Parere su istanza di accesso civico - 29 dicembre 2024 [10107774]
Parere su istanza di accesso civico - 29 dicembre 2024 [10107774]
[doc. web n. 10107774]
Parere su istanza di accesso civico - 29 dicembre 2024
Registro dei provvedimenti
n. 831 del 29 dicembre 2024
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);
VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
VISTO l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Ministero della difesa, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;
RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;
RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 7, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web, n. 1098801);
Vista la documentazione in atti;
PREMESSO
Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza -RPCT del Ministero della difesa ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, in ordine a una richiesta di riesame di un provvedimento di diniego di un’istanza di accesso civico.
Dall’istruttoria è emerso che una organizzazione a carattere sindacale ha presentato una richiesta di accesso civico per ricevere «copia della determinazione di concessione di “equo indennizzo” e di ogni altro beneficio economico concessi, a qualsiasi titolo, a carico del bilancio dello Stato in conseguenza del drammatico attentato al contingente italiano impiegato nell’ambito dell’operazione “Antica Babilonia” in An Nassiryia (IRAQ) del 12.11.2003», relativamente a 46 militari identificati in atti. Nell’istanza è specificato che l’accesso è chiesto «per i fini statutari di rappresentanza e di tutela dei diritti del personale militare iscritto alla scrivente O.S., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti».
Il Ministero ha negato l’accesso civico «ai sensi del combinato disposto dell’art. 5-bis, co. 3 del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 2-septies, co. 8 del d.lgs. n. 196/2003, in quanto contenenti dati relativi alla salute per i quali è previsto un divieto assoluto di divulgazione». L’amministrazione ha anche rappresentando di non poter fornire nemmeno un accesso parziale alla documentazione richiesta (tramite anonimizzazione) «in considerazione dell’elevato rischio di re-identificazione degli interessati, in combinazione con i nominativi richiamati nell’istanza stessa e/o con le informazioni già disponibili o, comunque, note». Ciò anche considerando il contenuto dell’art. 1050, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 90 del 15/3/2010, laddove è prevista l’esclusione dell’accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990, per il periodo ivi indicato, dei documenti riguardanti «accertamenti medico-legali per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per la liquidazione di equo indennizzo, e pensione privilegiata, per il cambio di profilo professionale e per dispensa dal servizio: 50 anni solo per gli elementi informativi la cui conoscenza possa ledere il diritto della riservatezza dei terzi».
Il soggetto istante ha però chiesto il riesame del predetto provvedimento di diniego rappresentando, fra l’altro, che i documenti e le informazioni chiesti «rientr[erebbero] pienamente tra quelli accessibili ai fini di accesso civico, non essendo ravvisabile alcuno dei limiti tassativamente imposti al suo esercizio, trattandosi di dati inerenti ad attività svolte nel pubblico interesse e relative a pubblico servizio da parte della P.A. con l’impiego di risorse pubbliche». Il soggetto istante ha aggiunto, a sostegno della propria richiesta di riesame, che «La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, Istituzione paritetica a codesto RPCT, seppure con riguardo al diritto di accesso c.d. “documentale”, con la decisione [identificata in atti] ha stabilito che “... La dedotta necessità di tutela della riservatezza dei terzi non può giungere a garantirne l’anonimato ...”. La vertenza, sorta nell’ambito di un accesso civico generalizzato, aveva riguardato il diniego opposto dall’amministrazione militare avverso l’accesso agli atti relati al pagamento di somme di denaro a favore di taluni militari in forza di disposizioni di legge e regolamentari che, invero, come nel caso delle somme liquidate a titolo di “equo indennizzo”, non sono parte della retribuzione mensile agli stessi corrisposta in virtù del rapporto di impiego ma, come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, hanno natura eventuale e sono erogate solo ricorrendone le condizioni di fatto e diritto espressamente previste dalle vigenti normative specifiche».
Nella richiesta di riesame si sostiene, inoltre, che in relazione alle limitazioni di cui agli artt. 2-septies, comma 8 e 2-terdecies, comma 1, del Codice, invocate dal Ministero, le stesse «attengono esclusivamente ai dati sanitari o riferiti allo stato di salute e non anche a quelli economici relativi alle provvidenze pagate ai militari e poste a carico del bilancio dello Stato e alle facoltà da questi esercitabili quali diretti interessati o dai loro eredi» e che in ogni caso dovrebbe applicarsi l’art. 60 del Codice che stabilisce la possibilità di concedere l’accesso anche a dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale «se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale». È, inoltre, contestato che l’amministrazione militare non possa procedere all’anonimizzazione dei dati e delle informazioni sensibili richiesti.
OSSERVA
1. Introduzione
Ai sensi della normativa di settore in materia di accesso civico generalizzato, «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2, d. lgs. n. 33/2013).
In relazione ai profili di competenza di questa Autorità, si evidenzia, come il citato art. 5-bis prevede che l’accesso civico generalizzato è “escluso”, nei «casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge» (art. 5-bis, comma 3) ed è “rifiutato”, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (comma 2, lett. a).
In tale quadro, si precisa che per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD) e che il RGPD definisce i «dati relativi alla salute» come i «dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute» (art. 4, par. 1, n. 15; considerando n. 35).
I dati relativi alla salute rientrano nelle «categorie particolari di dati personali», per i quali è previsto un divieto di trattamento dall’art. 9 del RGPD, a meno che non trovi applicazione uno dei casi descritti nelle lettere da a) a j) del comma 2 del medesimo articolo.
Inoltre, data la delicatezza dei predetti dati, il regolamento europeo prevede che gli Stati membri possono accordare ulteriori garanzie e «mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di […] dati relativi alla salute» (ivi, comma 4).
In tale contesto normativo – anche a tutela dei singoli e nel «rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona» (art. 1, comma 1, del Codice) – il legislatore italiano ha mantenuto il “divieto di diffusione” dei “dati relativi alla salute”, ossia la norma che vieta la possibilità di darne «conoscenza […] a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione» (art. 2-septies, comma 8; art. 2-ter, comma 4, lett. b, del Codice). Il medesimo divieto è peraltro richiamato dalla disciplina statale in materia di trasparenza, nella parte in cui prevede che «Restano fermi i limiti […] alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute […]» (art. 7-bis, comma 6, d. lgs. n. 33/2013).
L’attuazione delle disposizioni citate ha conseguenze anche sulla disciplina dell’accesso civico e sulle valutazioni che l’amministrazione deve effettuare in via preliminare nel momento in cui riceve un’istanza che ha a oggetto dati relativi alla salute. Essa, infatti, deve in primo luogo, verificare la sussistenza di eventuali divieti di divulgazione previsti dalla legge alla luce dei quali è tenuta a “escludere” l’accesso civico, senza necessità di effettuare ulteriori valutazioni ai sensi del ricordato art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013.
Quanto riportato è rafforzato dalle Linee guida dell’Anac in materia di accesso civico nella parte relativa alle «Eccezioni assolute» all’accesso civico, dove è indicato che «Nella valutazione dell’istanza di accesso, l’amministrazione deve […] verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione o ad accesso “condizionato” in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate nell’art. 5-bis co. 3» (par. 6). Nello specifico, nel par. 6.2., intitolato «Altri casi di segreto o di divieto di divulgazione», è precisato che «[…] alcuni divieti di divulgazione sono previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza con riferimento a: dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice [oggi art. 2-septies, comma 8]; art. 7-bis, comma 6, d. lgs. n. 33/2013)».
In relazione, inoltre, ai «dati personali delle persone decedute», il RGPD stabilisce – con una “clausola di salvaguardia” – che «Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute» (considerando n. 27).
In tale quadro, il legislatore italiano ha sancito che «I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento», laddove «riferiti ai dati personali concernenti persone decedute», «possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione» (art. 2-terdecies, comma 1, del Codice, introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. f), del d. lgs. n. 101 del 10/8/2018).
Il riconoscimento, effettuato dal Codice, della possibilità di esercitare i predetti diritti da parte dei soggetti elencati nell’art. 2-terdecies, comma 1, al posto delle persone decedute, comporta – quale naturale conseguenza e necessario presupposto logico-giuridico – che ai dati personali concernenti le persone decedute continuano ad applicarsi le tutele previste dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali. Ciò in quanto i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del RGPD prima richiamati – fra cui il diritto di accesso ai propri dati personali, i diritti di rettifica e cancellazione dei dati, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto di opposizione al trattamento, il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (compresa la profilazione) che produca effetti giuridici che riguardano l’interessato o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona – si concretizzano nel diritto di chiedere che il titolare del trattamento si conformi alle disposizioni di settore in materia di protezione dei dati personali e ai «principi applicabili al trattamento di dati personali» nel rispetto delle condizioni di «liceità del trattamento», in quanto compatibili (v. provv. n. 2 del 10/1/2019, in www.gpdp.it, doc. web n. 9084520. Sui dati dei deceduti cfr. anche provv. n. 118 del 7/4/2022, ivi, doc. web n. 9772545; n. 90 del 23/3/2023, ivi, doc. web n. 9888188).
2. Il caso sottoposto all’attenzione del Garante
La questione sottoposta all’attenzione di questa Autorità è di natura delicata, avendo a oggetto l’ostensione tramite l’istituto dell’accesso civico di documenti relativi alle concessioni di “equo indennizzo” o altro beneficio economico riconosciuto a 46 militari (o a loro familiari superstiti) in conseguenza dell’attentato al contingente italiano avvenuto a Nassiryia (IRAQ), risalente a più di venti anni fa.
Ai fini dell’istruttoria e delle valutazioni di questa Autorità, il Ministero ha inviato due relazioni degli uffici competenti e alcuni estratti dei provvedimenti richiesti.
Dalle citate relazioni è emerso che l’«“equo indennizzo” è il beneficio economico di natura indennitaria concesso al lavoratore dipendente, al fine di risarcire una menomazione dell’integrità fisica, causata da un’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio. La presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio, ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento stesso. Il provvedimento finale, sulla base della documentazione prodotta dall’interessato (o dagli eredi), nonché delle risultanze emerse durante la fase istruttoria, è adottato dal competente ufficio di livello dirigenziale generale».
Analogamente, è riportato che in relazione «ai provvedimenti concessivi di speciali benefici (assegno vitalizio; speciale elargizione; speciale assegno vitalizio), […] gli stessi vengono erogati, con importo predeterminato dalla norma, nel caso di decesso o di invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni in conseguenza dello svolgersi, in territorio nazionale ed extranazionale, di atti di terrorismo, a favore rispettivamente degli eredi o del personale sopravvissuto».
In tutti i casi sopra evidenziati, si tratta di provvedimenti in cui sono riportati dati sanitari con riferimenti al verbale della commissione medico ospedaliera, al parere del comitato di verifica con relativa patologia/infermità, ecc.
Nello specifico, dall’esame degli estratti riguardanti i documenti oggetto di accesso civico inviati ai fini dell’istruttoria, risulta che si tratta di provvedimenti di riconoscimento di benefici economici (indennità speciali, assegno vitalizio, equo indennizzo, ecc.) con indicazione del nominativo del militare e, in caso di decesso, del familiare superstite richiedente (es.: genitori), del luogo e della data di nascita e di eventuale decesso, codice fiscale, grado, ruolo, stato coniugale. Sono, inoltre, precisati il tipo di infermità con la relativa causa (e, in caso di decesso, la causa di morte), l’importo del beneficio economico liquidato riconosciuto, quantificato sulla base dello stipendio tabellare con i relativi interessi e, in taluni provvedimenti, anche il codice iban su cui effettuare il versamento.
3. Sull’esclusione dell’accesso civico generalizzato a dati sulla salute
Per tutto quanto evidenziato, si rileva che un eventuale accoglimento dell’istanza di accesso civico alla documentazione richiesta comporterebbe la conoscenza di “dati relativi alla salute” dei soggetti interessati, per i quali come detto è previsto un espresso divieto di diffusione (art. 2-septies, comma 8, del Codice. Cfr. anche art. 7-bis, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013).
La vicenda esaminata rientra, dunque, in un caso in cui l’accesso civico generalizzato è “escluso” direttamente dal legislatore secondo la disposizione contenuta nell’art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, che sancisce espressamente come l’accesso civico deve essere escluso nei «casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge» ossia tramite «una norma di rango primario a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali» (cfr. Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit., par. 6). Pertanto, trattandosi di un’«eccezione assoluta», l’amministrazione «è tenuta a rifiutare l’accesso» (ivi), senza necessità di dover svolgere ulteriori valutazioni di merito in ordine alla sussistenza di un eventuale pregiudizio concreto agli interessi dei soggetti interessati (cfr., fra i tanti, i provvedimenti del Garante in materia di accesso civico a dati sulla salute: n. 358 del 31/10/2022, in www.gpdp.it, doc. web n. 9830919; n. 137 del 22/4/2022, ivi, doc. web n. 9774019; n. 157 del 23/4/2021, ivi, doc. web n. 9582723; n. 188 del 10/4/2017, ivi, doc. web n. 6383249; n. 206 del 27/4/2017, ivi, doc. web n. 6388689; n. 98 del 22/2/2018, ivi, doc. web n. 8165944; n. 226 del 16/4/2018, ivi, doc. web n. 8983848; n. 2 del 10/1/2019, ivi, doc. web n. 9084520).
A ciò si aggiunge anche quanto rappresentato dall’amministrazione nel provvedimento di diniego laddove ha richiamato l’ulteriore limite contenuto nell’art. 1050, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 90/2010, che esclude l’accesso ai documenti richiesti finanche ai sensi della diversa l. n. 241/1990 per i documenti riguardanti «accertamenti medico-legali per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per la liquidazione di equo indennizzo, e pensione privilegiata, per il cambio di profilo professionale e per dispensa dal servizio […]».
4. Osservazioni sulla richiesta di ricevere solo i dati relativi agli importi degli indennizzi liquidati ai militari
Le predette considerazioni impediscono di accordare anche un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, fornendo come richiesto nella richiesta di riesame del diniego dell’amministrazione, solo dati e informazioni «economici relativi alle provvidenze pagate ai militari e poste a carico del bilancio dello Stato e alle facoltà da questi esercitabili quali diretti interessati o dai loro eredi» senza riferimenti alle «informazioni relative allo stato di salute o [a]i dati sanitari o [a]gli “accertamenti medico-legali” svolti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per la liquidazione di equo indennizzo, e pensione privilegiata», che il soggetto istante ha dichiarato di non avere interesse a conoscere.
Al riguardo, non è possibile condividere quanto riportato nella richiesta di riesame, laddove si sostiene che i dati richiesti «rientr[erebbero] pienamente tra quelli accessibili ai fini di accesso civico, non essendo ravvisabile alcuno dei limiti tassativamente imposti al suo esercizio, trattandosi di dati inerenti ad attività svolte nel pubblico interesse e relative a pubblico servizio da parte della P.A. con l’impiego di risorse pubbliche». Ciò in quanto «dati relativi alla salute» non sono solo i dati che rivelano “il tipo” di patologia o infermità, ma tutti i «dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute» (art. 4, par. 1, n. 15, del RGPD). Deve essere tenuto pertanto in considerazione che – come indicato nel precedenti orientamenti di questa Autorità e confermato nelle Linee guida di ANAC in materia di accesso civico – i dati idonei a rivelare lo stato di salute, costituiscono una categoria ampia che si estende «a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici».
Rispetto quindi alla richiesta del soggetto istante di avere conoscenza solo dell’importo delle provvidenze economiche riconosciute e pagate ai militari (o a loro superstiti) a seguito del coinvolgimento nell’attentato terroristico in Iraq, l’ostensione delle relative informazioni comporterebbe in ogni caso la rivelazione di un dato sulla salute dei soggetti interessati, in quanto l’equo indennizzo, l’assegno vitalizio, la speciale elargizione o lo speciale assegno vitalizio sono erogati – a seconda delle fattispecie – per risarcire una menomazione dell’integrità fisica causata da un’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, oppure nel caso di decesso o di invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni in conseguenza dello svolgersi di atti di terrorismo. Di conseguenza, anche solo ricevere l’informazione che un determinato soggetto ha ricevuto uno dei benefici sopra identificati, comporta la rivelazione di un dato sulla salute.
In relazione a tale rilievo, anche la decisione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi del 29/5/2024, richiamata nella richiesta di riesame (ma non a essa allegata), non aggiunge alcun elemento a sostegno delle tesi del soggetto istante, avendo a oggetto, secondo quanto rappresentato, una questione diversa da quella in esame e considerando, peraltro, che la predetta Commissione è competente a esaminare solo le richieste di riesame di provvedimenti riguardanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplinato dagli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990 (ossia un istituto diverso dall’accesso civico generalizzato con differenti limiti, procedimento e mezzi di tutela).
Analogamente, non risulta rilevante il richiamo effettuato dal soggetto istante nella richiesta di riesame all’art. 60 del Codice che stabilisce, in presenza di precise condizioni e di cc.dd. diritti “pari rango”, la possibilità di concedere l’accesso anche a dati relativi alla salute dei soggetti interessati, in quanto tale articolo – per effetto del richiamo contenuto nell’art. 59, comma 1, del Codice – si applica solo nel caso in cui la richiesta di accesso sia formulata a una pubblica amministrazione ai sensi della diversa disciplina sull’accesso a documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990.
5. Sull’anonimizzazione dei documenti richiesti
Quanto infine alla possibilità di anonimizzare i dati contenuti all’interno della documentazione oggetto di accesso – come richiesto nella richiesta di riesame e tenuto conto dell’interesse dichiarato dal soggetto istante di conoscere almeno gli importi dei benefici economici «relativi alle provvidenze pagate ai militari» – si rappresenta che, come evidenziato anche a livello europeo, «per identificazione non si intende solo la possibilità di recuperare il nome e/o l’indirizzo di una persona, ma anche la potenziale identificabilità mediante individuazione, correlabilità e deduzione» (Gruppo di Lavoro Art. 29, parere n. 5/2014 sulle tecniche di anonimizzazione, adottato il 10/4/2014, WP216). Pertanto, un processo di anonimizzazione non può considerarsi realizzato attraverso la mera rimozione delle generalità dell’interessato (o dei relativi dati sulla salute). Il dato anonimizzato, invero, è tale solo se non consente in alcun modo l’identificazione diretta o indiretta di una persona, tenuto conto di tutti i mezzi nella disponibilità di chi (titolare o altro soggetto) provi a utilizzare tali strumenti per identificare un interessato. Un processo di anonimizzazione non può definirsi effettivamente tale qualora non risulti idoneo a impedire che chiunque utilizzi tali dati, in combinazione con i mezzi “ragionevolmente disponibili”, possa:
1. isolare una persona in un gruppo (single-out);
2. collegare un dato anonimizzato a dati riferibili a una persona presenti in un distinto insieme di dati (linkability);
3. dedurre nuove informazioni riferibili a una persona da un dato anonimizzato (inference).
In tale quadro, il Ministero ha precisato di non ritenere possibile anonimizzare i documenti richiesti, «in considerazione dell’elevato rischio di re-identificazione degli interessati, in combinazione con i nominativi richiamati nell’istanza stessa e/o con le informazioni già disponibili o, comunque, note». Nelle relazioni inviate a questa Autorità, l’amministrazione ha ulteriormente precisato di non ritenere possibile anonimizzare i documenti richiesti, in quanto «è stato ritenuto comunque sussistente un rischio elevato per la riservatezza dei militari coinvolti (a causa della concreta possibilità di re-identificazione e di diffusione di dati sanitari degli stessi)». In tal senso, «Ai fini della valutazione, in relazione agli interessati, sono stati considerati» il ristretto numero dei militari coinvolti e la relativa notorietà, considerato che «il tragico attentato e i successivi correlati eventi (funerali, commemorazioni, intitolazioni, concessioni di onorificenze …), hanno avuto nel tempo e hanno tuttora ampia rilevanza mediatica». Inoltre, secondo l’amministrazione residua un concreto «rischio di identificazione indiretta», considerando che «la divulgazione anche di soli dati numerici (quantum), consentirebbe di risalire comunque all’identità dei singoli interessati nonché ai relativi dati sanitari, nella considerazione che la quantificazione dell’indennizzo avviene attraverso un calcolo che tiene conto dell’età del militare, del grado rivestito al momento della richiesta, dei dati stipendiali, della categoria di ascrivibilità dell’infermità/lesione contratta a seguito dell’evento». A tal proposito, è stato anche precisato che «dallo stesso importo dell’equo indennizzo si può risalire alle generalità dei beneficiari dal momento che esso viene calcolato sulla base dell’importo dello stipendio tabellare iniziale in godimento alla data di presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio».
Allo stato degli atti, quindi, tenuto conto che «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, RGPD) non emergono elementi che consentono a questa Autorità di potersi discostare dalle citate valutazioni effettuate dal Ministero della difesa – sul quale, in base al principio di accountability/«responsabilizzazione» del titolare del trattamento – ricade la valutazione, in concreto, in ordine alla natura identificativa dei dati richiesti e al rischio di re-identificazione dei soggetti interessati derivante dalla richiesta di ostensione dei dati richiesti prima descritti (art. 5, par. 2, e 24 del RGPD). Ciò tenendo conto anche della possibilità per il soggetto istante (ma, dato il regime di pubblicità propria dell’accesso civico, anche per soggetti terzi) di incrociare e raffrontare i dati ottenuti con altre informazioni ausiliarie già conosciute o contenute in ulteriori fonti, considerando la rilevanza mediatica, la notorietà dei fatti e i «successivi correlati eventi (funerali, commemorazioni, intitolazioni, concessioni di onorificenze [ecc.]», nonché il ristretto numero dei militari coinvolti.
Si evidenzia che non sussistono, invece, ragioni attinenti alla protezione dei dati personali dei controinteressati (ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013) in relazione all’eventuale ostensione al soggetto richiedente – allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico – di “dati aggregati” (privi di dati identificativi e di ogni ulteriore informazione che può identificare i soggetti controinteressati anche indirettamente), quali ad esempio – come indicato nella relazione dell’ufficio competente – «la somma complessiva degli importi concessi come benefici economici a favore di tutto il personale deceduto/ferito a seguito dell’attentato di An Nassirya».
6. Sull’interesse particolare dichiarato dall’organizzazione a carattere sindacale istante
Quanto, infine, alla posizione soggettiva dell’organizzazione a carattere sindacale richiedente l’accesso e all’interesse particolare descritto in atti – ossia il perseguimento dei «fini statutari di rappresentanza e di tutela dei diritti del personale militare iscritto alla […] O.S.» – non bisogna confondere l’istituto dell’accesso civico generalizzato riconosciuto a chiunque (indipendentemente dalla qualifica soggettiva posseduta e dalla motivazione) a cui si applicano i limiti di cui all’art. 5-bis del d. lgs. n. 33/2013, dal diverso diritto di accesso riconosciuto a chi dimostra di essere titolare di un interesse qualificato ai sensi della l. n. 241/1990, come in taluni casi le organizzazioni sindacali «per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l’associazione» (cfr. Cons. Stato, n. 6098 del 30/8/2021; n. 1034 del 23/1/2012; n. 24 del 11/1/2010).
Per questi aspetti resta ferma ogni autonoma valutazione dell’amministrazione sull’esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» e dei presupposti per l’esercizio del diverso accesso ai documenti amministrativi secondo la procedura e i limiti di cui agli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Roma, 29 dicembre 2024
IL PRESIDENTE
Stanzione
Vedi anche (10)
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