Provvedimento del 23 maggio 2024 [10043191]
Provvedimento del 23 maggio 2024 [10043191]
[doc. web n. 10043191]
Provvedimento del 23 maggio 2024
Registro dei provvedimenti
n. 308 del 23 maggio 2024
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;
VISTO il verbale di ispezione redatto dal Comando di Polizia municipale e protezione civile del Comune di Reggio Emilia, in data 24/03/2023, presso l’esercizio denominato “Green Land African Minimarket”, sito in viale IV Novembre n.19/f, Reggio Emilia, con cui è stata accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza, attivo e funzionante, composto da due telecamere, di cui, quella esterna, inquadrava aree ulteriori rispetto a quelle di stretta pertinenza, e, quella interna, era idonea a riprendere, oltre ai clienti, anche il personale dipendente, in assenza degli adempimenti previsti ai sensi dell’art. 4 della L. 300/1970;
ESAMINATA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE l’avv. Guido Scorza;
PREMESSO
1. L’accertamento della Polizia municipale e l’avvio del procedimento.
Con nota pervenuta il 30/06/2023 e protocollata in data 03/07/2023, il Comando di Polizia municipale e protezione civile del Comune di Reggio Emilia – ha trasmesso a questa Autorità il verbale del controllo effettuato, in data 24/03/2023, dal proprio personale, presso “l’esercizio di vicinato” denominato “Green Land African Minimarket”, sito in viale IV Novembre n.19/f, Reggio Emilia, gestito dall’impresa individuale “Green Land African Market Di Owe Amenze” (di seguito “Impresa”) di Owe Amenze, P.I. 02981850353, con sede legale presso il medesimo indirizzo.
Nel verbale, risulta accertata la presenza, presso i suddetti locali, di un impianto di videosorveglianza costituito da 2 telecamere regolarmente funzionanti. La telecamera esterna risultava estendere le inquadrature a un’ampia parte della pubblica via su cui è collocato il negozio, incluso il marciapiede opposto a quello su cui è situato l’esercizio. La telecamera interna è risultata idonea a riprendere anche il personale dipendente, in assenza degli adempimenti previsti ai sensi dell’art. 4 della L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori). A tal proposito, si rileva che il titolare dell’esercizio ha dichiarato di avere un dipendente.
Sulla base degli accertamenti di cui al predetto verbale, si provvedeva pertanto a notificare all’Impresa, con nota del 07/11/2023 (protocollo. u. 0150259.07/11/2023), l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 58, par. 2, e 83 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), in conformità a quanto previsto dall’art. 166, comma 5, del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito “Codice”).
Per quanto riguarda la funzionalità della telecamera esterna, si è provveduto a contestare la violazione dei principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento, mentre in relazione alla telecamera interna, è stata contestata la violazione del principio di liceità del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento in relazione all’art. 114 del Codice) e dell’art. 88 del Regolamento quanto alla disciplina applicabile in materia.
Successivamente alle contestazioni, l'Impresa ha avuto un atteggiamento collaborativo e ha inviato documentazione dalla quale è stato possibile rilevare che la stessa ha rimosso la telecamera esterna che riprendeva aree di non stretta pertinenza, aggiornato il cartello che segnalava l’impianto di videosorveglianza e adempiuto a quanto prescritto dall’art. 4 della L. 300/1970, regolarizzando così il trattamento.
2. Il quadro giuridico del trattamento effettuato.
L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza può determinare, in relazione al posizionamento delle telecamere e alla qualità delle immagini riprese, un trattamento di dati personali.
Tale trattamento, avvenuto nel caso di specie, deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell’art. 5 del Regolamento.
Il titolare del trattamento, deve seguire anche le indicazioni contenute nel provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 [1712680] (in tal senso anche le Faq in materia di videosorveglianza, pubblicate sul sito web dell’Autorità), e nelle Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video.
L’angolo di visuale delle telecamere deve essere limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso l’attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti, nella prospettiva, tuttavia, che un minimo coinvolgimento in prossimità degli accessi può ritenersi ammissibile.
In casi eccezionali in presenza di situazioni di rischio effettivo, il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree pubbliche o aperte al pubblico, immediatamente prossime a quelle di pertinenza, a condizione che lo spazio pubblico ripreso sia solo quello immediatamente prospicente gli ingressi e le finestre della propria abitazione e che tale estensione risulti necessaria e proporzionata, in relazione al contesto, per assicurare una protezione efficace (vedi in proposito Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, punto 27).
Inoltre, se l’impianto di videosorveglianza è idoneo a riprendere anche lavoratori dipendenti durante l’attività lavorativa, il connesso trattamento dei dati personali è lecito solo se è conforme alla disciplina prevista dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300. Difatti, i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro, se necessari per la finalità di gestione del rapporto stesso (v. artt. 6, par. 1, lett. b) e c); 9, par. 2, lett. b) del Regolamento), devono svolgersi nel rispetto dei principi generali indicati dall’art. 5 del Regolamento, ed in particolare del principio di liceità, in base al quale il trattamento è lecito se è conforme alle discipline di settore applicabili (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento). Coerentemente con tale impostazione, l’art. 88 del Regolamento ha fatto salve le norme nazionali di maggior tutela (“norme più specifiche”) volte ad assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei lavoratori.
Il legislatore nazionale ha approvato, quale disposizione più specifica, l’art. 114 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito “Codice”) che tra le condizioni di liceità del trattamento ha stabilito l’osservanza di quanto prescritto dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300. La violazione del richiamato art. 88 del Regolamento è soggetta, ricorrendone i requisiti, all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83, par. 5, lett. d) del Regolamento.
In base al richiamato art. 4, l. n. 300 del 1970 gli apparati di videosorveglianza, qualora dagli stessi derivi “anche la possibilità di controllo a distanza” dell'attività dei dipendenti, “possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” e la relativa installazione deve, in ogni caso, essere eseguita previa stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze, solo in quanto preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro.
L’attivazione e la conclusione di tale procedura di garanzia è dunque condizione indefettibile per l’installazione di sistemi di videosorveglianza. La violazione di tale disposizione è penalmente sanzionata (v. art. 171 del Codice).
3. L’esito dell’istruttoria e del procedimento sanzionatorio.
Sulla base dell’accertamento effettuato dalla Polizia municipale, è pertanto emerso che, con riferimento all’impianto di videosorveglianza installato presso l’esercizio commerciale e composto da due telecamere, la telecamera esterna risultava inquadrare un’ampia parte della pubblica via su cui è collocato il negozio, incluso il marciapiede opposto a quello ove è collocato l’esercizio, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento.
La telecamera interna è risultata inoltre idonea a riprendere sia i clienti, sia il personale dipendente, e che il relativo trattamento di dati personali è stato effettuato in assenza delle misure di garanzia previste ai sensi dell’art. 4 della L. 300/1970, richiamato dall’art. 114 del Codice, in relazione alla presenza, nei locali videosorvegliati di personale dipendente, in violazione del principio di liceità del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento in relazione all’art. 114 del Codice) e dell’art. 88 del Regolamento.
4. Conclusioni: dichiarazione di illiceità del trattamento. Provvedimenti correttivi ex art. 58, par. 2, Regolamento.
Il trattamento dei dati personali effettuato dall’Impresa è risultato pertanto illecito, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento per quanto riguarda il trattamento dei dati posto in essere tramite la telecamera esterna, e in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) (principio di liceità), 88 del Regolamento e dell’art. 114 del Codice in relazione alla telecamera interna.
La violazione accertata nei termini di cui in motivazione non può essere considerata “minore”, tenuto conto della natura, della gravità e della durata della violazione, del grado di responsabilità e della maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione (v. cons. 148 del Regolamento).
La parte, nel corso dell’istruttoria, ha provveduto a regolarizzare tutte le violazioni rilevate, fornendone prova con adeguata documentazione.
All’esito dell’istruttoria e accertata l’illiceità delle condotte come sopra descritte, deve adottarsi un’ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento per l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
5. Ordinanza di ingiunzione.
Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell’art. 166 del Codice, ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, lettere a) e d), del Regolamento, mediante l’adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18. legge 24 novembre 1981 n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dall’Impresa per mezzo dell’impianto di videosorveglianza, di cui è risultata accertata l’illiceità, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento, nonché agli artt. 5, par. 1, lett. a), 88 del Regolamento, e all’art. 114 del Codice.
Con riferimento agli elementi elencati dall’art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve essere “in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che, nel caso di specie, sono state tenute in considerazione le circostanze sotto riportate:
con riguardo alla natura e gravità della violazione, rileva che la stessa riguarda i principi applicabili al trattamento di cui all’art. 5 del Regolamento nonché il rispetto della disciplina di settore richiamata dall’art.88 del Regolamento e la responsabilità connessa all’inadempimento dell’obbligo di attuare la procedura di garanzia prevista dall’art. 114 del Codice;
l’assenza di precedenti specifici a carico dell’Impresa relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
la circostanza che l’Impresa ha collaborato nel corso del procedimento, avendo fornito dimostrazione al Garante di aver provveduto a conformarsi alle procedure di garanzia previste dalla L.300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e rimosso la telecamera esterna che inquadrava aree di non stretta pertinenza;
con riferimento alla durata della violazione, l’Impresa ha fornito comunicazione in merito alla cessazione del trattamento illecito.
Si ritiene inoltre che assumano rilevanza, nel caso di specie, tenuto conto dei richiamati principi di effettività, proporzionalità e dissuasività ai quali l’Autorità deve attenersi nella determinazione dell’ammontare della sanzione (art. 83, par. 1, del Regolamento), le condizioni economiche del contravventore, determinate con riferimento alla dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2022.
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 1000,00 (mille) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento, nonché degli artt. 5, par. 1, lett. a), 88 del Regolamento, e dell’art. 114 del Codice.
In tale quadro, anche in considerazione della tipologia di violazione accertata, si ritiene che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lettere a) e h) e 83 del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dall’impresa individuale “Green Land African Market Di Owe Amenze”, P.I. 02981850353, attraverso l’utilizzo del sistema di videosorveglianza installato presso l’esercizio commerciale “Green Land African Minimarket”, sito presso viale IV Novembre n.19/f, Reggio Emilia, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento, nonché degli artt. 5, par. 1, lett. a), 88 del Regolamento, e dell’art. 114 del Codice;
ORDINA
ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento, all’impresa individuale “Green Land African Market Di Owe Amenze”, P.I. 02981850353, di pagare la somma di euro di euro 1000,00 (mille) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;
INGIUNGE
alla medesima Impresa di pagare la somma di euro di euro 1000,00 (mille), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981. Si rappresenta che ai sensi dell’art. 166, comma 8 del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato.
DISPONE
ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 23 maggio 2024
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Scorza
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
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