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Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2024” - 13 febbraio 2025 [10112254]

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[doc. web n. 10112254]

Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2024” - 13 febbraio 2025

Registro dei provvedimenti
n. 62 del 13 febbraio 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e ss.mm., concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata, il quale prevede, in particolare, che:

- a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all’art. 4, comma 6-ter, del citato d.P.R. n. 322/1998 renda disponibile la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettata o modificata (art. 1, comma 1);

- a decorrere dal 2024, in via sperimentale, utilizzando le informazioni e i dati indicati al comma 1, l’Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli sopra indicati (art. 1, comma 1-bis);

- la dichiarazione precompilata, di cui ai commi 1 e 1-bis, è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale. A decorrere dal 2025, la dichiarazione precompilata di cui all’art. 1, comma 1-bis, è resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono altresì individuati eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata (art. 1, comma 3, come da ultimo modificato dall’art. 2, comma 4, del d.lgs. 5 agosto 2024, n. 108);

- in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. A decorrere dal 2024 tali informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti titolari dei redditi di cui al citato comma 1 in un’apposita area riservata del sito internet della predetta Agenzia. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente, a decorrere dal 2024, e ai soggetti autorizzati, negli anni successivi, di accedere ai dati da confermare o modificare (art. 1, comma 3-bis);

- ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate può utilizzare i dati di cui all'art. 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (art. 3, comma 2);

- con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto legislativo (art. 3, comma 4);

- con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei suddetti dati (art. 3, comma 5);

- in caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non operano le esclusioni dal controllo formale, ad eccezione dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica (art. 5, comma 2, come modificato dall’art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146);

- in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della documentazione (art. 5, comma 3, così come modificato dall’art. 6 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73);

VISTI, in particolare, i precedenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate in materia, di seguito elencati:

- il provvedimento n. 115304 del 6 maggio 2019, recante “Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2019”, su cui il Garante ha espresso parere favorevole con provv. n. 35 del 31 gennaio 2019 (reperibile su www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9084331);

- il provvedimento n. 1432437 del 23 dicembre 2019, recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2019, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 novembre 2019”, su cui il Garante ha espresso parere favorevole con provv. n. 191 del 17 ottobre 2019 (doc. web n. 9207155);

- il provvedimento n. 329676 del 16 ottobre 2020, recante “Tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020”, su cui il Garante ha espresso parere favorevole con provv. n. 177 del 1° ottobre 2020 (doc. web n. 9478015);

- il provvedimento n. 249936 del 30 settembre 2021, recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2021, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021”, su cui il Garante ha espresso parere favorevole con provv. n. 275 del 22 luglio 2021 (doc. web n. 9689732);

- il provvedimento n. 465446 del 16 dicembre 2022, recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022”, su cui il Garante ha espresso parere favorevole con provv. n. 401 del 10 novembre 2022 (doc. web n. 9843685);

- il provvedimento n. 258455 del 2023 dell’11 luglio 2023, recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2023, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016”, come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 maggio 2023, su cui il Garante ha espresso parere favorevole con provv. n. 258 del 22 giugno 2023 (doc. web n. 9913892);

VISTE le note del 21 novembre 2024 e del 17 gennaio 2025, con le quali l’Agenzia delle entrate ha chiesto all’Autorità il parere su un nuovo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia recante “Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2024”, poiché gli interventi normativi in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompilate introdotti dagli artt. 5-ter del decreto-legge n. 146 del 2021 e 6 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 “rendono necessaria, quindi, la modifica del richiamato provvedimento del 6 maggio 2019, nella misura in cui la sua attuale formulazione, con riferimento all’accesso e alla consultazione dei dati di dettaglio delle spese sanitarie, non consente di effettuare le attività di controllo formale sulle dichiarazioni relativamente alle spese sanitarie rettificate rispetto ai dati precompilati”;

RILEVATO che il suddetto schema di provvedimento prevede, in particolare, che:

- nel caso di modifiche delle spese sanitarie rispetto ai dati precompilati, operate direttamente dal contribuente, anche mediante la compilazione semplificata, ovvero per il tramite del sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, ovvero avvalendosi degli intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, i dipendenti dell’Agenzia delle entrate, limitatamente alle dichiarazioni selezionate in via centralizzata per il controllo formale di cui all’art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, accedono alle informazioni di dettaglio delle predette spese, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria. L’accesso è consentito ai dipendenti incardinati nell’ufficio territorialmente competente all’attività di controllo e riguarda le spese sanitarie relative al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico individuati in base alla dichiarazione presentata (punto 2.1.5);

- il Sistema Tessera Sanitaria conserva i log di tutte le operazioni di trattamento sui dati sanitari effettuate da parte dell’Agenzia delle entrate, nonché quelle di consultazione effettuate dal contribuente, per un periodo pari a 5 anni (punto 3);

CONSIDERATO che la versione dello schema in esame fa seguito alle modifiche apportate alla disciplina dei limiti ai poteri di controllo dall’art. 5-ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, e dall’art. 6 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, e tiene conto delle indicazioni fornite all’Agenzia delle entrate nel corso delle interlocuzioni informali intercorse, volte ad assicurare, in particolare, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di minimizzazione dei dati e di integrità e riservatezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), c) e f), del Regolamento, nonché dei principi di privacy by design e by default, e di sicurezza del trattamento, ai sensi degli artt. 25 e 32 del Regolamento, limitando l’accesso ai dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie ed estendendo il periodo di conservazione dei log;

CONSIDERATO altresì che, con riferimento agli aspetti ulteriori rispetto a quelli sopra menzionati, lo schema di provvedimento rinvia alla disciplina contenuta nei citati provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, già favorevolmente valutati dal Garante, in relazione alle misure e garanzie ivi disciplinate e ritenute adeguate a garantire i diritti e le libertà degli interessati;

VISTA la nota della Agenzia delle entrate del 17 gennaio 2025, con la quale si rappresenta che – alla luce delle citate modifiche introdotte all’art. 1, comma 3, del d.lgs. 175 del 2014, che hanno esteso le possibilità di accesso ai dati precompilati anche per il tramite di altre categorie di intermediari – “il provvedimento di accesso alla dichiarazione precompilata 2025 recepirà anche queste nuove figure di intermediari tra quelle che possono scaricare i dati precompilati limitatamente al modello Redditi PF”;

RITENUTO in ogni caso necessario riservarsi di valutare l’adeguatezza delle modalità di accesso ai dati della dichiarazione precompilata anche da parte delle predette categorie di intermediari in sede di esame del citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’art. 1, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, con il quale sono individuate, più in generale, le modalità tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’Agenzia delle entrate;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto rappresentato, che non ci sono osservazioni da formulare sullo schema di provvedimento in esame;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2024”.

Roma, 13 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi