Parere del Garante su di uno schema di regolamento di disciplina dei...
Parere del Garante su di uno schema di regolamento di disciplina dei criteri, delle modalità e dei requisiti per l’iscrizione, la permanenza e l’esclusione dall’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali - 27 novembre 2024 [10100424]
[doc. web n. 10100424]
Parere del Garante su di uno schema di regolamento di disciplina dei criteri, delle modalità e dei requisiti per l’iscrizione, la permanenza e l’esclusione dall’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali - 27 novembre 2024
Registro dei provvedimenti
n. 725 del 27 novembre 2024
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, l’avvocato Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
Vista la richiesta di parere del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, paragrafo 4;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;
Visto l’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (di seguito: MASE) ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di regolamento di disciplina dei criteri, delle modalità e dei requisiti per l’iscrizione, la permanenza e l’esclusione dall’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali (infra: Elenco).
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”) che, nel qualificare l’iscrizione e la permanenza nell’Elenco dei soggetti abilitati quali condizioni necessarie per lo svolgimento dell’attività di vendita di gas naturale ai clienti finali, ne demanda a un decreto del MASE la disciplina, unitamente a quella dei requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti.
Il medesimo articolo demanda, inoltre, al MASE la disciplina del procedimento di esclusione dall’Elenco per violazioni e condotte irregolari realizzate dalle imprese nell’attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dall’ARERA, dall’AGCM, dal Garante e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il regolamento si inscrive nel quadro della riforma, introdotta con la revisione del PNRR approvata con decisione di esecuzione del Consiglio del 5 dicembre 2023, volta a migliorare la trasparenza e a favorire la scelta dei fornitori da parte dei consumatori energetici nel libero mercato, nel rispetto di adeguati standard di legalità e solvibilità.
RILEVATO
Lo schema di regolamento reca al suo articolo 1 le definizioni applicabili (mutuate, in buona parte, dalla disciplina di settore), mentre l’articolo 2 ne definisce l’oggetto e l’ambito applicativo, con riguardo alle imprese interessate dall’iscrizione obbligatoria nell’Elenco (ivi comprese, nei limiti e alle condizioni ivi indicati, quelle esercenti anche attività di distribuzione).
Come disposto dall’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 164 del 2000, l’iscrizione e la permanenza nell’Elenco venditori costituiscono titolo abilitativo per lo svolgimento delle attività di vendita di gas naturale ai clienti finali.
L’articolo 3 definisce i requisiti tecnici e la forma societaria che le imprese devono possedere ai fini dell’iscrizione e della permanenza nell’Elenco, mentre l’articolo 4 dettaglia i requisiti di onorabilità richiesti agli amministratori, ai legali rappresentanti e ai sindaci delle imprese di vendita, che non devono incorrere nelle condizioni ostative di cui all’articolo 2382 c.c. (cause di ineleggibilità e di decadenza), né essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per determinati retai ostativi o essere soggetti alle misure di prevenzione indicate.
Per quanto riguarda le imprese − anche quelle che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle appartenenti a un medesimo gruppo − i requisiti di onorabilità sono esclusi nel caso di sottoposizione a procedure di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo (salvo quest’ultimo se in condizioni di continuità aziendale). La verifica della sussistenza di tali requisiti è effettuata, in particolare, mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale.
Il titolare è autorizzato, nei limiti e per le finalità previste dal provvedimento, a trattare i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento.
L’articolo 5 individua i requisiti di natura finanziaria richiesti alle imprese di vendita, mentre l’articolo 6 disciplina le modalità di iscrizione nell’Elenco (presentazione della domanda al MASE e attestazione del possesso dei requisiti previsti mediante dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. 445/2000), di pubblicità, di regolarizzazione della domanda, nonché le conseguenze in caso di motivi ostativi.
L’articolo 7 individua i presupposti per la permanenza nell’Elenco dei venditori, prevedendo alcuni obblighi di comunicazione, in capo alle imprese di vendita, della perdita, del recupero, o della conservazione dei requisiti richiesti dal regolamento.
L’articolo 8 disciplina i presupposti, le modalità e le procedure per la cancellazione o l’esclusione delle imprese dall’Elenco dei venditori, prevedendo anche casi di segnalazione al MASE delle sanzioni eventualmente irrogate da altre autorità, tra le quali il Garante. In particolare, viene individuata una soglia minima (5% del massimo edittale) ai fini della comunicazione al Ministero delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal Garante ai soggetti abilitati alla vendita di gas naturale (art. 8, c. 5, lett. c). La cancellazione o esclusione dall’Elenco precludono la possibilità di svolgere attività di vendita al dettaglio di gas naturale e di stipulare nuovi contratti di fornitura con i clienti finali, con risoluzione dei contratti in essere e confluenza di questi ultimi verso i servizi di ultima istanza.
L’articolo 9 dispone la pubblicazione, con aggiornamento mensile, dell’Elenco dei venditori sul sito internet del Ministero, per dare evidenza anche delle nuove iscrizioni, esclusioni o cancellazioni. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese in occasione dell’iscrizione all’Elenco viene effettuato a campione dallo stesso Ministero, anche tramite acquisizione del casellario giudiziale e nel rispetto della disciplina di settore.
Il connesso trattamento dei dati personali è autorizzato nel rispetto delle garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, ivi comprese quelle individuate con il decreto del Ministro della giustizia di cui all’articolo 2-octies, c. 2, del Codice (al momento, non ancora adottato). Si prevede inoltre che le informazioni vengano conservate per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità previste dal regolamento, con successiva cancellazione. Il titolare del trattamento è tenuto ad assicurare l’accesso ai dati, riservandolo a soggetti specificamente autorizzati e verificandone periodicamente l’adeguatezza, la pertinenza, la necessità, nonché l’esattezza e l’aggiornamento, come anche la cancellazione o la rettifica se non conformi a tali requisiti.
Di particolare interesse è poi l’articolo 11, che demanda a un decreto ministeriale – da emanarsi previo parere del Garante –la definizione, tra l’altro, de: i modelli e la documentazione per la presentazione delle domande di iscrizione; le modalità tecniche di gestione e aggiornamento dell’Elenco venditori; le modalità di scambio informativo tra il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e le Autorità coinvolte nel procedimento speciale di esclusione; le modalità e i criteri per lo svolgimento dei controlli.
Con il medesimo provvedimento, inoltre, si stabilisce vengano individuate le informazioni e i dati forniti dalle imprese, resi pubblici nell’Elenco venditori, oltre a quelle già previste dal regolamento (certificazione di bilancio, ove presente, provvedimenti di esclusione e impegni assunti dalle imprese ed approvati dall’ARERA nell’ambito delle attività di vendita).
RITENUTO
La disciplina proposta dallo schema di regolamento non presenta criticità significative in termini di protezione dati, pur essendo suscettibile di modifiche tuttavia, al fine di elevare le garanzie da accordare ai dati trattati – segnatamente, quelli di cui all’art. 10 del Regolamento – sarebbe opportuno integrare l’articolato inserendo direttamente nella norma le garanzie per il loro trattamento.
In particolare, spettando Al MASE, quale titolare del trattamento, il compito (tra gli altri) di verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo ad amministratori, legali rappresentanti e sindaci delle imprese di vendita (art. 9, c. 3), sarebbe opportuno riformulare il comma 4 del medesimo articolo 9, indicandovi − in conformità agli articoli 10 del Regolamento e 2-octies del Codice − le garanzie per gli interessati con riferimento al trattamento dei loro dati, anche in ragione della mancata adozione del regolamento di cui al comma 2 del citato articolo 2-octies. Sarebbe, in particolare, opportuno prevedere l’acquisizione dal Casellario giudiziale delle informazioni relative alla eventuale sussistenza delle sole condizioni ostative all'iscrizione o alla permanenza nell'Elenco in particolare ricorrendo al certificato selettivo di cui all'articolo 28 del d.P.R. n. 313 del 2002, nonché la limitazione dell'accesso a tali informazioni da parte delle sole persone specificamente autorizzate.
Inoltre, la coerenza interna della norma impone di integrare il comma 5 dell’articolo 4 con riferimento ai dati inerenti le misure di prevenzione trattati ai sensi del comma 2.
È, inoltre, opportuno riflettere sull'opportunità di meglio coordinare il contenuto del regolamento con quello, sostanzialmente analogo, del decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 25 agosto 2022, recante il regolamento sui criteri, modalità e requisiti per iscrizione, permanenza ed esclusione dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica (sul cui schema il Garante ha reso parere l'11 febbraio 2021). Da quest’ultimo, l’odierno regolamento si discosta nella parte relativa ai presupposti della comunicazione al Ministero delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate, tra gli altri, dal Garante ai soggetti abilitati alla vendita di gas naturale (art. 8, comma 5, lett. c). Lo schema odierno, infatti individua (correttamente) nel 5% del massimo edittale la soglia oltre la quale disporre la comunicazione, laddove per i soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica la soglia è individuata nel 25% del massimo edittale.
In assenza di un allineamento di tali norme, lo stesso provvedimento sanzionatorio potrebbe determinare, nei confronti del medesimo operatore e per la stessa condotta illecita, l’obbligo di avvio del procedimento di esclusione rispetto all’Elenco dei venditori di energia elettrica e non rispetto a quello dei venditori di gas naturale.
È dunque auspicabile un intervento di allineamento del d.M. 25 agosto 2002 al presente regolamento relativamente all'individuazione della soglia sanzionatoria il cui superamento determina l'obbligo di comunicazione del provvedimento al Ministero.
IL GARANTE
ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di regolamento, con:
a) le condizioni, esposte nel “Ritenuto”, relative all’ esigenza di:
- riformulare l’art. 9, comma 4, nei termini descritti in motivazione;
- inserire all’articolo 4, c. 5, un riferimento ai dati relativi alle misure di prevenzione trattati, in particolare, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo e:
b) con l’osservazione, esposta nel “Ritenuto”, relativa all’opportunità di un intervento di allineamento della disciplina dell'elenco dei venditori di energia a quella dettata dal decreto in esame, relativamente alla soglia sanzionatoria (qui più correttamente identificata) il cui superamento determina la comunicazione al Ministero del provvedimento adottato.
Roma, 27 novembre 2024
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
Condividi