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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Ashley s.r.l. - 13 gennaio 2011 [1817963]

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[doc. web n. 1817963]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Ashley s.r.l. - 13 gennaio 2011

Registro delle deliberazioni
Del. n. 10 del 13 gennaio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando Gruppo di Lamezia Terme della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 25 settembre 2008 nei confronti di Rosario Mercuri, nato a Nicastro, ora Lamezia Terme (Cz) il 1° luglio 1954 quale legale rappresentante della Ashley s.r.l., con sede a Lamezia Terme (Cz), località Marinella, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il predetto Comando, in esecuzione di un´attività di polizia tributaria, ha accertato che la società effettua trattamenti di dati personali tramite un sistema di videosorveglianza ubicato sia all´interno che all´esterno della propria sede e composto da 18 telecamere, senza fornire agli interessati un´idonea informativa nelle forme previste dall´art. 13 del Codice e dal provvedimento del Garante sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004, in vigore all´epoca dei fatti;

VISTO il verbale del 25 settembre 2008 con cui è stata contestata la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informando la parte della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO, altresì, che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 689/81 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito);

RILEVATO che la società ha effettuato un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) per mezzo di un sistema di videosorveglianza, senza rendere l´idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice tenuto anche conto delle prescrizioni di cui al provvedimento in materia di videosorveglianza adottato da questa Autorità il 29 aprile 2004 in vigore all´epoca dei fatti;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione, all´opera svolta dall´agente e allo specifico trattamento di dati personali in questione, nella misura del doppio del minimo pari alla somma di seimila euro;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il  prof. Francesco Pizzetti;

ORDINA

ad Ashley s.r.l., con sede a Lamezia Terme (Cz), località Marinella, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si precisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 13 gennaio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1817963
Data
13/01/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca