") della registrazione del colloquio telefonico;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di TeleTu S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di TeleTu S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 10 marzo 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1806979
Data
10/03/11

Tipologie

Decisione su ricorso