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Parere su istanza di accesso civico - 13 febbraio 2025 [10111138]

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[doc. web n. 10111138]

Parere su istanza di accesso civico - 13 febbraio 2025

Registro dei provvedimenti
n. 80 del 13 febbraio 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

Con la nota in atti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Amelia ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame per un diniego parziale a diverse istanze di accesso civico.

Dalla documentazione agli atti risulta infatti che sono state presentate diverse richieste di accesso civico – ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – al predetto Comune aventi a oggetto documentazione riguardante i permessi di costruire relativi a edifici identificati in atti destinati alla cura e alla tutela della salute dei singoli e, in particolare, da ultimo, copia degli elaborati progettuali, «preliminari, definitivi ed esecutivi, comprensivi delle relazioni allegate riferite alla fattibilità tecnica delle opere nonché al quadro economico delle stesse». Nella richiesta di accesso è precisato anche che la predetta documentazione è chiesta «per ragioni di giustizia, dovendo valutare la difesa giudiziale ed extragiudiziale dei diritti e delle posizioni giuridiche tutelabili ai sensi di legge».

Dagli atti risulta che il Comune ha negato l’accesso civico alla documentazione richiesta in un primo momento in quanto oggetto dell’accesso sarebbero «dati e informazioni di tipo anche personale di natura etorogenea, […] anche di soggetti terzi diversi dal titolare dell’azienda controinteressata, quali progettisti, impiantisti, altri tecnici a vario titolo» e «l’ostensione di tutti i documenti oggetto della richiesta verrebbe a costituire un possibile pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali del titolare dell’azienda, del progettista, degli altri soggetti coinvolti nell’attuazione del progetto, nonché degli interessi economici e commerciali, tra cui la proprietà intellettuale, con specifico riferimento agli elaborati progettuali». Successivamente, a seguito di interlocuzione con il soggetto istante, il Comune ha fornito copia dei permessi a costruire (e relative varianti) nonché indicazione del link dove scaricare il piano regolatore generale.

Il soggetto istante, ritenendo la documentazione ricevuta insufficiente, si è rivolto al Segretario comunale, che nel caso riveste anche l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune, contestando il comportamento dell’ente e insistendo nella propria richiesta di ricevere i «progetti relativi [agli immobili identificati in atti]» nonché anche i «precedenti piani regolatori generali del Comune di Amelia».

OSSERVA

Nel caso sottoposto all’attenzione di questa Autorità, risulta che l’istanza di accesso civico ha a oggetto una complessa documentazione riguardante il procedimento per il rilascio di permessi a costruire a una società e a un ente pubblico per la costruzione di alcuni immobili destinati alla cura e alla tutela della salute dei singoli.

Al riguardo, si rappresenta che la disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l’altro, che «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

La medesima normativa sancisce che l’accesso civico è rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a). Per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).

Al riguardo, ai fini dell’istruttoria e delle valutazioni di questa Autorità, il Comune ha inviato un estratto riguardante i documenti richiesti, fra cui le richieste del permesso di costruire e alcuni elaborati progettuali (planimetrie, prospetti, relazione quadri elettrici).

A seguito dell’analisi della documentazione trasmessa a questa Autorità dal RPCT ai fini dell’istruttoria, è emerso che i documenti oggetto di accesso civico contengono dati e informazioni che sono in prevalenza riferiti alla società e all’ente pubblico che hanno chiesto i permessi di costruire, salvo alcune limitate parti che contengono anche i dati dei rappresentanti legali e dei tecnici incaricati.

Ciò premesso, occorre ricordare che – ai sensi del citato art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD – sono sottratte dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, con la conseguenza che per i dati riferiti alla società e all’ente pubblico titolari del permesso di costruire non è possibile richiamare il limite di cui al citato art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 riguardante la protezione dei dati personali.

In relazione alle richieste di permesso di costruire trasmesse ai fini dell’istruttoria, le stesse risultano in ogni caso contenere, oltre ai dati della società e dell’ente pubblico, anche dati personali di soggetti terzi, quali dati anagrafici (nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza), dati di contatto (e-mail, p.e.c., numero di telefono), firme autografe, del legale rappresentante e dei tecnici incaricati (es: progettista, direttore dei lavori), corredati in un caso anche del documento di identità. Nel caso in esame, dagli atti non emergono elementi che possano consentire di ritenere che la conoscenza generalizzata di tali informazioni possa essere strumentale a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico». Ciò anche considerando che il soggetto istante nella richiesta di riesame ha in ogni caso circoscritto l’oggetto delle proprie richieste ai soli elaborati progettuali e nella richiesta di accesso ha in ogni caso motivato l’esistenza di un interesse meramente privato all’ostensione degli atti. In ogni caso – fermo restando la pubblicità delle informazioni previste dall’art. 15 del d. lgs. n. 33/2013 per collaboratori e consulenti delle pp.aa. – l’ostensione dei dati personali sopradescritti risulta in ogni caso sproporzionata e la relativa conoscenza da parte di soggetti terzi estranei, tenuto conto del particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti descritti (art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD), arrecando un possibile pregiudizio alla tutela dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013).

Ciò nonostante non è possibile condividere la soluzione adottata dal Comune nel caso in esame, laddove ha negato l’accesso civico alla documentazione richiesta, indistintamente e sulla base della presenza di dati personali di soggetti terzi, senza valutare – tenuto in considerazione che i titoli edilizi non sono riferiti a persone fisiche – la possibilità di oscurare i dati personali sopradescritti, fornendo un accesso parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, laddove è previsto che se i limiti all’accesso «riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti».

In relazione, invece, a quanto chiesto dal soggetto istante nella richiesta di riesame e, in particolare, all’accesso civico agli elaborati progettuali e ai piani regolatori generali del Comune di Amelia, per i profili di competenza del Garante, si rileva che dagli atti non emergono elementi che possano consentire un rifiuto dell’accesso civico per motivi di protezione dei dati personali. Ciò in quanto gli elaborati progettuali trasmessi ai fini dell’istruttoria a titolo di esempio contengono, fra l’altro, elementi riguardanti le caratteristiche del progetto da realizzare da parte della società e dell’ente pubblico che hanno chiesto il permesso di costruire, corredati di planimetrie e prospetti da cui si evince la consistenza dell’intervento, la disposizione degli ambienti con l’allocazione del relativo arredo, le entrate, le uscite, il posizionamento delle casse scale e delle finestre, quadri elettrici ecc. Si tratta di informazioni in ogni caso significative, in quanto la relativa generale conoscenza potrebbe avere incidenza sulla sicurezza dei luoghi considerando anche la destinazione d’uso degli immobili a tutela della salute, ma che non rientrato – di per sé – nella definizione di dato personale di cui all’art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD. Quanto ai piani regolatori generali, gli stessi sono sottoposti a uno specifico regime di pubblicità rispetto al quale, analogamente, non è possibile richiamare motivi di protezione dei dati personali per negarne l’integrale ostensione (cfr. art. 39 del d lgs. n. 33/2013).

Per tale motivo, si invita l’amministrazione a riesaminare la motivazione del provvedimento di diniego dell’accesso civico, fornendo un’adeguata motivazione distinta per singoli atti e considerando la possibilità – ferma ogni altra valutazione circa l’esistenza di ulteriori limiti che potrebbero consentire il diniego dell’accesso civico a documenti ed elaborati progettuali per tutelare altri interessi pubblici o privati previsti dall’art. all’art. 5-bis, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 33/2013 fra cui anche gli «interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali» non sindacabili da questa Autorità – di fornire un accesso parziale ai documenti richiesti, previo oscuramento dei dati personali dei legali rappresentanti e dei tecnici incaricati eventualmente presenti, prima descritti.

Per completezza, si evidenzia, infine, che nel caso sottoposto all’attenzione del Garante risulta che le ragioni che hanno condotto alla richiesta di accesso civico riguardano una vicenda strettamente personale, legata alla necessità di tutelare uno specifico interesse dell’istante di cui è stata fornita motivazione nella richiesta di accesso.

Per questi aspetti, quindi, rimane impregiudicata ogni valutazione del Comune in ordine alla verifica, nel caso in esame, dell’esistenza di un interesse qualificato dell’istante e dei presupposti per l’esercizio del diverso diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241 del 7/8/1990. Ciò anche alla luce delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, laddove è precisato che «Resta, in ogni caso, ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l’accesso generalizzato possano essere resi ostensibili al soggetto che abbia comunque motivato nell’istanza l’esistenza di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, trasformando di fatto, con riferimento alla conoscenza dei dati personali, l’istanza di accesso generalizzato in un’istanza di accesso ai sensi della l. 241/1990» (par. 6.2.).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Amelia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 13 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi