g-docweb-display Portlet

Provvedimenti a seguito di richieste di cancellazione, dai risultati resi da un motore di ricerca, dei collegamenti alle pagine web che contengono il nominativo dell'interessato - 6 novembre 2014 [3623851]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

vedi anche Newsletter del 22 dicembre 2014

 

[doc. web n. 3623851]

Provvedimenti a seguito di richieste di cancellazione, dai risultati resi da un motore di ricerca, dei collegamenti alle pagine web che contengono il nominativo dell´interessato - 6 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 499 del 6 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice) e il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (allegato A.1 al Codice);

VISTA la nota del 30 maggio 2014 con la quale il signor XY ha chiesto a Google Inc. la deindicizzazione di varie url che lo riguardano rinvenibili mediante il motore di ricerca e concernenti una vicenda di cronaca che lo vede coinvolto, risalente al maggio 2011;

VISTA il reclamo pervenuto a questa Autorità in data 20 agosto 2014 con il quale il signor XY ha contestato la decisione di non accoglimento della citata richiesta di deindicizzazione adottata da Google Inc.;

RILEVATO che il reclamante contesta anche la verità del fatto riportato sostenendo che è in corso un procedimento per falsa testimonianza e calunnia nei confronti della persona che lo aveva accusato;

CONSIDERATO che la motivazione fornita da Google Inc. in ordine al mancato accoglimento della predetta istanza è riconducibile alla sussistenza dei presupposti di pertinenza e di interesse pubblico degli articoli in questione;

CONSIDERATO che le ragioni addotte dal reclamante non giustificano, nel caso in esame, la deindicizzazione degli articoli segnalati, tenuto conto del fatto che le notizie pubblicate risultano essere recenti e di pubblico interesse;

RILEVATO che l´interessato, ritenendo che le notizie allo stesso riferibili non sono veritiere, può chiedere l´aggiornamento, la rettificazione e l´integrazione dei dati che lo riguardano contenuti negli articoli oggetto di reclamo rivolgendo nei confronti dell´editore apposita istanza ai sensi dell´art. 7 del Codice, corredata della documentazione necessaria a provare gli eventi e gli sviluppi successivi che hanno modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica;

VISTO l´art. 154, comma 1, lett. b), del Codice, in base al quale il Garante esamina i reclami e le segnalazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

non accoglie la richiesta del reclamante.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia