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Provvedimento del 17 luglio 2024 [10063747]

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[doc. web n. 10063747]

Provvedimento del 17 luglio 2024

Registro dei provvedimenti
n. 447 del 17 luglio 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 16 gennaio 2024, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale l’avv. XX, rappresentato e difeso dall’avv. XX, ha lamentato una violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione, il XX, sul settimanale l’Espresso, e sul relativo sito Internet, di un articolo intitolato: “XX”, contenente una classifica, sulla base del reddito totale, di presidenti, vicepresidenti, direttori generali, amministratori delegati di società a capitale pubblico, oppure di organismi controllati dal pubblico sempre di nomina pubblica, sulla base del bollettino predisposto dal Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente le dichiarazioni patrimoniali e reddituali di titolari di cariche direttive (art. 12 della Legge 441/1982)

CONSIDERATO che il reclamante ha precisato che:

- il trattamento non è lecito in tutti i casi in cui i dati personali trattati nell’esercizio dell’attività giornalistica siano diffusi in mancanza di un rilevante interesse pubblico, oppure rappresentino dettagli “non essenziali” a corredo e completamento della notizia;

- nel caso in esame il giornalista voleva diffondere il messaggio che le persone poste ai vertici di enti controllati dallo Stato che non traggono vantaggio economico dalla carica (perché non percepiscono compensi o perché percepiscono compensi molto bassi) probabilmente ricevono benefici indiretti, che derivano dalle posizioni di potere;

- a supporto di questo argomento, il giornalista ha ritenuto d’interesse stilare una classifica dei “dieci” più ricchi, riportando, con riferimento a ciascuno di essi, i dati reddituali;

- con specifico riferimento al reclamante, il giornalista ha indicato il reddito dello stesso sia nel corpo dell’articolo, sia anche nell’infografica rappresentativa della “classifica” dei più facoltosi tra coloro che ricoprono cariche direttive di nomina pubblica, collocandolo in cima alla relativa graduatoria;

- i dati personali reddituali del reclamante non sono di interesse pubblico, dal momento che essi derivano da attività privata e non dall’esercizio dell’attività pubblica, visto che la carica di XX, dove è stato nominato dalla Regione XX e dal Ministro della Cultura, è esercitata a titolo gratuito;

- l’avv. XX ha trasmesso le proprie informazioni reddituali al Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri solo per eccesso di zelo, non rientrando tra i soggetti destinatari degli obblighi di comunicazione secondo quanto previsto dall’art. 12 della legge n. 441 del 1982, e ciò confermerebbe il fatto che non sussisteva un interesse pubblico a conoscere la misura dei redditi dell’avv. XX in ragione della carica che ricopre;

- l’articolo sarebbe stato completo anche se non avesse riportato i dati reddituali dell’avv. XX, visto che il giornalista avrebbe potuto indicare l’avv. XX come primo della lista nella “classifica” dei più ricchi, anche senza riportare l’esatta misura dei redditi da lui dichiarati, per cui i dati personali reddituali risultano superflui, e comunque eccedenti rispetto alla finalità di illustrare la notizia;

- il trattamento dei dati personali, nell’attività giornalistica, deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali posti dal Regolamento, e quindi anche nel rispetto del principio di “minimizzazione” di cui all’art. 5 lett. c) del Regolamento, in base al quale il trattamento dei dati personali deve aver per oggetto solo i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati;

VISTA la nota del 21 maggio 2024 con la quale questa Autorità ha chiesto a l’Espresso Media S.p.A, quale editore de L’Espresso, di fornire riscontro alle istanze della reclamante e di far conoscere se vi fosse l’intenzione di adeguarsi ad esse;

VISTA la nota del 28 giugno 2024, con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato quanto segue:

- non vi è stata alcuna violazione delle disposizioni del Regolamento e del codice, né alcuna violazione del principio di essenzialità e di minimizzazione;

- l’articolo a firma di XX, pubblicato su L’Espresso, risponde e aderisce al diritto di informazione per i fatti di interesse pubblico nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione;

- la notizia pubblicata è stata estrapolata dal bollettino del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio;

- il giornalista ha specificato che il reddito dichiarato non era strettamente correlato all’incarico pubblico rivestito dall’avv. XX;

- l’art. 3 del d.lgs. del 14 marzo 2023, n. 33, stabilisce che tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruire gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che:

- l’articolo oggetto di contestazione deve essere ricondotto ai trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di espressione, e che pertanto trovano applicazione nella loro integralità gli artt. 136 − 139 del Codice e le Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo;

- l’art. 137, comma 3, del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche individuano come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità descritte il rispetto del principio della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”, al cui rispetto il giornalista è tenuto, in particolare quando tratta questioni relative allo stato di salute di una persona;

- considerato che l’acquisizione dei dati reddituali è avvenuta lecitamente, tramite accesso civico, e che l’articolo precisa che “neanche un euro” del reddito dell’avv. XX deriva dalla carica pubblica da lui rivestita;

RILEVATO che l’articolo in questione non risulta contrasto con la disciplina sulla tutela dei dati personali, e in particolare con il principio di essenzialità dell’informazione, in quanto pubblica, riguardo a titolari di cariche pubbliche o comunque di nomina pubblica, i dati relativi ai loro redditi, che costoro sono tenuti a depositare ai sensi degli artt. 2 e 12 della legge n. 441 del 1982, e che sono stati acquisiti lecitamente, in applicazione dell’art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, e riportati correttamente, specificando altresì, con riguardo al reclamante, che la carica in questione è esercitata a titolo gratuito;

RITENUTO pertanto ai sensi dell’art. 57 par. 1, lett. f), del Regolamento di dover valutare il reclamo infondato

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. f) del Regolamento dichiara il reclamo infondato per le ragioni di cui in premessa;

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 17 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei