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Prescrizioni per la videosorveglianza presso i siti di interesse culturale maggiormente esposti alla minaccia terroristica - 12 marzo 2009 [1605521]

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Prescrizioni per la videosorveglianza presso i siti di interesse culturale maggiormente esposti alla minaccia terroristica - 12 marzo 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato dal Garante il 29 aprile 2004;

Viste le note della Soprintendenza speciale per il polo museale napoletano del 7 agosto 2006 (Prot. n. 7783) e del 12 settembre 2008 (Prot. n. 8344);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

La Soprintendenza speciale per il polo museale napoletano ha inoltrato una specifica richiesta al Garante in ordine alla durata di conservazione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza installati presso taluni siti museali della Regione Campania.

In particolare, detta Soprintendenza ha chiesto di poter conservare, per un periodo di almeno trenta giorni, le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. Tale misura si renderebbe necessaria, ad avviso della medesima Soprintendenza, alla luce di una verifica della situazione relativa all´allarme terrorismo, avviata dal Comando dei Carabinieri-tutela patrimonio culturale nucleo di Napoli, all´esito della quale è emersa l´esigenza di conservare per il suddetto arco temporale le videocassette contenenti le immagini registrate dalle telecamere installate presso i siti di interesse culturale maggiormente esposti alla minaccia terroristica.

OSSERVA:

La normativa in materia di protezione dei dati personali prevede che la conservazione delle informazioni oggetto di trattamento, in una forma che consenta l´identificazione dell´interessato, non superi il periodo di tempo necessario agli scopi per i quali esse sono state raccolte o successivamente trattate (art. 11, comma 1, lett. e) del Codice).

Con particolare riferimento ai musei statali, speciali disposizioni di legge, entrate in vigore prima della normativa in materia di protezione dei dati personali, prevedono la possibilità di installare apparecchiature di ripresa locale per il controllo dei beni culturali esposti o comunque raccolti e depositati, con finalità di prevenzione e di tutela da azioni criminose e danneggiamenti (d.l. 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4).

Il Garante ha esaminato il tema dell´installazione di sistemi di videosorveglianza, prescrivendo ai titolari del trattamento alcune misure necessarie ed opportune per conformarsi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali (provv. del 29 aprile 2004).

In tale provvedimento, l´Autorità ha evidenziato che, anche nelle ipotesi in cui specifiche disposizioni di legge consentano l´installazione di telecamere in tema di sicurezza presso i musei statali, è tuttavia necessario, qualora siano trattati dati relativi a persone identificate o identificabili, rispettare i princìpi generali di liceità, necessità, proporzionalità e finalità affermati dal Codice (artt. 18-22, 3 e 11; punto 2.1. del citato provvedimento).

Con riferimento al principio di proporzionalità, il Garante ha, in generale, disposto che l´eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario -e predeterminato- a raggiungere la finalità perseguita. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione, oltre la settimana, deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall´autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un´attività investigativa in corso (punto 3.4. del citato provvedimento).

Il Comando dei carabinieri-tutela patrimonio culturale nucleo di Napoli, con nota del 4 agosto 2005, concernente "Allarme sicurezza nei musei", rivolta alle Soprintendenze della Regione Campania e alla Direzione regionale per i beni ambientali e paesaggistici della Campania, ha illustrato di aver avviato una "verifica della situazione pianificando l´esecuzione di mirati servizi di vigilanza dinamica presso i siti di interesse culturale che potrebbero essere maggiormente esposti alla minaccia terroristica con sosta presso gli obiettivi più sensibili". Nell´ambito di tali servizi il predetto Comando ha evidenziato che "sarebbe necessario rimodulare il piano di sicurezza già esistente per la conservazione e tutela delle opere, adeguando alle esigenze della sopraggiunta emergenza ed in particolare: .... conservare per un periodo di tempo di almeno trenta giorni le videocassette contenenti le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza".

La Soprintendenza speciale per il polo museale napoletano, ritenendo di dover accogliere la predetta indicazione del Comando, ha chiesto al Garante la possibilità di ampliare il periodo di conservazione delle immagini registrate per un periodo di almeno trenta giorni.

Detta misura, congiuntamente all´utilizzo di metal detector per il controllo dei bagagli dei visitatori, al divieto di sosta lungo il perimetro degli obiettivi sensibili e ad altri accorgimenti, sarebbe idonea, secondo le indicazioni del suddetto Comando, a contrastare l´allarme terrorismo nei confronti di siti d´interesse culturale, e di beni d´arte mobili e immobili della Regione Campania.

Si pone quindi l´esigenza di considerare, con riferimento alla richiesta presentata dalla Soprintendenza, se il periodo di trenta giorni prospettato possa considerarsi rispettoso del menzionato principio di proporzionalità, che prevede la conservazione dei dati personali oggetto di trattamento, in una forma che consenta l´identificazione dell´interessato per un arco di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati (art. 11, comma 1, lett. e) del Codice; punto 3.4. del citato provvedimento).

Allo stato degli elementi forniti, tale allungamento dei tempi di conservazione delle immagini può ritenersi congruo, in quanto motivato da una specifica esigenza di sicurezza, accompagnata da valutazioni da parte del competente Comando dei Carabinieri in merito ad elementi che presentano una concreta situazione di rischio, in relazione ad un evento realmente incombente e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive che, in relazione alle specifiche esigenze riconducibili a circostanze obiettive, considerate dalla Soprintendenza, sulla base di documentate valutazioni effettuate dal Comando dei Carabinieri-tutela patrimonio culturale nucleo di Napoli, il periodo di conservazione delle immagini raccolte attraverso i sistemi di videosorveglianza installati presso i siti museali dipendenti dalla Soprintendenza speciale per il polo museale napoletano maggiormente esposti alla minaccia terroristica, per le sopraindicate finalità di sicurezza perseguite, sia determinato in trenta giorni, sempreché venga confermata la suddetta eccezionale necessità.

Roma, 12 marzo 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi