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Diritto di cronaca e rispetto delle persone. Documento del Garante - 11 giugno 2004

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Diritto di cronaca e rispetto delle persone. Documento del Garante

Tutela assoluta dei minori, trasparenza delle fonti pubbliche, corretto uso di fotografie e foto segnaletiche, divieti e rischi della diffusione dei dati sulla salute, rapporti tra cronaca e giustizia, privacy "attenuata" per i personaggi pubblici.

Il Garante (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) interviene sul delicato rapporto tra privacy e giornalismo con un documento complessivo, la cui stesura finale è stata curata per il Garante da Mauro Paissan, in cui fornisce chiarimenti e puntualizzazioni su alcune problematiche emerse dagli incontri del gruppo di lavoro, costituito tra l’Autorità e l’Ordine nazionale dei giornalisti, che ha svolto una riflessione sull’applicazione del codice deontologico dei giornalisti a sei anni dalla sua entrata in vigore.

L’obiettivo è quello di sempre: trovare un punto di equilibrio tra il diritto di cronaca e il diritto di ogni persona ad essere rispettata, nella sua dignità, nella sua identità, nella sua intimità.

I chiarimenti, desumibili in gran parte dalla giurisprudenza del Garante e dalle più recenti novità normative intervenute a livello nazionale ed europeo, riguardano trattamenti di dati personali effettuati mediante i tradizionali mezzi di informazione (televisione, radio e carta stampata). Successive riflessioni potranno prendere in considerazione le problematiche attinenti all’uso di Internet.

Il documento, una sorta di guida pratica (consultabile sul sito www.garanteprivacy.it), cerca di fornire indirizzi e risposte ad alcuni problemi spinosi che le redazioni si trovano spesso ad affrontare e basta scorrere le varie sezioni per avere un quadro della complessità dei temi: autonomia e responsabilità del giornalista; interesse pubblico ed essenzialità dell’informazione; accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni; diffusione di fotografie; nomi delle persone nelle cronache giudiziarie; dati sulla salute e sulla vita sessuale.

La molteplicità e la varietà delle vicende di cronaca - si legge nel documento - non consentono di stabilire a priori e in maniera categorica quali dati possono essere raccolti e diffusi nel riferire su singoli fatti: un medesimo dato legittimamente pubblicato in un contesto può non esserlo in un altro. D’altra parte una codificazione minuziosa risulterebbe inopportuna.

Ma se il bilanciamento tra diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero resta, dunque, affidato innanzitutto al giornalista e alla sua responsabile valutazione, la sua attività deve comunque svolgersi nel rispetto di principi e diritti posti a tutela della riservatezza e dignità della persona.

Roma, 11 giugno 2004