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Diritto di accesso - Accesso ai dati acquisiti mediante un impianto di videosorveglianza ' 19 dicembre 2001 [40085]

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[doc. web n. 40085]

Diritto di accesso - Accesso ai dati acquisiti mediante un impianto di videosorveglianza

Le immagini di una persona acquisite con un impianto di videosorveglianza costituiscono dati personali, con conseguente possibilità per l´interessato di proporre l´istanza di accesso nei confronti del titolare e del responsabile del trattamento.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal sig. Martino Zulberti

nei confronti di

Università degli studi di Milano;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

1. Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto riscontro ad una istanza, avanzata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, concernente l’accesso a dati personali che lo riguardano trattati dall’Università degli studi di Milano, con specifico riferimento ad immagini riprese ed eventualmente registrate da una telecamera posizionata all’ingresso di un’aula della Biblioteca della Facoltà di Scienze politiche.

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato chiede che il Garante ordini al titolare del trattamento di comunicare i dati personali richiesti, chiarendo la logica del trattamento “in particolare per quanto riguarda alcuni specifici profili della stessa consistenti nelle modalità di trattamento, nel personale che a tali dati può accedere e al periodo di conservazione” ed addebitando al titolare stesso le spese del procedimento.

All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 27 novembre 2001 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, l’Università degli studi di Milano ha risposto con fax in data 30 novembre 2001 con il quale ha precisato che:

  • la telecamera in questione darebbe “luogo ad una registrazione temporanea di immagini relativamente all’accesso all’aula…La ripresa giornaliera viene cancellata all’indomani quando la telecamera viene attivata per la sorveglianza dell’accesso alla predetta aula”;
  • la telecamera sarebbe “collegata ad un sistema di allarme audio che si attiva nel caso in cui vi sia il passaggio di una persona in possesso di oggetto sensibile alla rilevazione”;
  • a tale sistema di allarme sovrintenderebbe “un dipendente dell’Ateneo”;
  • “la notificazione…relativamente al trattamento dei dati raccolti dall’Università…ha segnalato la presenza presso gli spazi universitari di impianti quale la telecamera” in questione.

Con memoria in data 1° dicembre 2001 il ricorrente ha preso atto delle precisazioni del titolare del trattamento chiedendo di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, con addebito a controparte delle spese del procedimento, rilevando peraltro che:

  • le informazioni fornite sarebbero comunque vaghe, specie in riferimento alla variazione, nel corso della giornata, degli addetti alla visione dei monitor ed alla possibilità che dinanzi al monitor si trovino funzionari dell’Università;
  • sussisterebbero dubbi sulla corretta menzione, nella notificazione dei trattamenti, della modalità di raccolta di dati mediante videosorveglianza;
  • il Garante dovrebbe peraltro far rilevare l’assenza dell’informativa prevista dall’art. 10 della legge n. 675 anche in riferimento ad altre telecamere dislocate all’interno dell’Università.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso verte sull’accesso ai dati personali trattati da una Università degli Studi mediante l’utilizzo di una telecamera presso una biblioteca.

I dati personali raccolti mediante tale strumento (come precisato da questa Autorità già nel provvedimento del 17 dicembre 1997 pubblicato nel Bollettino ufficiale del Garante n. 2, pag. 57 ss.) sono dati di carattere personale ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 675, nei cui confronti è legittimo proporre, come è avvenuto nel caso di specie, un’istanza ai sensi dell’art. 13 della citata legge.


3. Conformemente a quanto richiesto al ricorrente deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501 del 1998, avendo il titolare del trattamento provveduto a comunicare al ricorrente medesimo le informazioni richieste.

L’Università ha specificato di non conservare dati dell’interessato, attesa la rapida cancellazione delle immagini che l’impianto quotidianamente eseguirebbe in modo automatico.

Sono state inoltre fornite all’interessato alcune indicazioni generali tali da fornire un sufficiente riscontro in ordine alla logica ed alle modalità del trattamento.

Alcune di tali notizie sono risultate anche da un ulteriore esame nella notificazione inviata nel 1998 a questa Autorità ai sensi dell’art. 7 della legge n. 675/1996.

La verifica effettuata d’ufficio a seguito della presentazione del ricorso sul complesso della notificazione ha infatti permesso di riscontrare come il titolare, pur non avendo barrato la casella relativa al trattamento di dati mediante impianti di videosorveglianza (come a suo tempo segnalato al ricorrente dal competente servizio di questa Autorità), ha però indicato fra le modalità del trattamento sia la “raccolta di dati mediante impianti di videoregistrazione”, sia “l’impiego di supporti audiovisivi”.

Le circostanze segnalate al riguardo e relativamente agli obblighi di informativa o relativi agli incaricati del trattamento, saranno comunque valutate da questa Autorità nell’ambito di un autonomo procedimento che verrà attivato ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996.

Il riscontro all’interessato è avvenuto dopo la presentazione del ricorso al Garante.

Considerata la mancanza di un tempestivo riscontro alle richieste precedentemente avanzate dall’interessato ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675, va posto a carico dell’Università degli Studi di Milano l’ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di lire 100.000, di cui lire 50.000 per diritti di segreteria, tenendo conto degli adempimenti connessi appunto alla redazione e presentazione del ricorso.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

  • dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;
  • determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 100.000, di cui lire 50.000 per diritti, l’ammontare delle spese e dei diritti posti a carico dell’Università degli studi di Milano, che dovrà liquidarli direttamente in favore del ricorrente.

Roma, 19 dicembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli