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Videosorveglianza: prescrizioni e divieto del Garante all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana-Dipartimento dei Beni...

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[doc. web n. 1884167]

Videosorveglianza: prescrizioni e divieto del Garante all´Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell´Identità siciliana-Dipartimento dei Beni culturali e dell´Identità siciliana -2 febbraio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 44 del 2 febbraio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTO il provvedimento generale del Garante dell´8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010);

VISTA la segnalazione del 21 aprile 2011 con cui si lamentava l´illiceità del trattamento di dati personali effettuato mediante un impianto di videosorveglianza installato presso l´Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell´Identità siciliana - Dipartimento dei Beni culturali e dell´Identità siciliana, ritenuto in violazione della normativa di settore nonché della disciplina di protezione dei dati personali;

VISTE le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento con nota datata 1° giugno 2011 – alle quali trovano applicazione l´art. 168 del Codice (e rispetto alle quali non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte del segnalante) – e la documentazione alla stessa allegata, dalle quali risulta che:

- il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, attivato nel 2000 (con due telecamere originariamente prive della possibilità di videoregistrazione e collocate in corrispondenza di un accesso carraio e di un´uscita di emergenza, di regola interdetti al pubblico come pure ai dipendenti) e rimodernato nel 2010 – con la possibilità di registrare le immagini riprese nonché con l´aggiunta di una telecamera posta a riprendere l´accesso principale all´immobile (cfr. fermo immagine di cui all´allegato 9 e planimetria di cui all´allegato 10) –, è finalizzato alla protezione dell´incolumità personale e alla tutela del patrimonio, anche alla luce di "episodi di aggressione del personale di accoglienza e di furti di attrezzatura e oggetti di arredo" (cfr. informativa resa ai dipendenti dal Dipartimento con nota del 31 gennaio 2011);

- di tale installazione è stata data notizia alle rappresentanze sindacali con comunicazione del 25 gennaio 2011, mettendo a disposizione delle stesse il "manuale della privacy" – redatto ai sensi della regola 19 dell´all. B al Codice e non contenente indicazioni espresse con riguardo al sistema di videosorveglianza –, nonché rendendo l´informativa prevista dall´art. 13 del Codice a tutti i dipendenti del Dipartimento "per il tramite dei dirigenti responsabili dei Servizi", nella quale si precisa che "le immagini registrate possono essere utilizzate dal personale incaricato esclusivamente per finalità di sicurezza o di indagini dell´autorità giudiziaria";

- le immagini registrate formano oggetto di cancellazione automatica decorsi 4 giorni;

RILEVATO tuttavia che, in particolare grazie alla telecamera installata ex novo nel 2010 in corrispondenza dell´accesso principale all´edificio, risulta possibile riprendere e registrare l´attività di quanti, ivi compresi i lavoratori, abitualmente transitano in tale area, ancorché (a detta del titolare del trattamento) le uniche finalità perseguite siano quelle (sopra menzionate) della protezione di beni e persone (cfr. nota del 31 gennaio 2011, cit.);

RILEVATO che, in base agli elementi complessivamente acquisiti, non risulta che l´installazione delle telecamere sia avvenuta nel rispetto della disciplina prevista dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970, ancorché un´attività informativa nei confronti delle rappresentanze sindacali sia stata svolta;

RILEVATO che il divieto di controllo a distanza dell´attività lavorativa – e con esso le garanzie previste dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 – non viene meno in ragione della circostanza che lo stesso possa essere discontinuo (cfr. Cass. 6 marzo 1986, n. 1490), né per il fatto che i lavoratori siano al corrente dell´esistenza del sistema di videosorveglianza e del suo funzionamento (cfr. Cass., 18 febbraio 1983, n. 1236; Cass., sez. lav., 16 settembre 1997, n. 9211);

RITENUTO, pertanto, che il trattamento di dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza in esame, come rimodernato nel 2010, allo stato degli atti, non risulta lecito (artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice; cfr. Provv.ti 10 novembre 2011, doc. web n. 1859569; 14 aprile 2011, doc. web n. 1810223; 24 giugno 2010, doc. web n. 1738396; 26 febbraio 2009, doc. web n. 1601522; v. altresì Cass., sez. lav., 17 luglio 2007, n. 15892);

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, il Garante ha il compito di disporre il divieto in caso di trattamento di dati illecito o non corretto;

RITENUTO, nelle more dell´eventuale espletamento degli adempimenti previsti dal menzionato art. 4, l. n. 300/1970 – che, allo stato, non consta abbiano trovato attuazione, né sul punto il Dipartimento ha fornito chiarimenti a questa Autorità, nonostante le espresse richieste formulate al riguardo dall´Ufficio del Garante nelle note del 12 maggio, 18 agosto e 5 ottobre 2011 –, di dover disporre nei confronti dell´Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell´Identità siciliana - Dipartimento dei Beni culturali e dell´Identità siciliana il divieto del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo della telecamera posta in corrispondenza dell´accesso principale all´immobile;

CONSIDERATO inoltre che, più in generale con riguardo all´intero sistema di videosorveglianza, non consta (nonostante anche tale profilo abbia formato oggetto di specifica richiesta da parte dall´Ufficio del Garante nelle note del 18 agosto e 5 ottobre 2011) che in corrispondenza delle aree riprese dal sistema di videosorveglianza, talune delle quali soggette anche al transito del pubblico (e non solo dei dipendenti) siano stati affissi avvisi sintetici, né consta che sia stato reso disponibile un testo dell´informativa completo, contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13, comma 1, del Codice secondo le modalità previste dal provvedimento dell´8 aprile 2010;

RITENUTO pertanto di dover prescrivere alla società, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, al fine di rendere il suddetto trattamento conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, una volta espletate le procedure previste dall´art. 4 della legge n. 300/1970, di integrare l´informativa resa ai dipendenti con gli avvisi recanti l´informativa "semplificata" contenente le informazioni indicate nel provvedimento generale dell´8 aprile 2010, salvo rendere anche disponibile un eventuale altro avviso circostanziato che riporti gli elementi di cui all´art. 13 del Codice secondo le modalità previste dallo stesso provvedimento generale, riservandosi di valutare con autonomo procedimento la sussistenza della violazione di cui all´art. 161 del Codice (cfr. punto 3.1.);

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni di cui agli artt. 162, comma 2-ter e 170 del Codice;

RITENUTO di dover disporre la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all´autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili (cfr. Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 2010, n. 37171; Cass. pen., sez. III, 24 settembre 2009, n. 40199);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

nei confronti l´Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell´Identità siciliana - Dipartimento dei Beni culturali e dell´Identità siciliana:

1. dichiara illecito il trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza, con la conseguente inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge ai sensi dell´art. 11, comma 2 del Codice;

2. ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d) del Codice, nelle more dell´espletamento delle procedure all´uopo previste dall´art. 4 della legge n. 300/1970, vieta il trattamento dei dati personali effettuato a mezzo della telecamera installata in corrispondenza dell´accesso principale all´immobile;

3. prescrive, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c) del Codice, una volta espletate le procedure previste dall´art. 4 della legge n. 300/1970, di integrare l´informativa resa ai dipendenti con gli avvisi recanti l´informativa "semplificata" contenente le informazioni indicate nel provvedimento generale dell´8 aprile 2010, eventualmente rendendo anche disponibile altro avviso circostanziato che riporti gli elementi di cui all´art. 13 del Codice secondo le modalità previste dallo stesso provvedimento generale;

4. si riserva di valutare con autonomo procedimento la sussistenza della violazione di cui all´art. 161 del Codice;

5. dispone la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all´autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1884167
Data
02/02/12

Argomenti


Tipologie

Prescrizioni e divieto del Garante