Provvedimento del 23 maggio 2024 [10109586]
Provvedimento del 23 maggio 2024 [10109586]
[doc. web n. 10109586]
Provvedimento del 23 maggio 2024
Registro dei provvedimenti
n. 365 del 23 maggio 2024
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);
VISTO il Regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante;
VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, il 16 febbraio 2023 con il quale il prof. XX in qualità di dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo XX, ha chiesto al Garante di assumere nei confronti di Radio Marte S.r.l. (di seguito anche “la Società”) ogni opportuno provvedimento ed in particolare di ingiungere all’emittente “di oscurare il sito o, in alternativa, rimuovere le registrazioni delle puntate del XX e XX” del programma radiofonico “La Radiazza”, in relazione all’avvenuta diffusione dei dati identificativi di una minore che frequentava il richiamato istituto scolastico, durante la narrazione di episodi di bullismo di cui la stessa sarebbe stata vittima da parte di alcune coetanee;
CONSIDERATO che nel reclamo è stato, in particolare, evidenziato che:
nella puntata del XX di detto programma, disponibile nel sito web dell’emittente al momento del reclamo, durante l’intervista del conduttore XX al sig. XX fratello maggiorenne della minore, nel riferire di “violenze, minacce e offese” avvenute al di fuori della scuola ai danni di quest’ultima, ne venivano resi noti il nome e cognome;
l’individuazione della minore ed il relativo collegamento ad informazioni riservate esponeva la stessa “al rischio concreto di ritorsioni da parte di altre adolescenti”;
nel corso della trasmissione, la scuola veniva contattata telefonicamente “senza richiedere anticipatamente il consenso” delle persone che avevano risposto e “pretendendo di ricevere informazioni relative all’alunna” che non venivano naturalmente fornite;
CONSIDERATO che nel reclamo è stato quindi sottolineato che:
il descritto comportamento era avvenuto in violazione dell’art. 7 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, nonché degli artt. 8 e 24 del Regolamento (UE) 2016/679;
tali violazioni emergevano, difatti, dalla circostanza che il fratello della minore non avrebbe potuto diffondere, al posto dei genitori, le richiamate informazioni, nonché dall’assenza sia di una doverosa valutazione dei rischi connessi alla diffusione da parte del titolare del trattamento, prima della messa in onda e della pubblicazione nel sito web della registrazione, sia della necessaria adozione di misure tecniche volte ad evitare l’identificazione della minore stessa;
VISTA la nota del 16 maggio 2023 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento;
VISTA la nota del successivo 30 maggio con la quale la Società, nell’asserire l’assenza di profili di violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali nella condotta dell’emittente e dei conduttori, ha rappresentato che:
Radio Marte è un’emittente che “opera con enorme successo di ascolti da oltre 40 anni anche attraverso programmi giornalistici, tra i quali, la trasmissione La Radiazza”;
tale trasmissione, nel corretto esercizio del diritto di cronaca, contribuisce a portare alla luce fatti di cronaca e argomenti di rilevante interesse pubblico, dando voce anche alle problematiche proposte dagli ascoltatori;
la trasmissione si avvale anche della collaborazione esterna del giornalista e deputato XX;
proprio attraverso il dott. XX, che partecipava direttamente alla citata trasmissione, giungeva alla redazione del programma la segnalazione di un probabile caso di bullismo che i familiari della giovane vittima chiedevano di portare all’attenzione generale, esponendo “direttamente i fatti accaduti” e le conseguenti problematiche;
tale richiesta era effettuata nell’interesse della stessa minore, non avendo i familiari, a loro dire, ottenuto alcun riscontro alle segnalazioni inoltrate alle sedi istituzionali;
ad esporre in trasmissione la vicenda, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore, delegavano congiuntamente il fratello maggiorenne, “autorizzandolo a partecipare a detta trasmissione e a citare il nome della minore stessa”, come da allegata autorizzazione;
difatti, mentre i conduttori introducevano il caso dando alla minore un nome di fantasia, nel corso della trasmissione “era il fratello a diffonderne il nome effettivo, forte (probabilmente) della specifica autorizzazione ricevuta dai genitori”;
lungi dal prendere informazioni sulla minore, i conduttori chiedevano poi l’intervento del responsabile dell’istituto scolastico frequentato da quest’ultima, “onde ascoltare anche il suo punto di vista sui fatti narrati (…)”;
tuttavia, il dirigente, a mezzo del personale di segreteria declinava l’invito, salvo far giungere, il giorno successivo, una dichiarazione scritta di chiarimento rispetto alla quale l’emittente confermava la disponibilità ad ospitare, nel corso dello stesso programma, “qualsiasi dichiarazione nel rispetto e nello spirito di completa informazione”;
a dimostrazione della propria buona fede e correttezza e senza alcuna ammissione di colpevolezza, si provvedeva, comunque, “ad eliminare il file audio della trasmissione dal podcast”;
VISTA la nota del 7 giugno 2023, con la quale il Prof. XX nel ribadire quanto già prospettato, ha sottolineato che:
la richiamata, ampia diffusione della trasmissione “rende più preoccupante l’accaduto”, posto che i dati della minore avrebbero raggiunto “un pubblico particolarmente vasto, di molto superiore al milione di potenziali ascoltatori”;
“le vantate collaborazioni con Deputati della Repubblica Italiana” avrebbero dovuto indurre a comportamenti più corretti e rispettosi delle regole;
“la delega a firma dei signori XX a rappresentare la vicenda, rappresenta un nuovo elemento conoscitivo”, visto che della stessa, durante la trasmissione, non era fatta menzione e che l’intervistatore chiedeva esplicitamente al fratello della minore i motivi del suo intervento al posto dei genitori;
Radio Marte avrebbe dovuto valutare la straordinaria delicatezza della questione “prima di accettare una delega generica a discutere di questioni che di fatto il sig. XX non poteva affrontare”;
la telefonata alla scuola, andata in onda senza alcun preavviso, conteneva, come emerso dalla registrazione, l’esplicita richiesta di cosa fosse stato fatto nel caso della minore;
un intervento del dirigente scolastico avrebbe amplificato l’accaduto e aumentato i rischi per la minore stessa;
il comportamento dell’intervistatore e dell’emittente ha consentito la diffusione di una serie di dati pregiudizievoli per la minore, posto che “le presunte bulle avrebbero potuto presentarsi fuori scuola”;
i fatti riferiti “sono quasi tutti avvenuti altrove”, fuori dalla scuola, compresa la comparsa di scritte offensive;
la rimozione del file audio della puntata del XX dal podcast, già richiesta all’emittente è avvenuta solo a seguito dell’intervento del Garante;
è risultata invece ancora presente nel sito la puntata del XX in cui sono state rappresentate situazioni di disagio della minore non solo confutabili documentalmente, ma oggetto di una querela avanzata dalla scuola nei confronti del sig. XX;
si richiede nuovamente “anche la cancellazione della puntata del XX o in alternativa l’oscuramento del sito”;
VISTA la successiva nota del 9 giugno 2023 con la quale Radio Marte, ha preliminarmente evidenziato che oggetto del reclamo è stata la sola trasmissione del XX e ribadito, in particolare, che:
è stato documentalmente provato che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della minore avessero autorizzato, congiuntamente, l’altro figlio “a partecipare alla trasmissione esponendo i fatti e a citare il nome della minore“, cosa che poi quest’ultimo ha fatto autonomamente nel corso della trasmissione;
nessuna violazione è addebitabile all’emittente e ai conduttori della trasmissione che avevano introdotto il caso dando alla minore un nome di fantasia;
la delega è stata prodotta immediatamente, a seguito della richiesta del Garante, a conferma della correttezza dell’operato della redazione;
la nota scritta inviata dal reclamante alla redazione è stata letta in trasmissione nel rispetto dell’invocato diritto di replica;
le altre circostanze richiamate dal reclamante “non hanno alcun rilievo ai fini del presente procedimento”;
VISTA la nota di questa Autorità del 10 novembre 2023 con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato a Radio Marte S.r.l. l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nella violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento e degli artt. 137, comma 3, del Codice, nonché degli artt. 6, comma 1, e 7 delle Regole deontologiche e dell’art. 2-quater, comma 4, del Codice;
VISTA la nota del 1°dicembre 2023 con la quale la Società ha presentato le proprie deduzioni difensive e chiesto altresì all’Autorità di essere audìta, evidenziando preliminarmente che, pur riconoscendo di aver divulgato l’informazione oggetto di doglianza, l’emittente non ha mai posto, nel corso degli anni, “condotte lesive circa la divulgazione e/o gestione dei dati personali degli interessati” e di essersi in particolare attivata, nel rispetto del principio di accountability, per rafforzare le misure di sicurezza di carattere sia tecnico che organizzativo per la corretta gestione dei dati, nonché per sensibilizzare e rafforzare la formazione di tutti i soggetti autorizzati al relativo trattamento, individuando anche una figura esterna, con comprovata esperienza, da inquadrare come Responsabile della Protezione Dati;
CONSIDERATO che, con riguardo alla vicenda in oggetto, in detta nota Radio Marte ha inoltre ribadito che:
la società, per il tramite dei propri conduttori radiofonici, ”ha agito per fini di esclusiva pubblica utilità”, non volendo in alcun modo arrecare pregiudizio e senza alcun profilo di dolo nella propria condotta;
il fratello della minore coinvolta ha deciso di menzionarne il nome “autorizzato da entrambi i genitori”, in quanto le denunce dei ripetuti atti di bullismo non avevano sortito alcun effetto;
l’utilizzo del mezzo radiofonico è stato legato anche alla considerazione che la portata di tale denuncia servisse non solo ad evitare il perpetuarsi delle condotte lesive, ma anche per segnalare in generale atti di bullismo;
l’On. XX ha espresso grande solidarietà nei confronti della minore e della sua famiglia, supportando il fratello durante la trasmissione e anche successivamente, nonché ritenendo opportuno intervenire nel programma radiofonico;
"La Radiazza” ha come scopo principale la denuncia di problematiche di disagio sociale, cercando di dar voce a chi non può difendersi e ha risolto “l’annoso problema” della minore che “forte della grande solidarietà riscontrata anche grazie al programma (…) è riuscita a tornare tra i banchi di scuola con la necessaria serenità”;
la società “ha provveduto ad eliminare tempestivamente il file audio dal poscast del proprio sito internet”, al fine di ridurre il numero di soggetti che potessero accedere al nominativo della minore e mitigare gli eventuali effetti negativi dettati dalla risonanza dell’accaduto;
VISTO il verbale dell’audizione svoltasi il 19 dicembre 2023 nel corso della quale la Società, oltre a richiamare gli argomenti dedotti nelle proprie note difensive anche con riguardo al potenziamento delle misure data protection, è intervenuta, anche per il tramite del nominato Data Protection Officer, precisando che:
l’episodio oggetto del procedimento è stato il primo evento che ha coinvolto Radio Marte e risulta altresì evidente che esso non abbia rivestito carattere doloso;
i giornalisti avevano adottato la cautela di attribuire alla minore un nome di fantasia e che le generalità di quest’ultima sono state invece diffuse dal fratello durante l’intervista in diretta;
il podcast è stato immediatamente rimosso e allo stato si stanno implementando specifiche misure volte ad evitare che si ripetano episodi analoghi legati agli inconvenienti della diretta;
dal sito è stata rimossa non solo la puntata del XX che riportava l’intervista di cui si discute, ma anche la puntata del successivo XX che comunque non conteneva dati personali;
l’atteggiamento assunto dal Preside dell’Istituto scolastico è da attribuirsi alla circostanza che la scuola non si era fatta parte diligente nell’affrontare i problemi della minore;
l’effetto della trasmissione è stato quello di aver innescato un’azione di solidarietà dei compagni di classe della minore bullizzata, come hanno riportato all’emittente radiofonica i genitori della stessa;
“La Radiazza” è una trasmissione molto vicina al popolo campano ed alle relative problematiche e, in considerazione di quanto accaduto, per sottolineare le criticità della diretta e l’impegno dell’emittente, ne è stato previsto il blocco automatico da parte della regia laddove si presentino eventi che possano comportare la diffusione di dati relativi a minori;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;
CONSIDERATO, preliminarmente, che le valutazioni dell’Autorità riguardano esclusivamente i profili relativi al rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e che nello specifico:
la fattispecie in esame deve essere ricondotta ai trattamenti effettuati per finalità giornalistiche con la conseguente applicazione, nella loro integralità, degli artt. 136-139 del Codice e delle menzionate Regole deontologiche;
l’art. 137, comma 3, del Codice e l’art.6 delle Regole deontologiche individuano come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità descritte - fermo restando il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati - il principio della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;
l’art. 7 delle citate Regole deontologiche prescrive, inoltre, una espressa tutela del minore e della sua personalità con riguardo al dovere del giornalista di non pubblicare “i nomi di minori coinvolti in fatti di cronaca”, né di fornire “particolari in grado di condurre alla loro identificazione” (cfr. art. 7, comma 1);
tali previsioni si pongono in linea con i principi ed i limiti stabiliti anche dalla Carta di Treviso espressamente menzionati nella citata norma, proprio tenuto conto che “il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come prioritario rispetto al diritto di critica e di cronaca” (cfr. art. 7, comma 3);
CONSIDERATO che il rispetto delle sopra richiamate Regole deontologiche costituisce, inoltre, condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (cfr. art. 2-quater del Codice);
CONSIDERATO che la citata Carta di Treviso enuncia, come è noto, un’espressa tutela dell’anonimato del minore coinvolto, in qualsiasi veste, in fatti di cronaca anche non aventi rilevanza penale, come pure la necessità di evitare la pubblicazione di tutti gli elementi che possano portare alla relativa identificazione, evidenziando, altresì, l’irrilevanza “dell’eventuale consenso” da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale;
CONSIDERATO, che anche il Garante, in numerose occasioni, ha avuto modo di ricordare che la disciplina vigente riconosce la prevalenza del diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di critica e di cronaca e che, al fine di tutelarne la personalità, preclude, pur in presenza di fatti di interesse pubblico, la diffusione di dati e dettagli eccedenti che rendano identificabili, anche indirettamente, minori coinvolti in fatti di cronaca (cfr. ex pluribus: provv. 4 aprile 2019 [doc. web n. 9113909]; provv. 21 aprile 2016, n. 176, [doc. web n. 5029484]; provv. 8 giugno 2023, n. 247 [doc. web n. 9909715]; provv. 8 giugno 2023, n. 248 [doc. web n. 9909732]);
PRESO ATTO che la Società, in qualità di titolare del trattamento, ha comunicato di aver provveduto alla rimozione dal sito web sia della puntata del XX che riportava l’intervista sia della puntata del successivo XX del programma radiofonico “La Radiazza” indicate dal reclamante;
RITENUTO, pertanto, che con riguardo a detti profili non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;
RITENUTO, tuttavia, che nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, l’avvenuta diffusione, nel corso della puntata del XX del menzionato programma radiofonico, del nome e cognome di una minore, coinvolta in denunciati episodi di bullismo, durante l’intervista rivolta al fratello di quest’ultima, benché autorizzata dai genitori, sia da reputarsi illecita in quanto in contrasto con l’art. 5, par. 1, lett. a) e lett. c), del Regolamento, con l’art. 137, comma 3, del Codice, nonché con gli artt. 6, comma 1 e 7 delle Regole deontologiche;
RITENUTO, pertanto, di dover disporre nei confronti di Radio Marte S.r.l. ai sensi dell’art. 58, par. 2 lett. f), del Regolamento il divieto di ogni ulteriore trattamento, anche on line, ivi compreso l’archivio storico, dei dati identificativi della minore nel cui interesse è stato attivato il presente procedimento salva la loro mera conservazione ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria;
RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par.5, lett. e), del Regolamento;
RITENUTO, inoltre, che, in ragione delle violazioni sopra riscontrate si debba adottare nei confronti di Radio Marte S.r.l. una specifica ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 2-quater, 166, comma 2, del Codice, e 83, par. 5, del Regolamento;
RILEVATO che per la determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento e che nel caso di specie occorre prendere in considerazione quale circostanza aggravante:
a) la gravità della violazione, tenuto conto del pregiudizio subito dalla minore interessata a causa della diffusione, sia nell’ambito del menzionato programma radiofonico che nel sito dell’emittente, dei suoi dati identificativi con riguardo ai richiamati episodi di bullismo (art. 83, par.2, lett .a) del Regolamento);
e, quali circostanze attenuanti:
b) le finalità perseguite dal titolare (art. 83, par. 2, lett. a) del Regolamento), riconducibili – in termini generali - alla libertà di informazione (art. 85 del Regolamento e art. 136 e segg. del Codice);
c) il dichiarato intento del titolare di denunciare problematiche di disagio giovanile e atti di bullismo, senza volontà di recare pregiudizio e ledere la sfera giuridica della minore interessata (art. 83, par. 2, lett. b) del Regolamento);
d) le misure adottate dal titolare per eliminare le conseguenze della violazione, avendo rimosso, nel corso del procedimento, dal proprio sito internet non solo la puntata del XX che riportava l’intervista in cui sono stati diffusi i dati identificativi della minore, ma anche la puntata del successivo XX (art. 83, par. 2, lett. c) del Regolamento);
e) l’assenza di precedenti violazioni commesse dal medesimo titolare, trattandosi di un caso isolato (art. 83, par.2, lett.e) del Regolamento);
CONSIDERATI i parametri di cui sopra ed i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1, del Regolamento;
RITENUTO che, in base al complesso degli elementi sopra indicati, debba applicarsi nei confronti di Radio Marte S.r.l. la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila);
RITENUTO altresì che, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice, e 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante, a titolo di sanzione accessoria, tenuto conto della delicatezza della materia oggetto di istruttoria, nonché dell’esigenza di non discriminazione rispetto a fattispecie analoghe;
RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par.1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie, in conformità all’art. 58, par.2, del Regolamento medesimo;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000;
RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:
a) prende atto che Radio Marte S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, ha provveduto alla rimozione dal sito web delle puntate del XX e XX del programma radiofonico “La Radiazza” indicate dal reclamante e ritiene, pertanto, che con riguardo a tali profili non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;
b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, dispone il divieto di ulteriore trattamento dei dati sopra indicati con riferimento alla loro ulteriore diffusione, anche on line, ivi compreso l’archivio storico, salva la loro mera conservazione ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria;
ORDINA
ai sensi degli artt. 58, comma 2 lett. i) e 83 del Regolamento a Radio Marte S.r.l. , con sede in via Comunale Tavernola, 166 B (80100 Napoli), P.IVA 03481150633 di pagare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;
INGIUNGE
alla predetta Società, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi del citato art. 166, comma 8, del Codice di pagare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981.
DISPONE
a) ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante e
b) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par.1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni ed alle misure adottate nei confronti di Radio Marte S.r.l., in conformità all’art. 58, par. 2 del Regolamento medesimo.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 23 maggio 2024
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
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