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Provvedimento del 22 febbraio 2024 [10006460]

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[doc. web n. 10006460]

Provvedimento del 22 febbraio 2024

Registro dei provvedimenti
n. 114 del 22 febbraio 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, al Garante in data 4 ottobre 2021 da XX, rappresentato dall’avvocato XX, nei confronti di Gedi News Network S.p.A., in qualità di editore de “La Repubblica”, di Italia Oggi Editori Erinne S.r.l., in qualità di editore di “Italia Oggi”, di GMC Giuseppe Marra Communications S.p.A., in qualità di editore di “Adnkronos”, de L’Unità S.r.l., in qualità di editore de “L’Unità news”, di Google LLC, in qualità di gestore del motore di ricerca Google, di Microsoft Corporation, in qualità di gestore del motore di ricerca “Bing” e di Verizon Media Emea Limited, in qualità di gestore del motore di ricerca Yahoo!, con il quale l’interessato ha chiesto la rimozione e/o la deindicizzazione di alcuni articoli ivi indicati rilevando come gli stessi non siano più rispondenti all’interesse del pubblico ad averne conoscenza essendo trascorso un considerevole lasso di tempo dai fatti;

CONSIDERATO che l’interessato ha rilevato in particolare che:

la perdurante reperibilità delle informazioni riportate negli articoli determina un pregiudizio a proprio carico tenuto conto del tempo decorso dai fatti e del mancato aggiornamento delle notizie ivi contenute;

seppure alcuni titolari abbiano fornito riscontro anteriormente al reclamo - Gedi News Network S.p.A., Italia Oggi Editori Erinne S.r.l., GMC Giuseppe Marra Communications S.p.A. e Verizon Media Emea Limited – comunicando la deindicizzazione degli articoli, questi ultimi permangono nel web;

L’Unità, Microsoft Corporation e Google non avrebbero invece fornito riscontro alla richiesta preliminare inviata;

VISTA la nota del 29 dicembre 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto a Google LLC, a Gedi News Network S.p.A., ad Italia Oggi Editori Erinne S.r.l., a GMC Giuseppe Marra Communications S.p.A. ed a L’Unità S.r.l. di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;   

VISTE le note del 29 dicembre 2021 con le quali l’Autorità ha inviato una richiesta di informazioni a Microsoft Corporation e a Verizon Media Emea Limited, al fine di attivare un contatto preliminare con le due società diretto alla raccolta di elementi utili alla gestione della procedura di cooperazione di cui agli artt. 56 ss. del Regolamento, ricorrendo nel caso in esame un trattamento transfrontaliero di dati ed avendo le medesime individuato in Irlanda il proprio stabilimento principale per l’Unione europea;

VISTA la nota datata 3 gennaio 2022 con la quale GMC Communications S.p.A., rappresentata dall’avvocato XX, ha comunicato di avere già provveduto alla cancellazione dei contenuti segnalati anteriormente alla presentazione del reclamo, come da indicazioni fornite all’interessato; viste le successive osservazioni del reclamante del 18 febbraio 2022 con le quali il medesimo ha eccepito la perdurante reperibilità dell’URL indicato, nonché la successiva nota del 26 febbraio 2022 con la quale il titolare ha eccepito che detto URL è stato indicato per la prima volta dall’interessato nel corso del procedimento, pur manifestando la disponibilità a disporne la rimozione;

VISTA la nota datata 11 gennaio 2022 con la quale Italia Oggi Editori Erinne S.r.l., nel rilevare di avere fornito pronto riscontro all’interessato già anteriormente alla presentazione del reclamo comunicando la decisione di disporre la deindicizzazione dell’articolo, ha rappresentato di avere ristretto ulteriormente l’accessibilità allo stesso limitandone la visibilità ai soli abbonati all’interno della sezione archivio del sito web;

VISTA la comunicazione datata 14 gennaio 2022 con la quale Gedi News Network S.p.A., pur rilevando la liceità del trattamento effettuato ab origine per finalità giornalistiche, ha rappresentato di aver provveduto ad implementare misure tecniche idonee a disabilitare l’accessibilità alle pagine indicate nell’atto di reclamo da parte di motori di ricerca esterni al sito del quotidiano; viste le successive osservazioni del reclamante del 18 febbraio 2022 con le quali il medesimo ha eccepito la reperibilità degli URL ivi indicati e la successiva memoria del 3 marzo 2022 con la quale l’editore ha rilevato di avere provveduto alla cancellazione degli ulteriori contenuti segnalati dall’interessato essendo venuta meno l’attualità dell’interesse;

VISTA la nota datata 27 gennaio 2022 con la quale Microsoft Corporation, rappresentata dagli avvocati XX e XX, ha rappresentato che l’interpello preventivo che l’interessato afferma di avere inviato alla società non è stato, in realtà, mai ricevuto da quest’ultima ed ha comunicato:

la disponibilità ad accogliere la richiesta con riguardo a quattro degli URL indicati a pag. 2 del riscontro;

di non poter invece aderire con riferimento ai restanti URL tenuto conto del fatto che riguardano le” homepage ovvero pagine per la ricerca interna di siti di informazione, in cui non c’è riferimento alcuno al reclamante”;

viste le successive osservazioni dell’interessato del 18 febbraio 2022 con le quali il medesimo ha eccepito la perdurante reperibilità degli URL ivi indicati e la successiva nota datata 18 marzo 2022 con la quale il titolare del trattamento ha ribadito di avere già provveduto a bloccare gli URL oggetto di reclamo, eccependo che la nota dell’interessato contenesse in realtà una nuova richiesta che non aveva formato oggetto di interpello preventivo, pur manifestando la disponibilità a disporre la deindicizzazione anche degli ulteriori URL indicati;

VISTA la comunicazione datata 9 febbraio 2022 con la quale Verizon Media Emea Limited ha comunicato di non poter adottare le misure richieste dall’interessato tenuto conto del fatto che alcuni degli URL oggetto di richiesta non risultano reperibili nel motore di ricerca Yahoo! in associazione al nome e cognome del medesimo, mentre altri rimandano a pagine non contenenti quest’ultimo;

VISTA la nota del 11 febbraio 2022 con la quale è stata reiterata la richiesta di informazioni nei confronti de L’Unità utilizzando l’unico recapito di posta elettronica ordinaria individuato nel sito web indicato nell’atto di reclamo;

VISTA la successiva verifica condotta dal Nucleo Privacy della Guardia di Finanza in ordine alla titolarità del sito archivio.unita.news in esito alla quale quest’ultimo è risultato riconducibile al dominio www.unita.news che, a sua volta, è apparso collegato alla società XX;

VISTA la successiva nota del 20 febbraio 2023 con la quale è stata formulata una richiesta di informazioni nei confronti di XX notificata per il tramite del Nucleo Privacy della Guardia di Finanza alla quale ha fornito riscontro un dipendente incaricato dal titolare, il quale ha dichiarato agli ufficiali notificatori che:

XX ha acquistato la testata cartacea quotidiana “L’Unità” e la testata on-line www.unita.it con atto di cessione del 24 febbraio 2023 tra Unità S.r.l. e XX, precisando che, con riguardo all’archivio di essa, non sono state fornite le credenziali di accesso e che il curatore fallimentare ha comunicato l’esistenza di una denuncia effettuata alla Polizia Postale dal rappresentante legale de L’Unità S.r.l. in ordine all’impossibilità di accedere al predetto archivio;

la società si sarebbe impegnata a risolvere la questione e a comunicare in tempi brevi gli esiti delle azioni intraprese;

VISTA la nota del 6 novembre 2023 con la quale l’Autorità ha chiesto chiarimenti a XX. relativamente ai rapporti tra la società ed il sito web www.unita.news tenuto conto del fatto che, a fronte delle dichiarazioni rese dal dipendente della società agli ufficiali notificatori, la società, nell’ambito di altro procedimento avviato in data successiva alle predette dichiarazioni, ha eccepito la propria estraneità riguardo al citato sito web;

VISTA la nota del  8 novembre 2023 con la quale XX ha confermato di avere acquistato la testata giornalistica cartacea “L’Unità”, nonché la testata on-line www.unita.it, eccependo la non riconducibilità ad essa del sito www.unita.news e rilevando che la disponibilità manifestata dal dipendente che ha interloquito con gli ufficiali notificatori derivava “dalla legittima confusione, dovuta alla recente acquisizione del giornale, operata dallo stesso tra le due testate giornalistiche, non essendo (…) a conoscenza e quindi ignorando che le stesse fossero distinte, circostanza (…) confermata tra l’altro dall’impossibilità di accedere all’archivio della testata on-line unita.news”;

[OMISSIS]

VISTA la nota del 16 marzo 2022 con la quale Google LLC, in qualità di gestore dell’omonimo motore di ricerca, ha comunicato di non poter aderire alle richieste dell’interessato in quanto:

gli URL contestati riportano ad articoli che riferiscono del coinvolgimento del reclamante nella serie di inchieste giudiziarie comunemente note come “XX” e che, nell'ambito di tale vicenda, “il Dott. XX, affermato professionista XX nonché commercialista di fiducia del XX, è stato arrestato dalla guardia di finanza e successivamente processato per i reati di ricettazione e violazione della XX”;

l’interessato, all’epoca dei fatti, “oltre ad essere uomo di fiducia di XX e vicino agli ambienti del XX, era già noto alle cronache per il ruolo di consulente per XX” e dunque ricopriva un ruolo pubblico;

gli URL contestati riguardano dati che si riferiscono all'attività professionale dell’interessato, pertanto la conoscenza da parte del pubblico delle vicende che hanno avuto luogo nell’esercizio della sua professione di commercialista assume un’indubbia rilevanza;

si tratta infine di contenuti pubblicati da testate giornalistiche di rilevanza nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle Regole deontologiche);

RILEVATO, con riguardo alla richiesta di rimozione degli articoli pubblicati dagli editori coinvolti, che:

detti articoli riportano notizie relative a vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’interessato e che, al tempo della pubblicazione, sono state diffuse nell’esercizio del diritto di cronaca;

in merito alla richiesta, avanzata in via principale, di rimozione degli stessi occorre considerare che il trattamento effettuato attraverso la conservazione degli articoli all’interno degli archivi dei quotidiani deve ritenersi rispondente ad una legittima finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico che, pur differente dall’originaria finalità di cronaca giornalistica, risulta compatibile con essa come espressamente previsto dall’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento che infatti contempla specifici limiti alla esercitabilità del diritto di cancellazione con riguardo a tali ipotesi (art. 17, par. 3, lett. d), del Regolamento);

l’archivio on-line di un giornale, così come l’equivalente cartaceo, presenta in sé una importante funzione ai fini della ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo, specie laddove si tratti di vicende riguardanti persone che hanno svolto e/o svolgono un determinato ruolo nella vita collettiva (cfr. in merito Cass. Civ. Sez. III n. 5525 del 5 aprile 2012 e Cass. Civ. Sez. I n. 7559 del 27 marzo 2020);

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare infondata la richiesta di rimozione degli articoli avanzata agli editori nei confronti dei quali è presentato il reclamo;

PRESO ATTO, con riguardo alla richiesta di deindicizzazione dei medesimi articoli, che:

Gedi News Network S.p.A., in qualità di editore de “La Repubblica”, Italia Oggi Editori Erinne S.r.l., in qualità di editore di “Italia Oggi”, GMC Giuseppe Marra Communications S.p.A., in qualità di editore di “Adnkronos”, hanno aderito alla richiesta dell’interessato, in alcuni casi disponendo la rimozione integrale degli stessi ed estendendo la propria valutazione anche con riferimento ad ulteriori contenuti indicati per la prima volta nel corso del procedimento;

Microsoft Corporation ha dichiarato la propria adesione a disporre la rimozione dell’associazione tra il nominativo dell’interessato e la maggior parte degli URL indicati – inclusi quelli indicati ex novo nel corso del procedimento – ad eccezione di alcuni, riportati nel proprio riscontro, che rinviano alle homepage di siti di informazione nelle quali non è presente il nome del reclamante e rispetto alle quali non è pertanto possibile adottare alcuna misura;

Verizon Media Emea Limited ha comunicato di non poter adottare le misure richieste dall’interessato tenuto conto del fatto che alcuni degli URL oggetto di richiesta non risultano reperibili nel motore di ricerca Yahoo! in associazione al nome e cognome del medesimo, mentre altri rimandano a pagine che non contengono quest’ultimo;

RITENUTO pertanto che, con riguardo ai predetti profili, non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riferimento alle richieste avanzate nei confronti del gestore del sito archivio.unita.news, che quest’ultimo è, ad oggi, ignoto nonostante gli accertamenti condotti dall’Autorità e che, pertanto, non è stato possibile dare seguito al reclamo nei confronti di esso,[OMISSIS];

CONSIDERATO che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione avanzata nei confronti di  Google,  che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

CONSIDERATO, inoltre, con riguardo all’eccezione di mancato riscontro all’interpello preventivo, che la richiesta precedente al reclamo risulta indirizzata a Google Ireland Limited – peraltro tramite un indirizzo di posta elettronica che non sembra avere attinenza con le istanze di rimozione di contenuti – che, per quanto detto sopra, non è la società competente a ricevere le richieste in materia di diritto all’oblio collegate ai risultati di ricerca reperibili tramite il motore di ricerca Google la cui gestione dipende, invece, da Google LLC sita negli Stati Uniti d’America;

RILEVATO, con riferimento ad essi, che:

gli articoli reperibili attraverso gli URL contestati riguardano una vicenda che, pur avendo una sua rilevanza sul piano generale delle vicende che hanno coinvolto il Paese, risale a circa XX fa ed è stata definita anche sotto un profilo giudiziario;

le informazioni contenute nei predetti articoli non risultano peraltro aggiornate agli sviluppi successivamente intervenuti, in quanto risultano collocate, per datazione o per ragioni legate alle modalità di narrazione prescelte, alle fasi iniziali del procedimento penale;

la reperibilità in rete di notizie datate e non aggiornate, inerenti l’arresto del reclamante, sulla base della mera associazione con il suo nominativo, è idonea a determinare, nei suoi confronti, un pregiudizio senza che ciò possa dirsi bilanciato da un interesse pubblico attuale a disporre della notizia in associazione al nominativo del medesimo (cfr. anche provvedimento 24 del 23 gennaio 2020, doc web n. 9297610);

il riconoscimento del diritto esercitato dall’interessato si limita, del resto, ad impedire la sola diretta associazione tra gli articoli esaminati e il nominativo del medesimo e che, in quanto tale, è suscettibile di determinare, sulla base dei risultati restituiti dal motore di ricerca, un “profilo” non più compatibile con l’attuale sua condizione personale e giudiziaria; il riconoscimento del diritto in questione non preclude peraltro, in alcun modo, la più ampia conoscibilità della vicenda storica e processuale in cui il reclamante è stato coinvolto, dal momento che gli articoli in questione risulterebbero comunque reperibili con diverse od ulteriori chiavi di ricerca;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione dei sopra indicati URL e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento;

a) dichiara il reclamo infondato nei confronti di Gedi News Network S.p.A., in qualità di editore de “La Repubblica”, Italia Oggi Editori Erinne S.r.l., in qualità di editore di “Italia Oggi” e GMC Giuseppe Marra Communications S.p.A., in qualità di editore di “Adnkronos” con riferimento alla richiesta di rimozione degli articoli indicati dall’interessato per le ragioni di cui in motivazione;

b) prende atto:

delle misure adottate dai medesimi editori ai fini dell’adesione alle istanze avanzate dall’interessato in tema di diritto all’oblio:

di quanto dichiarato da Microsoft Corporation e da Verizon Media Emea Limited nei termini di cui sopra

e ritiene pertanto, riguardo ad essi, che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

c) dichiara il reclamo fondato nei confronti di Google LLC con riguardo agli URL oggetto di reclamo e per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge alla società di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

d) dispone, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 22 febbraio 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei