Parere su istanza di accesso civico - 27 febbraio 2025 [10112195]
Parere su istanza di accesso civico - 27 febbraio 2025 [10112195]
[doc. web n. 10112195]
Parere su istanza di accesso civico - 27 febbraio 2025
Registro dei provvedimenti
n. 102 del 27 febbraio 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);
VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
VISTO l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Pasquale Stanzione;
PREMESSO
Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Mignano Monte Lungo ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego parziale di un accesso civico.
Nello specifico, oggetto dell’accesso civico risultano essere il fascicolo relativo a un’ordinanza di demolizione identificata in atti (e successiva determina), e, comunque, di tutti i fascicoli relativi alle ordinanze di demolizione relative all’anno 2024; nonché i fascicoli relativi «agli amministratori e consiglieri comunali che occupano immobili di proprietà comunale e le eventuali morosità in ordine ai mancati pagamenti dei canoni/indennità».
Con riferimento al fascicolo relativo all’ordinanza di demolizione (e successiva determina), e, a tutti i fascicoli relativi alle ordinanze di demolizione relative all’anno 2024, il Comune ha rappresentato che «nel 2024 non sono stati emessi ordini di demolizione» e che, in relazione al fascicolo relativo alla specifica ordinanza di demolizione e successiva determina, la richiesta di accesso era parzialmente accolta tramite ostensione dell’ordinanza di demolizione stessa e di diverse note e determine (fra cui quelle inviate anche alla Prefettura). Veniva, invece, negato l’accesso ai restanti documenti, richiamando il limite del «pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali» di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/201,3 nonché del «divieto per l’Ente comunale di procedere alla ostensione di atti oggetto di procedimento penale, atteso che gli atti di indagine di Polizia giudiziaria, anche se redatti da una Pubblica Amministrazione, sono sottratti al diritto di accesso regolato dalla Legge 7.8.1990 n. 241».
Con riguardo, invece, ai fascicoli relativi agli amministratori e consiglieri comunali che occupano immobili di proprietà comunale e alle eventuali morosità in ordine ai mancati pagamenti dei canoni/indennità, il Comune, a seguito dell’opposizione di un soggetto controinteressato, ha rifiutato l’accesso – richiamando il contenuto del precedente parere del Garante n. 80 del 4/3/2022 (in www.gpdp.it, doc. web n. 9753567) – in quanto «la documentazione richiesta, oltre ai dati identificativi ed anagrafici, contiene altri dati e informazioni di diversa natura e specie dai quali è possibile ricavare ulteriori informazioni, quali la situazione economica, il tenore di vita o la situazione patrimoniale o informazioni su altre persone, sussistendo in tal senso un limite all’accesso civico consistente in un possibile pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali, costituito nello specifico dall’art. 5-bis, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013. Nel caso specifico, inoltre, una eventuale ostensione dei dati e delle informazioni richieste determinerebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano personale (soprattutto in un ambito territoriale di dimensioni ridotte come quello comunale) e la cui conoscenza – tenendo conto anche del particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico – potrebbe arrecare, in relazione ai casi e al contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dal richiamato art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013».
A fronte di tale provvedimento, l’istante, ritenendo il rifiuto non corretto, ha presentato richiesta di riesame al RPCT del Comune, insistendo nella propria richiesta. In particolare, lo stesso ha, fra l’altro, rappresentato che il fascicolo relativo all’ordinanza di demolizione riguarda un soggetto che riveste un incarico politico e che tale circostanza «rende ancora più stringente l’esigenza di trasparenza, dovendosi garantire la verificabilità dell’assenza di conflitti di interesse o di utilizzo improprio della posizione ricoperta. Come ha ripetutamente affermato la giurisprudenza amministrativa, proprio nelle ipotesi in cui vengano in rilievo atti che coinvolgono titolari di cariche pubbliche, l’interesse alla trasparenza assume una valenza rafforzata, in quanto strumentale al controllo democratico sull’esercizio del potere pubblico». Ad avviso del soggetto istante, inoltre, il diniego dell’amministrazione non sarebbe corretto perché non avrebbe valutato la possibilità di consentire almeno un «accesso parziale attraverso l’oscuramento selettivo dei dati sensibili». Ciò anche al fine di «consentire l’emersione delle sole informazioni necessarie a verificare tre profili di preminente interesse pubblico: la corretta gestione del patrimonio comunale, l’eventuale sussistenza di situazioni di morosità nell’occupazione di beni dell’Ente e le motivazioni sottese all’adozione o alla mancata adozione di provvedimenti demolitori». Nella richiesta di riesame, è, peraltro, evidenziato che l’interesse all’accesso riguarda la necessità di conoscere se il soggetto controinteressato che ha presentato opposizione all’accesso (e che è anche titolare di un incarico politico) o altri consiglieri o assessori (eventualmente occupanti immobili di proprietà del Comune), «è in regola con i pagamenti in corso, ed in caso contrario, se il Comune ha provveduto o stia provvedendo al recupero delle somme […] alfine di evitare eventuali forme di collusione tra l’assessore e l’amministrazione comunale[, nonché con] i pagamenti dei canoni di locazione/occupazione dell’immobile». Secondo quanto rappresentato l’«interesse alla verifica di eventuali situazioni di incompatibilità etico-amministrativa o di indebiti privilegi nell’utilizzo di beni pubblici da parte di titolari di cariche elettive rappresenta, infatti, un’esigenza di trasparenza qualificata che non può essere frustrata attraverso un diniego assoluto fondato su un’astratta prevalenza delle esigenze di riservatezza, dovendo queste ultime essere salvaguardate attraverso misure più calibrate e meno invasive del diritto alla conoscibilità dell’azione amministrativa».
OSSERVA
1. Introduzione
La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l’altro, che «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).
Per i profili di competenza di questa Autorità, la medesima normativa sancisce che l’accesso civico è rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a).
In tale quadro, si ricorda che per “dato personale” si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).
Ciò premesso, occorre inoltre avere presente che nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali (o documenti che li contengono), tramite l’istituto dell’accesso civico, deve essere tenuto in considerazione che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del soggetto controinteressato, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai dati, informazioni o documenti richiesti.
Inoltre, è necessario rispettare, in ogni caso, i principi del RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c). Ciò anche tenendo conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità del soggetto interessato e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti a quest’ultimo dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).
2. Sulla specifica questione sottoposta all’esame del Garante
Nel caso in esame, a seguito dell’analisi della documentazione trasmessa a questa Autorità dal RPCT ai fini dell’istruttoria, è emerso che è presente un solo soggetto controinteressato, il quale attualmente è titolare di un incarico di indirizzo politico nell’ente.
Al riguardo, per i soggetti titolari di funzioni di indirizzo politico la disciplina statale in materia di trasparenza prevede specifici obblighi di pubblicazione online da parte delle pp.aa. (art. 14 del d. lgs. n. 33/2013), fra cui non rientrano i documenti oggetto di accesso nel caso in esame. La disciplina statale di settore prevede però, come detto, che l’accesso civico generalizzato possa essere utilizzato per accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni «ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del [d. lgs. n. 33/2013]», ma ciò sempre «nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (ibidem).
Inoltre, nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, è fra l’altro previsto che, per valutare le possibili ripercussioni negative che l’interessato potrebbe subire a seguito della conoscibilità delle informazioni richieste da parte di chiunque, l’ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato «deve far riferimento a diversi parametri» fra cui anche «il ruolo ricoperto nella vita pubblica, la funzione pubblica esercitata o l’attività di pubblico interesse svolta dalla persona cui si riferiscono i predetti dati» nonché, chiaramente, «la natura dei dati personali oggetto della richiesta di accesso o contenuti nei documenti ai quali si chiede di accedere» (cfr. par. 8.1).
In tale contesto, si ritiene di dover in ogni caso tener conto che, nel caso in esame, anche se il soggetto controinteressato riveste un incarico politico, l’ente di riferimento è un ente locale di dimensioni territoriali ridotte con circa 3.000 abitanti, rispetto al quale il regime di trasparenza richiesto dalla disciplina nazionale per i relativi amministratori è meno rigido rispetto a quelli delle amministrazioni centrali e delle regioni o degli enti locali di dimensioni maggiori con popolazione superiore ad almeno quindicimila abitanti (cfr. ANAC, Determinazione n. 241 dell’8/3/2017 e Delibera n. 537 del 17/6/2020).
Inoltre, dall’esame della documentazione trasmessa è emerso che i documenti oggetto dell’accesso civico generalizzato rifiutati dall’amministrazione contengono dati personali di diversa natura e specie, con la conseguenza che è necessario effettuare distinte valutazioni a seconda delle categorie di atti e informazioni richiesti.
Nello specifico, per le considerazioni da effettuare nel caso in esame, è necessario distinguere i documenti per categorie omogenee e, in particolare, fra gli atti richiesti contenuti nel fascicolo relativo all’ordinanza di demolizione di manufatti abusivi all’interno dei quali vi sono anche atti confluiti in un procedimento penale e eventuali informazioni riguardanti l’occupazione di immobili di proprietà comunale da parte di cariche politiche, fra cui eventuali morosità nei pagamenti di canoni/indennità.
3. Atti contenuti nel fascicolo relativo all’ordinanza di demolizione
Quanto agli atti contenuti nel fascicolo relativo all’ordinanza di demolizione che non sono stati trasmessi al soggetto istante, secondo quanto rappresentato dal Comune, si tratta – da un lato – di due documenti riguardanti le modalità di pagamento della sanzione amministrativa e – dall’altro – di atti oggetto di procedimento penale.
3.1 Documenti riguardanti le modalità di pagamento della sanzione amministrativa
In relazione ai documenti riguardanti le modalità di pagamento della sanzione amministrativa trasmessi a questa Autorità dal Comune ai fini istruttori, sulla base della tipologia, della natura dei dati e delle informazioni personali ivi contenuti, si concorda con il diniego opposto dall’amministrazione, in quanto la relativa conoscenza a soggetti terzi estranei – tenuto conto del particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico – nonostante il soggetto controinteressato rivesta attualmente un incarico politico in un comune (anche se di dimensioni minori) determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei relativi diritti e libertà (art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD), arrecando a quest’ultimo un possibile pregiudizio alla tutela dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013). Ad ogni buon conto, qualora si profili l’ipotesi per cui dalle informazioni richieste si potrebbero ricavare elementi su eventuali stati di morosità, fermo restando la non ostensibilità di dati e informazioni di carattere bancario, si rinvia alle osservazioni contenute infra nel par. 4.2. e alla impossibilità di richiamare il limite previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 in materia di protezione dei dati personali per negare, nei casi previsti dalla disciplina ivi citata, l’accesso civico generalizzato.
3.2 Atti oggetto di procedimento penale
La disciplina di settore prevede che l’accesso civico «è escluso nei casi […] di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti […]» (art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013).
Al riguardo, l’esame degli atti e dei documenti inseriti nel fascicolo d’ufficio e delle parti, contenenti anche dati personali, relativi al procedimento penale restano conoscibili nelle modalità previste dalle pertinenti disposizioni processuali (cfr. art. 51 del Codice) – fra cui rientra l’art. 116 c.p.p. – che, alla luce del citato art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, non si ritiene possano essere derogate dalla disciplina in materia di accesso civico (cfr. provv. n. 41 del 25/1/2018, in www.gpdp.it, doc. web n. 7828631; n. 42 del 25/1/2018, ivi, doc. web n. 7810482; n. 121 del 31/3/2021, ivi, doc. web n. 9697887).
Nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico è espressamente indicato che (par. 7.6):
«esulano, […], dall’accesso generalizzato gli atti giudiziari, cioè gli atti processuali o quelli che siano espressione della funzione giurisdizionale, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello “ius dicere”, purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi. L’accesso e i limiti alla conoscenza degli atti giudiziari, ovvero di tutti gli atti che sono espressione della funzione giurisdizionale, anche se acquisiti in un procedimento amministrativo, sono infatti disciplinati da regole autonome previste dai rispettivi codici di rito»;
«Si consideri, al riguardo, la speciale disciplina del segreto istruttorio, ai sensi dell’art. 329 c.p.p.; […] il rilascio di copia di atti del procedimento a chiunque vi abbia interesse, previa autorizzazione del pubblico ministero o del giudice che procede (art. 116 c.p.p.)».
In tale quadro, con riferimento agli atti riguardanti il procedimento penale – conformemente ai precedenti orientamenti di questa Autorità – si ritiene che, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, non via siano elementi in atti che possano consentire di discostarsi dalle valutazioni del Comune in ordine al diniego opposto al soggetto istante.
4. Informazioni riguardanti l’occupazione di immobili di proprietà comunale da parte di un titolare di un incarico politico nonché le eventuali morosità nei pagamenti di canoni/indennità
Quanto agli atti oggetto di accesso civico riguardanti – da un lato – l’occupazione di immobili di proprietà comunale e – dall’altro – la presenza di eventuali morosità, si rileva che la questione sottoposta all’attenzione del Garante è di natura complessa considerando che si tratta di distinte fattispecie, con la conseguenza che si ritiene necessario effettuare opportune e distinte valutazioni al riguardo.
4.1 Informazioni riguardanti l’occupazione di immobili di proprietà comunale
Nel caso in esame, la richiesta di accesso civico ha a oggetto la volontà di ricevere il fascicolo riguardante l’eventuale occupazione di immobili di proprietà comunale da parte di soggetti che ricoprono la carica di amministratore o consigliere comunale. Come detto, dagli atti risulta la presenza di un solo soggetto controinteressato che riveste attualmente un incarico politico.
Dalla documentazione istruttoria è emerso che le informazioni richieste riferite al controinteressato, nello specifico caso in esame, sono di varia specie e risalenti a più di venti anni fa, ossia a un periodo molto precedente rispetto all’assunzione dell’incarico politico, con riferimenti a situazioni di natura familiare e strettamente personale. Per tale motivo, anche in questo caso non emergono elementi in atti che possano consentire di discostarsi dal diniego opposto dall’amministrazione, in quanto la generale conoscenza delle citate informazioni tramite l’accesso civico generalizzato – tenuto conto del particolare regime di pubblicità dei dati ricevuti tramite questo istituto – determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà del soggetto controinteressato benché titolare di incarico politico, anche considerando che l’incarico è tenuto in un comune di dimensioni minori, rispetto al quale è previsto un regime di trasparenza meno rigido rispetto agli altri amministratori di enti di dimensioni maggiori (art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD). La conoscenza generalizzata delle predette informazioni non risulta peraltro utile, con specifico riferimento al caso in esame, rispetto all’interesse indicato dal soggetto istante nella richiesta di riesame «alla verifica di eventuali situazioni di incompatibilità etico-amministrativa o di indebiti privilegi nell’utilizzo di beni pubblici da parte di titolari di cariche elettive […]».
4.2 Informazioni riguardanti eventuali morosità nei pagamenti di canoni/indennità da parte di soggetti politici
Il tema della morosità nei pagamenti di canoni/indennità, dovute al Comune da parte di soggetti che occupano immobili di proprietà pubblica e che rivestono incarichi politici deve essere inquadrata nel contesto più generale della disciplina prevista dal d. lgs. n. 267 del 18/8/2000, recante il «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» in materia di incompatibilità.
Al riguardo, è infatti previsto che «Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale», fra l’altro, «colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» (art. 63, comma 1, n. 6, d. lgs. n. 267/2000).
La medesima disciplina prevede anche che «le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell’elezione, sia che sopravvengano ad essa importano la decadenza dalle predette cariche» (art. 68, comma 2, ivi).
Risulta inoltre rilevante la previsione riguardante la possibilità di esercitare apposita «azione popolare», attraverso la quale «la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale» può «essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile» (art. 70, comma 1, ivi). Peraltro, anche il dispositivo della sentenza che definisce il giudizio ha uno specifico regime di pubblicità, in quanto deve essere pubblicato per quindici giorni nell’albo dell’ente (art. 22, comma 6, del d. lgs. n. 150 dell’1/9/2011).
Nel quadro normativo descritto, risulta quindi che la conoscibilità delle informazioni riguardanti il fatto che un soggetto titolare di un incarico politico (quali sindaco o consigliere comunale) abbia un debito liquido ed esigibile verso il comune ed è stato legalmente messo in mora (oppure, nel caso di mancato pagamento per imposte, tasse e tributi nei riguardi dell’ente, abbia ricevuto invano la notificazione dell’avviso di cui all’art. 46 del d.P.R. n. 602/1973) è strumentale rispetto alla possibilità di esercitare l’azione popolare prevista dal citato art. 70 per far dichiarare la decadenza derivante dalle situazioni di incompatibilità dall’incarico politico, disciplinate dall’art. 63, comma 1, n. 6, del d.lgs. n. 267/2000.
Per tali motivi, si ritiene che l’accesso civico generalizzato alle predette informazioni – contrariamente a quanto affermato dal Comune nel provvedimento di diniego dell’accesso civico – non possa essere negato, richiamando generici riferimenti alla riservatezza dei soggetti interessati o il limite previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 in materia di protezione dei dati personali. Per completezza, si evidenzia altresì che, come osservato anche dal soggetto istante nella richiesta di riesame per contestare la posizione del Comune, non è possibile richiamare l’orientamento espresso da questa Autorità nel citato parere n. 80/2022, per negare l’accesso civico, in quanto tale provvedimento aveva a oggetto una fattispecie del tutto diversa da quella in esame, non trattandosi di un caso di accesso civico a dati riguardanti la morosità nei pagamenti da parte di soggetti titolari di incarichi politici, ma di una caso di richiesta generale e indiscriminata di copia di pagamenti di tributi da parte degli amministratori locali con specificazione dell’elenco dei beni, dei dati catastali e di eventuale comunione o semplice possesso (rispetto alla quale è stato evidenziato che «l’istanza di accesso civico, “così come proposta”, rientr[ava] in una delle fattispecie per le quali l’accesso civico p[uò] essere rifiutato ai sensi della normativa vigente»).
5. Conclusioni
Alla luce del complesso di quanto sopra riportato, anche in base ai citati orientamenti del Garante, si invita il Comune di Mignano Monte Lungo – ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico (par. 8.1.) – a riesaminare il provvedimento di diniego parziale dell’accesso civico, fornendo nella risposta una motivazione congrua e completa, distinta per gli specifici atti oggetto della richiesta, conformemente a quanto osservato nei precedenti paragrafi.
Ai fini di tale riesame, si chiede di tener conto che le considerazioni contenute:
- nei parr. 3, 3.1, 2.3 e 4.1. impediscono di accordare anche solo un eventuale accesso civico parziale ai documenti ivi indicati – come invece richiesto dal soggetto istante nella richiesta di riesame – ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, oscurando il nominativo del soggetto controinteressato, in quanto tale accorgimento non impedisce che lo stesso possa essere identificato dal soggetto istante o da terzi, attraverso gli ulteriori dati di contesto o le informazioni di dettaglio contenuti nei documenti richiesti, trattandosi di un soggetto titolare di un incarico politico in un comune di soli tremila abitanti;
- nel par. 4.2. impediscono di richiamare il limite previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 in materia di protezione dei dati personali per negare l’accesso civico generalizzato alle informazioni riguardanti eventuali morosità nei pagamenti di canoni/indennità da parte di soggetti politici nei casi previsti dall’art. 63, comma 1, n. 6, d. lgs. n. 267/2000.
Si ricorda che resta, in ogni caso, ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l’accesso civico possano essere resi ostensibili, laddove il soggetto istante, riformulando eventualmente l’istanza ai sensi della diversa disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990), motivi nella richiesta l’esistenza di un interesse “qualificato” e l’amministrazione ritenga sussistere, alla luce di quanto riportato dal soggetto istante, «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» che possa per altro verso consentire l’ostensione della documentazione richiesta.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Mignano Monte Lungo, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Roma, 27 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Stanzione
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
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