Deliberazione n. 24 del 19 luglio 2001 Modifica al regolamento n. 1/2000 del...
Deliberazione n. 24 del 19 luglio 2001 Modifica al regolamento n. 1/2000 del Garante (G.U. n. 265 del 14-11-2001)
Deliberazione n. 24 del 19 luglio 2001
Modifica al regolamento n. 1/2000 del Garante
(G.U. n. 265 del 14-11-2001)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota´, presidente, del prof. Gaetano Rasi, componente e del dott. Mauro Paissan, componente, che svolge le funzioni di segretario; Visto l´art. 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la propria deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000, con la quale e´ stato adottato il regolamento n. 1/2000 concernente l´organizzazione e il funzionamento dell´Ufficio, unitamente ai regolamenti riguardanti il trattamento giuridico ed economico del personale del Garante e la gestione amministrativa e la contabilita´; Ritenuto di dover apportare alcune modifiche al regolamento n. 1/2000; Vista la documentazione in atti; Relatore il prof. Stefano Rodota´; DELIBERA
L´Ufficio curera´ la pubblicazione dei regolamenti nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell´art. 33, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni. Roma, 19 luglio 2001
IL PRESIDENTE
Allegato A All´art. 5, comma 6, del regolamento del Garante n. 1/2000 ("Riunioni"), il periodo: "Il segretario generale svolge le funzioni di segretario." e´ sostituito con il seguente: "Il dirigente del servizio di segreteria del collegio svolge le funzioni di segretario, partecipa alle riunioni del collegio, redige e sottoscrive il verbale e predispone la documentazione richiesta dai componenti del Garante.". |
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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo de Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale e´stato istituito il Garante per la protezione dei dati personali; Visto l´art. 33, comma 1-bis [1], della suddetta legge n. 675/1996, introdotto dall´art. 1, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51, il quale prevede che il Garante, con proprio regolamento, definisca:
Visto, altresi´, il comma 1-quater del medesimo art. 33, introdotto dall´art. 2, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51, il quale demanda ad un regolamento del Garante la ripartizione dell´organico, fissato nel limite di cento unità, tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali, nonche´ la disciplina dell´organizzazione e del funzionamento dell´ufficio, della riscossione ed utilizzazione dei diritti di segreteria, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato; Considerato che, in attuazione delle disposizioni sopra citate, la definizione delle previsioni regolamentari, per motivi di omogeneità, chiarezza e completezza, e´ stata opportunamente articolata in tre regolamenti attinenti, rispettivamente, all´organizzazione e al funzionamento dell´ufficio del Garante, al trattamento giuridico ed economico del personale, e alla gestione amministrativa e contabilità; Visti gli atti d´ufficio propedeutici alla redazione dei predetti schemi di regolamento e considerato che il personale addetto all´ufficio ha potuto esprimere suggerimenti e proposte al riguardo; Ritenuto di procedere, in conformità all´art. 33 della citata legge n. 675/1996 ed ai criteri sistematici sopra richiamati, all´adozione di tre distinti regolamenti concernenti le materie prima richiamate; Viste le osservazioni dell´ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 7, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
1. Sono adottati i seguenti regolamenti numeri 1/2000, 2/2000 e 3/2000, rispettivamente concernenti:
2. I regolamenti di cui al punto 1 e le unite tabelle, di cui e´ richiesta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell´art. 33, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, sono rispettivamente riportati negli allegati A, B e C alla presente delibera di cui costituiscono parte integrante. Roma, 28 giugno 2000
Il Presidente: Rodotà |