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Parere su istanza di accesso civico - 27 dicembre 2024 [10108107]

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[doc. web n. 10108107]

Parere su istanza di accesso civico - 27 dicembre 2024

Registro dei provvedimenti
n. 825 del 27 dicembre 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Ministero della giustizia, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;

RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 7, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web, n. 1098801);

VISTA la documentazione in atti;

PREMESSO

Con la nota in atti il RPCT del Ministero della giustizia ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, in ordine a una richiesta di riesame di un provvedimento di diniego di un’istanza di accesso civico.

Dall’istruttoria è emerso che è stata presentata una richiesta di accesso civico avente la copia dei «verbali di correzione del concorso notarile», identificato in atti.

Il Ministero ha rappresentato che la «Commissione di concorso ha esaminato la prova scritta di 1.543 candidati», rifiutando l’accesso in quanto un eventuale accoglimento avrebbe determinato un «pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs.n. 33/2013, causando un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei candidati controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale personali, ciò in quanto l’elaborato scritto e il relativo verbale di correzione sono indicativi di molteplici aspetti di carattere personale circa le caratteristiche individuali, ad esempio relative alla preparazione professionale, alla cultura, alle capacità espressive, aspetti suscettibili di valutazione nella selezione dei candidati».

Inoltre, il Ministero ha aggiunto che la predetta «motivazione è in linea con l’orientamento consolidato del Garante della Privacy espresso in plurimi pareri in fattispecie di diniego di accesso civico generalizzato aventi ad oggetto l’ostensione degli atti di concorsi pubblici (elaborati scritti, verbali di correzione, curricula), nei quali si evidenzia come il ricorso all’accesso civico al fine di acquisire la conoscenza dei suddetti atti confligge con il diritto alla riservatezza dei partecipanti alla selezione (cfr. pareri n. 200 del 7 novembre 2019, n.237 del 10.6.21, n. 36 del 29 gennaio 2023, n. 177 del 27 aprile 2023)».

Il soggetto istante ha chiesto il riesame del suddetto provvedimento di diniego, evidenziando che i pareri del Garante riguardano casi diversi da quello in esame in cui oggetto di accesso sono le copie dei verbali di correzione e non gli elaborati dei candidati. Secondo quanto sostenuto, la copia dei verbali richiesti «non recherebbe pregiudizio ai candidati, i quali non sarebbero identificabili a posteriori. Conseguentemente, non potrebbe nemmeno parlarsi di documento potenzialmente indicativo una conoscenza del grado di preparazione del candidato, il quale non è in nessun modo identificabile visto che il verbale è del tutto avulso dalla copia dell’elaborato». Il soggetto istante ha rappresentato, inoltre, a sostegno della propria tesi che «Un mero verbale di correzione non è idoneo a rivelare la preparazione del candidato ma è solamente espressivo di una valutazione della Commissione circa le scelte del candidato. Cosa ben diversa dal grado di preparazione, che è un elemento, nei concorsi, soggettivo ed eventualmente valutabile dall’istante relativamente agli elaborati scritti (dei quali non si chiede accesso). In altre parole si chiede l’accesso ad un atto che cristallizza le valutazioni di una commissione di un elaborato anonimizzato; non si chiede l’accesso dell’elaborato che sarebbe l’unico documento che rivelerebbe il grado di preparazione del candidato, secondo un apprezzamento soggettivo».

OSSERVA

1. Sulla posizione espressa dalla Corte di Giustizia UE in materia di prove concorsuali

Questa Autorità è intervenuta più volte sul caso dell’accesso civico generalizzato a documenti riguardanti prove concorsuali e sul tema della relativa anonimizzazione anche alla luce delle indicazioni fornite dal Gruppo art. 29 (cfr. provv. n. 726 del 27/11/2024, in corso di pubblicazione; n. 177 del 27/4/2023, in www.gpdp.it, doc. web n. 9895517; provv. n. 36 del 29/1/2023, ivi, doc. web n. 9867345; provv. n. 200 del 7/11/2019, ivi, doc. web n. 9196072; provv. n. 433 del 26/10/2017, ivi, doc. web n. 7156158; provv. n. 246 del 24/5/2017, ivi, doc. web n. 6495600; provv. n. 366 del 7/9/2017, ivi, doc. web n. 7155171).

In tali occasioni è stato ricordato che la Corte di Giustizia dell’UE, in ordine alla nozione di «dati personali» con particolare riferimento a una prova d’esame professionale e alle «risposte scritte fornite da un candidato durante un esame professionale» (CGUE 20/12/2017, C-434/16), ha evidenziato come è «pacifico che un candidato a un esame professionale è una persona fisica che può essere identificata, vuoi direttamente mediante il suo nome, vuoi indirettamente, mediante un numero d’identificazione […]» (punto n. 29).

Le risposte scritte fornite da un candidato durante un esame professionale sono, quindi, «dati personali», ai sensi della definizione contenuta nella disciplina in materia (oggi confluita nell’art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD). Al riguardo, infatti, «l’uso dell’espressione “qualsiasi informazione” nell’ambito della definizione della nozione di “dati personali” […] riflette l’obiettivo del legislatore dell’Unione di attribuire un’accezione estesa a tale nozione, che non è limitata alle informazioni sensibili o di ordine privato, ma comprende potenzialmente ogni tipo di informazioni, tanto oggettive quanto soggettive, sotto forma di pareri o di valutazioni, a condizione che esse siano “concernenti” la persona interessata» (punto n. 34). Per tale motivo, «le risposte scritte fornite da un candidato a un esame professionale costituiscono simili informazioni, connesse alla sua persona [in quanto] innanzitutto, il contenuto di tali risposte riflette il livello di conoscenza e di competenza del candidato in un dato settore nonché, se del caso, i suoi processi di riflessione, il suo giudizio e il suo spirito critico. In caso di esame redatto a mano le risposte contengono, inoltre, informazioni grafologiche» e «La raccolta di tali risposte ha, poi, la funzione di valutare le capacità professionali del candidato e la sua idoneità a esercitare il mestiere di cui trattasi» (punti nn. 36-38).

Il ragionamento dei giudici europei continua fino ad affermare che «l’uso di tali informazioni, che si traduce, segnatamente, nel successo o nel fallimento del candidato all’esame di cui trattasi, può avere un effetto sui diritti e interessi dello stesso, in quanto può determinare o influenzare, per esempio, le sue possibilità di accedere alla professione o all’impiego desiderati» e che «come ha rilevato l’avvocato generale […], qualsiasi esame è diretto a verificare e a stabilire le prestazioni individuali di una specifica persona, segnatamente del candidato, e non, diversamente, ad esempio, da un sondaggio rappresentativo, ad ottenere informazioni non associabili a tale persona» (punti nn. 39 e 41).

I giudici evidenziano inoltre che «affinché un dato possa essere qualificato come “dato personale” […], non si richiede che tutte le informazioni che consentono di identificare la persona interessata siano in possesso di una sola persona (sentenza del 19 ottobre 2016, Breyer, C‑582/14, EU:C:2016:779, punto 43). È pacifico, peraltro, che, nell’ipotesi in cui l’esaminatore non conosca l’identità del candidato al momento della valutazione delle risposte da esso fornite nell’ambito di un esame, l’ente che ha organizzato l’esame […] dispone, per contro, delle informazioni necessarie che gli consentono di identificare senza difficoltà o dubbi tale candidato mediante il suo numero di identificazione, apposto sulla prova d’esame o sulla pagina di copertina di tale prova, e quindi di attribuirgli le sue risposte» (punto n. 31. Cfr. anche punti nn. 30 e 33).

2. Il caso sottoposto all’attenzione del Garante

Le considerazioni soprariportate sono rilevanti anche per il caso dell’accesso civico sottoposto all’attenzione di questa Autorità.

La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, infatti, il diritto di chiunque «di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto», ma sempre «nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2). Il tale contesto, la medesima normativa prevede che l’accesso civico deve essere rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a).

Come noto, inoltre, occorre aver presente che nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali (o documenti che li contengono), tramite l’istituto dell’accesso civico, deve essere tenuto in considerazione che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai dati, informazioni o documenti richiesti.

Inoltre, è necessario rispettare, in ogni caso, i principi sanciti nel RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c). Sotto tale profilo, occorre tenere altresì conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati personali richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

Nel caso sottoposto all’attenzione del Garante, risulta che oggetto dell’accesso civico sono i verbali di correzione del concorso notarile, identificato in atti, riferiti alle prove scritte di 1.543 candidati.

Ai fini dell’istruttoria e delle valutazioni di questa Autorità, il Ministero ha inviato un estratto riguardante i documenti richiesti e, precisamente, i «verbali di correzione degli elaborati relativi ad una giornata a campione del concorso per esami di notaio».

I predetti verbali risultano contenere la descrizione degli adempimenti compiuti dalla Commissione, nelle singole sedute con indicazione dei componenti intervenuti (a seconda delle diverse sub-commissioni), del giorno, ora, sede (indirizzo e stanza) e firme autografe. In generale, sono riportati i numeri delle buste (contenenti gli elaborati) prelevate da correggere e per ogni singola busta numerata le operazioni di apertura e di correzione dell’elaborato. Dopo l’indicazione della lettura dell’elaborato è indicato se il candidato a cui corrisponde la busta numerata ha superato o meno la prova riportando, nel primo caso, i voti conseguiti nelle tre prove teorico-pratiche (riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale) nonché il punteggio finale; oppure se l’elaborato non è idoneo per la sussistenza dei casi di cui all’art. 11, comma 7, del d. lgs. n. 166 de 24/4/2006 (in tal caso non si passa alla lettura degli elaborati successivi).

Al verbale di ogni seduta è allegato un documento, denominato “Allegato A”, che contiene, per ogni busta numerata corrispondente a un candidato, una scheda riportante il risultato della valutazione dell’elaborato, con i motivi dettagliati riguardanti l’inidoneità secondo i criteri definiti dalla Commissione pubblicati sul sito web del Ministero della giustizia. La Commissione riporta nel citato Allegato A il dettaglio delle incongruenze rilevate nei singoli elaborati, con una sintesi di parti della soluzione adottata nel caso e dei motivi per cui non risulta corretta con conseguente inidoneità dell’elaborato.

Si ritiene, pertanto, che in relazione alla richiesta di ostensione dei documenti oggetto di accesso civico debbano essere effettuate distinte valutazioni in relazione ai verbali delle sedute della Commissione e ai relativi Allegati A contenenti i giudizi sui candidati.

3. Sull’accesso civico ai verbali di concorso previo oscuramento

Nel quadro descritto, limitatamente ai verbali delle sedute della Commissione, considerando che il soggetto istante ha dichiarato di non avere interesse a conoscere l’identità dei candidati, si invita il Ministero a rivalutare la richiesta di accesso civico ai documenti richiesti e a riesaminare il provvedimento di diniego integrale dell’accesso civico generalizzato, valutando la possibilità di accordare un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013 ai predetti documenti, opportunamente privati dei relativi allegati A e previo oscuramento degli altri elementi che potrebbero consentire di identificare indirettamente i candidati, come il numero delle buste o le votazioni riportate dai singoli candidati, oppure di altri dati ritenuti eccedenti (come le firme autografe dei Commissari, la data e l’ora delle sedute, il numero della stanza, nonché il contrassegno della “X” indicante la presenza del singolo Commissario).

A tal proposito, laddove si ritenga che ciò possa comportare un onere non sostenibile dall’amministrazione in termini di tempo e di risorse umane impiegate, considerando l’elevato numero di soggetti interessati (ca. 1.543 candidati), si rinvia alle indicazioni sulle “richieste massive” contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico (in particolare par. 4.2. e punto n. 5 dell’«Allegato. Guida operativa all’accesso generalizzato») e nella Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 recante «Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)» (parr. 7 e 8), laddove si invita l’amministrazione, prima di decidere sulla domanda, a eventualmente contattare il richiedente l’accesso per avviare un “dialogo cooperativo” «nel tentativo di ridefinire l’oggetto della richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità».

4. Sull’accesso civico agli “Allegati A” ai verbali di concorso contenenti i giudizi sugli elaborati scritti

Quanto invece all’accesso civico agli allegati A ai verbali delle sedute della Commissione contenenti i giudizi sui singoli elaborati dichiarati non idonei, si ritiene che, ai sensi della normativa vigente, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE e delle richiamate indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC, conformemente ai precedenti orientamenti del Garante in materia prima citati, il Ministero abbia correttamente rifiutato l’accesso civico generalizzato.

Al riguardo, nel caso in esame non si ritiene accoglibile quanto rappresentato dal soggetto istante nella richiesta di riesame laddove sostiene che un «mero verbale di correzione non è idoneo a rivelare la preparazione del candidato ma è solamente espressivo di una valutazione della Commissione circa le scelte del candidato. Cosa ben diversa dal grado di preparazione, che è un elemento, nei concorsi, soggettivo ed eventualmente valutabile dall’istante relativamente agli elaborati scritti (dei quali non si chiede accesso)».

Negli allegati A ai verbali delle sedute della Commissione, infatti, è indicato il numero della busta associabile all’identità del candidato, per cui non si tratta di documenti anonimi, in quanto il Ministero che ha organizzato il concorso dispone in ogni caso delle informazioni necessarie che gli consentono di identificare i candidati senza difficoltà o dubbi.

Come evidenziato anche a livello europeo, «per identificazione non si intende solo la possibilità di recuperare il nome e/o l’indirizzo di una persona, ma anche la potenziale identificabilità mediante individuazione, correlabilità e deduzione» (Gruppo di Lavoro Art. 29, parere n. 5/2014 sulle tecniche di anonimizzazione, adottato il 10/4/2014, WP216). Pertanto, un processo di anonimizzazione non può considerarsi realizzato attraverso la mera rimozione delle generalità dell’interessato. Il dato anonimizzato, invero, è tale solo se non consente in alcun modo l’identificazione diretta o indiretta di una persona, tenuto conto di tutti i mezzi nella disponibilità di chi (titolare o altro soggetto) provi a utilizzare tali strumenti per identificare un interessato. Un processo di anonimizzazione non può definirsi effettivamente tale qualora non risulti idoneo a impedire che chiunque utilizzi tali dati, in combinazione con i mezzi “ragionevolmente disponibili”, possa:

1. isolare una persona in un gruppo (single-out);

2. collegare un dato anonimizzato a dati riferibili a una persona presenti in un distinto insieme di dati (linkability);

3. dedurre nuove informazioni riferibili a una persona da un dato anonimizzato (inference).

Il contenuto delle risposte fornite da un candidato in una prova concorsuale (fra cui anche quello riferito a un tema o a un questionario a risposta multipla, oppure a un elaborato come quello richiesto nella prova pratica del concorso in esame che prevede la redazione di atti notarili) riflette il relativo livello di conoscenza e di competenza in un dato settore, nonché i suoi processi di riflessione, il suo giudizio, indicando anche molteplici aspetti di carattere personale circa le caratteristiche individuali relative, ad esempio, alla preparazione professionale e alle capacità di espressione (che costituiscono aspetti valutabili nella selezione dei partecipanti). Ciò anche considerando che «l’individuazione autonoma di una soluzione non si esaurisce nella riproduzione delle nozioni apprese, ma rispecchia anche il modo in cui il candidato pensa e lavora» (cfr. punto n. 23 delle conclusioni dell’Avvocato generale, causa C-434/16, cit.).

Alla luce di quanto osservato, è chiaro che «l’uso di tali informazioni […] può avere un effetto sui diritti e interessi [del soggetto interessato], in quanto può determinare o influenzare, per esempio, le sue possibilità di accedere alla professione o all’impiego desiderati», anche considerando come detto che qualsiasi esame è diretto a verificare e a stabilire le prestazioni individuali di una specifica persona (punto n. 39).

Pertanto, l’eventuale ostensione integrale degli allegati A ai verbali delle sedute della Commissione – considerando il relativo contenuto prima descritto, nonché il particolare regime di pubblicità dei dati e documenti oggetti di accesso civico – è suscettibile di determinare, a seconda delle ipotesi e del contesto di riferimento e quello in cui possono essere utilizzati da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, causando inoltre un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013).

Tuttavia, rispetto agli allegati A ai verbali delle sedute della Commissione, si invita il Ministero a valutare anche in questo caso la possibilità di accordare comunque un accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, fornendo ad esempio la relativa copia priva del numero della busta, nonché della data delle sedute della Commissione e delle firme autografe. Ciò in quanto dall’ostensione parziale degli allegati, alla luce delle peculiari circostanze del caso concreto e in aggiunta alle misure di pseudonimizzazione adottate, non emergono con sufficiente evidenza i motivi per i quali potrebbe derivare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti interessati.

Analogamente a quanto sopra riportato, laddove naturalmente si ritenga che tale soluzione possa comportare un onere non sostenibile dall’amministrazione in termini di tempo e di risorse umane impiegate, considerando l’elevato numero di soggetti interessati (ca. 1.543 candidati), si rinvia alle indicazioni sulle “richieste massive” contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico (in particolare par. 4.2. e punto n. 5 dell’«Allegato. Guida operativa all’accesso generalizzato») e nella Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 recante «Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)» (parr. 7 e 8), laddove si invita l’amministrazione, prima di decidere sulla domanda, a eventualmente contattare il richiedente l’accesso per avviare un “dialogo cooperativo” «nel tentativo di ridefinire l’oggetto della richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità».

5. Sulla possibilità di accedere alla documentazione richiesta ai sensi della legge n. 241 del 7/8/1990

Rimane, in ogni caso, salva la possibilità che i documenti per i quali sia stato negato l’accesso civico possano essere resi ostensibili, laddove il soggetto istante, riformulando l’istanza ai sensi della diversa disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990), motivi nella richiesta l’esistenza di un interesse qualificato, ossia di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 27 dicembre 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione