g-docweb-display Portlet

Privacy: scatta l'obbligo per società telefoniche e internet provider di segnalare agli utenti le violazioni subite dai propri data base

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

Privacy: scatta l´obbligo per società telefoniche e internet provider di segnalare agli utenti le violazioni subite dai propri data base

Scatta l´obbligo per società telefoniche e Internet provider di avvisare il Garante privacy e gli utenti quando i dati trattati per fornire i servizi subiscono gravi violazioni a seguito di attacchi informatici o di eventi avversi, come incendi o altre calamità, che possano comportare perdita, distruzione o diffusione indebita di dati.

Il Garante per la privacy ha infatti adottato, all´esito di una consultazione pubblica, un provvedimento generale che fissa, in attuazione della direttiva europea sulla privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche, gli adempimenti per i casi in cui si dovessero verificare i cosiddetti "data breach".

Il provvedimento, pubblicato oggi nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce che l´obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, contenuti in particolare in data base elettronici o cartacei, spetta esclusivamente ai fornitori di servizi telefonici e di accesso a Internet (e non, ad esempio, ai siti internet che diffondono contenuti, ai motori di ricerca, agli internet point, alle reti aziendali). Entro 24 ore dalla scoperta dell´evento, società di tlc e Isp devono fornire al Garante le informazioni necessarie a consentire una prima valutazione dell´entità della violazione (ad esempio, tipologia dei dati coinvolti, descrizione dei sistemi di elaborazione, indicazione del luogo dove è avvenuta la violazione). Per agevolare questo adempimento il Garante ha predisposto un modello di comunicazione disponibile sul suo sito (www.garanteprivacy.it).

Nei casi più gravi di violazione, però, oltre che l´Authority, le società telefoniche e gli Isp dovranno informare entro tre giorni anche ciascun utente coinvolto, facendo riferimento a alcuni parametri fondamentali: il grado di pregiudizio che la perdita o la distruzione dei dati può comportare (furto di identità, danno fisico, danno alla reputazione); l´ "attualità" dei dati (dati più recenti possono rivelarsi più interessanti per i malintenzionati); la qualità (finanziari, sanitari, giudiziari etc.) e la quantità dei dati coinvolti.

La comunicazione agli utenti non è dovuta se si dimostra di aver utilizzato misure di sicurezza e sistemi di cifratura e di anonimizzazione che rendono inintelligibili i dati, ma il Garante può comunque imporla nei casi più gravi. Per consentire l´attività di accertamento del Garante, le società telefoniche e i provider dovranno tenere un inventario costantemente aggiornato delle violazioni subite che dia conto delle circostanze in cui queste si sono verificate, le conseguenze che hanno avuto e i provvedimenti adottati a seguito del loro verificarsi.

La mancata o ritardata comunicazione al Garante espone le società telefoniche e gli Internet provider a una sanzione amministrativa che va da 25mila a 150mila euro. Sanzioni previste anche per la omessa o mancata comunicazione agli utenti che vanno da 150 euro a 1000 euro per ogni società, ente o persona interessata. La mancata tenuta dell´inventario aggiornato è punita con la sanzione da 20mila a 120mila euro.

Roma, 26 aprile 2013