Parere su uno schema di decreto del MEF concernente la trasmissione...
Parere su uno schema di decreto del MEF concernente la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali - 11 gennaio 2018 [7936278]
[doc. web n. 7936278]
Parere su uno schema di decreto del MEF concernente la trasmissione all´Agenzia delle entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali - 11 gennaio 2018
Registro dei provvedimenti
n. 1 dell´11 gennaio 2018
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito Codice);
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata" e, in particolare, l´art. 1, comma 1, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l´Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all´articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della repubblica 22 luglio 1998, n. 322, renda disponibile la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell´anno precedente, che può essere accettata o modificata;
Visto, l´art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell´economia e delle finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all´Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall´imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto legislativo;
Vista la richiesta di parere del Ministero dell´economia e delle finanze del 6 dicembre 2017 sullo schema di decreto, attuativo del predetto art. 3, comma 4, concernente la trasmissione all´Agenzia delle entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali in favore delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, nonché lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
Visto, in particolare, che lo schema di decreto in esame prevede che, in via facoltativa, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata, per gli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, i soggetti che ricevono erogazioni liberali che costituiscono oneri deducibili o detraibili trasmettano all´Agenzia delle entrate, telematicamente, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro ricevute nell´anno precedente;
Considerato che, nella relazione illustrativa cha accompagna lo schema di decreto in esame, viene evidenziato il carattere di sperimentalità e facoltatività dell´adempimento disciplinato in considerazione della prevista revisione della disciplina in materia di enti del Terzo Settore, dell´eterogeneità dei soggetti interessati, delle finalità di particolare rilevanza sociale svolte dagli enti non profit, nonché dell´indisponibilità del codice fiscale del soggetto donante, in relazione alle erogazioni liberali effettuate con modalità diverse dall´addebito in conto corrente;
Rilevato che l´art. 1, comma 3, dello schema in esame prevede che la comunicazione da parte dei soggetti interessati dovrà contenere esclusivamente "i dati delle erogazioni liberali eseguite nell´anno precedente tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall´articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con l´indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti";
Visto, altresì, che, ai sensi dell´art. 1, comma 4, i soggetti interessati comunicano altresì i dati dei rimborsi eventualmente disposti sulle erogazioni ricevute, con l´indicazione dell´anno a cui si riferisce l´erogazione rimborsata e dei dati identificativi del soggetto che ha ricevuto il rimborso;
Rilevato, inoltre, che l´art. 1, comma 5, prevede che, considerata la sperimentalità dell´adempimento, "non sono applicabili le sanzioni previste per omessa e tardiva comunicazione, salvo il caso in cui l´errore generi un´indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata";
Visto che, ai sensi dell´art. 2 dello schema, la trasmissione dei suddetti dati avverrà con le modalità tecniche stabilite con provvedimento del direttore dell´Agenzia delle entrate, e che, "al termine del periodo di sperimentazione, con successivo decreto saranno individuati i termini e le modalità di trasmissione telematica all´Agenzia delle entrate, a regime, dei dati relativi alle erogazioni liberali".
Rilevato che i trattamenti di dati personali disciplinati nello schema in esame hanno per oggetto anche informazioni di carattere sensibile, idonee a rivelare, in particolare, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, nonché lo stato di salute e la vita sessuale;
Visto che l´Agenzia delle entrate, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici, in un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante, i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento (art. 20 del Codice);
Considerato che il trattamento dei predetti dati sensibili in esame risulta consentito dal combinato disposto dall´art. 66 del Codice, che considera quale attività di rilevante interesse pubblico, in particolare, le attività dei soggetti pubblici dirette all´applicazione delle disposizioni in materia di tributi, dall´art. 83 del d.lg. 03/07/2017, n. 117, che disciplina le detrazioni e le deduzioni per erogazioni liberali, dal citato art. 3 del d.lg. 175 del 2014, in materia di elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, nonché dallo schema di decreto in esame, che individua, in via facoltativa e sperimentale, i soggetti che possono trasmettere i dati delle erogazioni liberali ricevute all´Agenzia delle entrate e i tempi di comunicazione, rinviando ad un provvedimento attuativo del Direttore dell´Agenzia delle entrate la definizione delle modalità tecniche di trasmissione delle informazioni;
Rilevato favorevolmente che lo schema di decreto in esame ha stabilito la facoltatività dell´invio, all´Agenzia delle entrate, delle informazioni concernenti le erogazioni liberali ricevute;
Ritenuto che, in ogni caso, è necessario individuare particolari garanzie a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché la dignità degli interessati, soprattutto con riferimento alla volontarietà dell´adesione alla trasmissione di tali informazioni all´Agenzia delle entrate;
Considerato, inoltre, che, come già più volte rappresentato dall´Autorità in occasione di precedenti pareri (cfr. da ultimo, il parere del 19 gennaio 2017, doc. web n. 6064930), l´adozione dello schema di decreto in esame comporterà un ulteriore incremento del volume dei dati personali trattati dall´Agenzia delle entrate e che, pur non essendo in discussione la rilevante finalità di semplificazione degli adempimenti fiscali per i cittadini perseguita con l´elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, tale incremento dell´imponente patrimonio informativo, già a disposizione dell´Agenzia, richiede, in misura sempre più rigorosa, il rispetto del principio di necessità e di proporzionalità nel trattamento dei dati personali, nonché gli obblighi di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta (artt. 3, 11 e 31 del Codice);
Considerato che resta ferma l´esigenza di assicurare una costante verifica, anche da parte dell´Autorità, dell´adeguatezza delle misure di sicurezza adottate dall´Agenzia delle entrate, anche con riferimento alle modalità tecniche di trasmissione dei dati oggetto del presente parere;
Ritenuto di dover valutare tali aspetti, relativi anche al coinvolgimento degli interessati in merito alla trasmissione dei dati, in sede di esame del provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate di cui all´art. 2 dello schema di decreto in esame, e, più in generale, dei trattamenti effettuati dall´Agenzia in attuazione del decreto legislativo n. 175 del 2014, con particolare riguardo alle modalità di accesso alle dichiarazioni precompilate rese disponibili in via telematica;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Antonello Soro;
TUTTO CIO´ PREMESSO, IL GARANTE:
ai sensi dell´art. 154, comma 4, del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell´economia e delle finanze, attuativo dell´art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 175 del 2014, concernente la trasmissione all´Agenzia delle entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali in favore delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, nonché lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
Roma, 11 gennaio 2018
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Soro
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia