g-docweb-display Portlet

Parere sullo schema di decreto del Presidente della Provincia di Bolzano recante il “Regolamento di esecuzione relativo alla dichiarazione individuale nominativa di appartenenza o aggregazione ad uno dei gruppi linguistici in forma telematica” - 18 luglio 2024 [10039488]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 10039488]

Parere sullo schema di decreto del Presidente della Provincia di Bolzano recante il “Regolamento di esecuzione relativo alla dichiarazione individuale nominativa di appartenenza o aggregazione ad uno dei gruppi linguistici in forma telematica” - 18 luglio 2024

Registro dei provvedimenti
n. 463 del 18 luglio 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”, come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2021, n. 150, su cui l’Autorità ha espresso il proprio parere con provvedimento n. 199 del 29 ottobre 2020 (doc. web n. 9487448);

VISTO, in particolare, l’art. 20-ter del citato d.P.R. n. 752/1976, ai sensi del quale:

- “qualora intenda beneficiare, nei casi previsti, degli effetti giuridici derivanti dall'appartenenza o dall'aggregazione al gruppo linguistico, ogni cittadino residente nella provincia, di età superiore agli anni diciotto e non interdetto per infermità di mente, ha facoltà di rendere in ogni momento una dichiarazione individuale nominativa di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno di tali gruppi, lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione nominativa di aggregazione ad uno di essi” (comma 1);

- “le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese sul foglio contrassegnato A/1 (…) disponibile presso ogni cancelleria del Tribunale di Bolzano e delle relative sedi del giudice di pace, anche in via telematica” (comma 2);

- “il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, è collocato dal medesimo in apposita busta gialla, chiusa, nominativa e consegnata personalmente e direttamente al tribunale, ovvero al giudice di pace del luogo di residenza. La busta è sigillata all’atto della consegna presso il tribunale o il giudice di pace. Il giudice di pace inoltra al tribunale le buste ad esso consegnate. Il cancelliere del tribunale conserva le buste sigillate e certifica con immediatezza, in carta libera e senza spese, l’appartenenza o l’aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell’autorità giudiziaria per esigenze di giustizia, sigillando nuovamente la busta. La richiesta di certificazione di appartenenza o di aggregazione può essere inoltrata anche per il tramite del giudice di pace. In tale caso, il tribunale provvede agli adempimenti successivi e alla consegna in plico chiuso della certificazione per il tramite del giudice di pace. Il personale del tribunale e del giudice di pace è tenuto al segreto d’ufficio. Presso i medesimi uffici non è consentita alcuna annotazione o registrazione anche informatica relativa al contenuto delle dichiarazioni o delle certificazioni. È vietato richiedere al dichiarante di produrre detta certificazione fuori dei casi e per finalità diverse da quelli tassativamente previsti dalla legge. Ai fini dell’appartenenza o dell’aggregazione al gruppo linguistico il dichiarante produce esclusivamente la predetta certificazione, in plico chiuso, nel momento in cui dichiara il possesso dei requisiti per i benefici previsti. Tale plico chiuso può essere aperto solo nel momento in cui l’autorità competente verifica il possesso dei requisiti predetti. Ai dichiaranti non beneficiari la certificazione è restituita in plico chiuso. Con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, sentiti il Ministero della giustizia, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Garante per la protezione di dati personali, sono definite le modalità di attuazione delle procedure telematiche del presente articolo” (comma 3);

VISTE le note del 19 gennaio, del 9 maggio e, da ultimo, del 25 giugno 2024, con cui la Provincia di Bolzano ha trasmesso all’Autorità, per il prescritto parere, lo schema di decreto del Presidente recante il “Regolamento di esecuzione relativo alla dichiarazione individuale nominativa di appartenenza o aggregazione ad uno dei gruppi linguistici in forma telematica” ai sensi dell’art. 20-ter, comma 3, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752;

RILEVATO che lo schema in esame disciplina, ai sensi del citato articolo 20-ter, le modalità di presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni individuali di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, nonché quelle per la relativa certificazione, da effettuarsi con le medesime modalità, prevedendo, in particolare:

- la facoltà, per i soggetti interessati, di rendere in ogni momento, anche in via telematica, una dichiarazione individuale nominativa di appartenenza o aggregazione a uno dei gruppi linguistici. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno di tali gruppi, lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione nominativa di aggregazione a uno di essi, anche in via telematica (art. 3, commi 1 e 2);

- la specificazione dei motivi di interesse pubblico rilevante di cui all’art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento e all’art. 2-sexies, comma 2, lett. f), g), h), m) e dd), del Codice per quali il Ministero della giustizia - Tribunale di Bolzano - in analogia al trattamento effettuato in modalità cartacea – effettua i trattamenti in esame (art. 4, comma 1);

- la sicurezza dei dati personali, contenuti nelle dichiarazioni individuali nominative di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, nelle richieste di modifica e di revoca delle stesse, nonché nelle rispettive certificazioni in forma telematica, da assicurarsi con le più opportune tecnologie, e la precisazione che le dichiarazioni rese in forma telematica vengono comunque riversate e conservate in forma analogica ai sensi del comma 3 del citato articolo 20-ter (art. 5, comma 1);

- l’adozione di misure volte ad assicurare la stessa efficacia delle cautele individuate per la presentazione delle dichiarazioni e le relative certificazioni in forma cartacea (art. 5, comma 2), garantendo, anche attraverso l’adozione di tecniche di pseudonimizzazione, di codifica e di crittografia:

a) la riservatezza dei dati personali al momento del riversamento in forma analogica;

b) l’integrità dei dati personali nella dichiarazione telematica e nelle operazioni di riversamento;

c) il tracciamento delle operazioni compiute;

d) la tempestiva cancellazione del contenuto delle dichiarazioni rese in via telematica in seguito al riversamento al fine di evitarne l’annotazione o la registrazione informatica;

e)  la consultabilità del contenuto della certificazione resa in modalità telematica unicamente al momento della verifica dei requisiti per i benefici previsti da parte delle autorità competenti;

- l’individuazione, nella valutazione di impatto di cui all’art. 35 del Regolamento da effettuarsi a cura del titolare del trattamento, da sottoporre al Garante ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del Regolamento, delle misure per assicurare, in particolare, la segretezza, l’integrità e la disponibilità della dichiarazione e delle certificazioni, anche in conformità alle Regole tecniche di cui all’articolo 71 del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), con specifico riferimento alle modalità di presentazione telematica delle dichiarazioni, alle operazioni di riversamento e conservazione in forma analogica, alle modalità di richiesta e certificazione telematica, nonché alle operazioni di cancellazione delle dichiarazioni rese in via telematica (art. 5, commi 3 e 4);

RILEVATO che il trattamento in esame, effettuato su larga scala e concernente particolari categorie di dati quali quelli relativi all’appartenenza/aggregazione degli interessati, anche minori d’età, ai gruppi linguistici nella Provincia di Bolzano, presenta rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati;

CONSIDERATO che la versione dello schema in esame, modificata dalla Provincia al fine di rispettare i limiti e l’ambito di applicazione delle misure di digitalizzazione di cui al citato art. 20-ter, tiene conto anche delle indicazioni fornite nel corso di interlocuzioni informali intercorse con l’Ufficio volte ad assicurare la conformità al Regolamento e al Codice, relative, in particolare, a:

- la corretta individuazione dei motivi di interesse pubblico rilevante e delle operazioni di trattamento che dovranno essere poste in essere nell’ambito delle nuove procedure di resa e certificazione delle dichiarazioni in modalità telematica, in conformità agli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice;

- l’adozione di misure appropriate e specifiche in ogni fase del trattamento al fine di assicurare, anche nell’ambito delle nuove procedure telematiche, le medesime cautele previste per le dichiarazioni cartacee, nel rispetto degli artt. 5, par. 1, lett. f), 25 e 32 del Regolamento, con l’adozione di opportune tecniche di pseudonimizzazione, di codifica e di crittografia, da individuarsi nel dettaglio, a cura del titolare, nella valutazione di impatto;

- i tempi di conservazione delle dichiarazioni rese in via telematica in seguito al riversamento al fine di evitarne l’annotazione o la registrazione informatica, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 20-ter e del principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento;

- la necessaria individuazione di misure volte a garantire la limitazione della consultabilità del contenuto della certificazione resa in modalità telematica unicamente al momento della verifica dei requisiti per i benefici previsti da parte delle autorità competenti, in ossequio al citato art. 20-ter e ai principi di liceità, limitazione della finalità, minimizzazione e privacy by design e by default di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a), b), c) e 25 del Regolamento;

RITENUTO, su tale base, che lo schema di regolamento in esame non presenti profili di criticità in materia di protezione dei dati personali;

RITENUTO, in ogni caso, necessario riservarsi di verificare, nell’ambito dell’esame della valutazione d’impatto che, come previsto dall’art. 5, comma 4, dello schema, sarà sottoposta all’Autorità ai sensi dell’art. 36, par. 5, del Regolamento, l’adeguatezza in concreto delle misure, appropriate e specifiche, che verranno adottate in ogni fase del trattamento per garantire, in particolare, le medesime cautele assicurate per le dichiarazioni e le certificazioni rese in modalità cartacea;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Provincia di Bolzano recante il “Regolamento di esecuzione relativo alla dichiarazione individuale nominativa di appartenenza o aggregazione ad uno dei gruppi linguistici in forma telematica” ai sensi dell’art. 20-ter, comma 3, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

Roma, 18 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei


Vedi anche (10)