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Divieto di diffondere una conversazione telefonica acquisita illecitamente - 11 settembre 2014

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VEDI ANCHE Comunicato stampa del 25 settembre 2014

[doc. web n. 3405138]

Divieto di diffondere una conversazione telefonica acquisita illecitamente - 11 settembre 2014

 

Registro dei provvedimenti
n. 400 dell´11 settembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI gli artt. 154, comma 1, lett. b), 143 e 144 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTA la segnalazione del 17 luglio 2014 presentata dal dott. Fabrizio Barca, con la quale si lamenta una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali con riferimento alla registrazione e alla diffusione della conversazione telefonica intercorsa tra il segnalante e uno dei conduttori della trasmissione radiofonica "la Zanzara" (Radio 24, edizione del 17 febbraio 2014) che si è presentato al suo interlocutore con l´identità e l´imitazione della voce dell´on. Nichi Vendola;

VISTA la nota di risposta del 21 agosto u.s. presentata da Radio 24;

VISTI gli atti d´ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

1. Con segnalazione del 17 luglio, il dott. Fabrizio Barca ha lamentato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione alla registrazione e alla diffusione della conversazione telefonica intercorsa tra il segnalante ed Andro Merkù, collaboratore della trasmissione radiofonica "la Zanzara" (Radio 24, edizione del 17 febbraio 2014) che si è presentato al suo interlocutore con l´identità e l´imitazione della voce dell´on. Nichi Vendola al fine di raccogliere alcune informazioni confidenziali sulla sua possibile candidatura a Ministro dell´Economia del costituendo governo presieduto da Matteo Renzi.

2. Il segnalante, in particolare, ritiene che nel servizio in esame non siano stati rispettati i principi deontologici della professione di giornalista poiché i dati personali sono stati raccolti attraverso l´inganno in quanto il segnalante medesimo pensava di interloquire in forma privata con una persona amica e di fiducia, senza sapere che la conversazione, in realtà avvenuta con l´imitatore Andro Merkù, fosse registrata per essere poi diffusa.

L´articolo 2 del Codice di deontologia dell´attività giornalistiche prevede che "Il giornalista che raccoglie notizie …rende note la propria identità, la professione e la finalità della raccolta." Nel caso di specie invece la raccolta della notizia sarebbe avvenuta mediante un palese raggiro, ricorrendo a sostituzione di persona, ossia di Andro Merkù a Nichi Vendola "con finalità di vantaggio o profitto in capo agli autori del fatto".

Il segnalante, inoltre, ritiene che la impropria diffusione dei suoi dati personali gli avrebbe determinato evidenti danni ostacolando la sua collaborazione al costituendo governo Renzi e avrebbe leso le proprie opportunità di azione come soggetto politico pubblico all´interno dell´associazione-partito di appartenenza.  In secondo luogo vi sarebbe stata anche una violazione della sua libertà personale nello scegliere quando rendere pubblico e in quale forma il proprio pensiero politico.

Conclusivamente, il segnalante chiede all´Autorità di voler disporre "la cancellazione e il blocco del citato contenuto audio pubblicato e consultabile sul sito …"

3. Nella memoria di risposta alla richiesta di elementi formulata dal Garante, Radio 24 sostiene che la raccolta e diffusione dei dati, emersa nel corso della telefonata, non violino il disposto della normativa in esame, in quanto vi sarebbe l´interesse pubblico a conoscere le opinioni politiche di Fabrizio Barca, già ministro della Coesione Territoriale. Tali opinioni avrebbero potuto essere acquisite solo nel modo adottato dai conduttori della trasmissione, rientrando la loro condotta nell´articolo 2 del codice deontologico, in base al quale "il giornalista può tacere la sua identità, non solo quando rivelandola metterebbe a rischio la propria incolumità, ma anche quando ciò renderebbe impossibile l´esercizio della funzione informativa." Pertanto "solo attraverso l´escamotage l´opinione pubblica è stata informata di quel che stava accedendo, dietro la formazione del nuovo governo".

CIO´ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

4. Il caso sottoposto all´attenzione dell´Autorità concerne un trattamento di dati personali effettuato in ambito giornalistico in relazione alla raccolta e successiva diffusione, anche a mezzo Internet di dati personali raccolti con l´artificio della sostituzione di persona. A tale caso si applica la particolare disciplina posta in materia di attività giornalistica e altre manifestazioni del pensiero dagli articoli 136-139 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito: Codice) al fine di contemperare il diritto all´informazione e la libertà di stampa con altri diritti della persona, in particolare quello alla riservatezza. In base a tale disciplina, il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso dell´interessato, purché nei limiti del diritto di cronaca "e, in particolare, quello dell´essenzialità dell´informazione rispetto a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice).

Si applicano, altresì, le disposizioni poste dal codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, riportato nell´allegato A1 del Codice. In particolare, l´art. 2 del citato codice deontologico stabilisce che il giornalista, già nella fase della raccolta delle notizie, è tenuto a rendere "note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l´esercizio della funzione informativa", e altresì a evitare "artifici e pressioni indebite".

Nel caso in esame il collaboratore di Radio 24 si è artatamente finto l´on. Nichi Vendola, con cui il segnalante  dimostra di avere  un rapporto di stima e fiducia, al fine di raccogliere e diffondere una conversazione telefonica del tutto privata e confidenziale sulla sua possibile candidatura a Ministro dell´Economia del costituendo governo presieduto dal dott. Matteo Renzi, poi ripresa con grande risalto dalla stampa. Il segnalante, pertanto, non solo non era a conoscenza dell´inganno relativo alla sostituzione di persona in conseguenza del quale sono state carpiti suoi dati personali anche sensibili, ma non ha avuto neppure in alcun modo la possibilità di replica essendo fino alla diffusione all´oscuro del raggiro avvenuto nei suoi confronti.

5. La raccolta dei dati personali del segnalante, avvenuta con le modalità sopra descritte, risulta quindi essere stata posta in essere in violazione dei princìpi in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dell´obbligo, sussistente in capo a chi effettua trattamenti a fini giornalistici, di evitare "artifici" (art. 2, comma 1, del codice cit., ultima parte).

Né, può ritenersi applicabile alla fattispecie in esame – come sostenuto dalla difesa di Radio 24 – la particolare esimente prevista dallo stesso articolo 2 del codice deontologico nella parte in cui prevede la possibilità di omettere l´informativa, nei casi in cui sussistano "rischi per la  incolumità del giornalista o  impossibilità  all´esercizio della funzione informativa".

Si tratta di casi connotati da eccezionalità, come si evince anche dall´accostamento (all´interno della stessa esimente) della fattispecie dell´impossibilità di esercizio della funzione informativa a quella del rischio (dovuto appunto all´assolvimento dell´obbligo di informativa) per l´incolumità del giornalista. Questa equiparazione dimostra, quindi, come anche la fattispecie alternativa (inerente l´impossibilità di esercizio della funzione informativa) debba essere caratterizzata da analoga gravità. Circostanza che non sussiste nel caso di specie.

L´esimente non può, infatti, essere riferita a casi nei quali le informazioni vengono  acquisite attraverso un mero artificio consistito, nel caso di specie, dall´aver utilizzato identità e voce di una persona amica, inducendo così fraudolentemente l´interlocutore a manifestare considerazioni del tutto confidenziali, rispetto alle quali anche il personaggio pubblico deve poter avere una legittima aspettativa di riservatezza. Va inoltre rilevato come la notizia inerente le dinamiche di formazione del governo Renzi e gli incarichi proposti al dott. Barca ben avrebbe potuto essere acquisita con gli strumenti propri dell´inchiesta giornalistica e non, invece, con il ricorso a pratiche ingannevoli, quali il mascheramento dell´identità dell´interlocutore o la simulazione. Pratiche che vanno ben oltre l´omissione dell´informativa e alle quali non si applica, ai sensi del citato articolo 2, l´esimente in parola.

A ritenere diversamente – come pure auspicherebbe Radio 24 – si legittimerebbe, infatti, un´interpretatio abrogans della disposizione di cui all´articolo 2 del codice deontologico, che finirebbe con il giustificare il ricorso a qualsiasi mezzo, pur connotato da raggiri e artifici,  al fine di carpire informazioni confidenziali e riservate.

Né potrebbe ritenersi che l´interesse pubblico, pur sotteso all´oggetto della conversazione, di per sé renda lecito l´intero trattamento, a prescindere dalla liceità o meno della raccolta. Infatti, accedendo a questa tesi non vi sarebbe più alcun limite nella correttezza dell´acquisizione delle notizie e qualsiasi metodo di raccolta verrebbe legittimato "in ragione del fine" e per ciò solo. I profili della legittimità della raccolta e della legittimità della divulgazione vanno invece considerati autonomamente, non ritenendo che quest´ultimo assorba comunque il primo.

Il trattamento dei dati personali del segnalante risulta quindi non conforme ai principi sopra esposti e deve, conseguentemente, considerarsi illecito, pur prendendosi atto della dichiarazione – da parte di Radio 24 – di aver spontaneamente provveduto a rimuovere dal sito internet www.radio24.ilsole24ore.com la conversazione telefonica riferita al dott. Fabrizio Barca.

Alla luce di quanto sopra,

IL GARANTE

a) dichiara l´illiceità dell´acquisizione e successiva diffusione della conversazione telefonica del dott. Barca, realizzata da Radio 24, Il sole 24 ore S.p.A. con sede in via Monte Rosa 91, 20149 Milano; 

b) prende atto dell´avvenuta rimozione, al momento attuale, dal sito internet www.radio24.ilsole24ore.com della suddetta conversazione e ne vieta, ai sensi degli articoli 139, comma 5, 143, comma 1, lettera c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l´ulteriore diffusione.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia