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Provvedimento del 13 marzo 2025 [10121182]

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[doc. web n. 10121182]

Provvedimento del 13 marzo 2025

Registro dei provvedimenti
n. 156 del 13 marzo 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato Regolamento (di seguito “Codice”);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;    

PREMESSO

1. L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SVOLTA

Con il reclamo del 18 marzo 2023, il signor XX ha lamentato la ricezione di una comunicazione indesiderata via WhatsApp da parte di Carlo De Andreis Bessone, titolare dell’Agenzia immobiliare Immosanremo (di seguito «Immosanremo» e «Agenzia»). Tale comunicazione, inviata per la promozione dei servizi di intermediazione immobiliare offerti dalla citata Agenzia Immosanremo, indicava Realmaps S.r.l. (di seguito anche «Realmaps» e «fornitore») quale soggetto da cui sarebbero stati acquisiti i dati del reclamante in quanto asseritamente “consensati”. La società Realmaps è stata oggetto di una separata istruttoria, condotta ad aprile 2024, che ha consentito all’Autorità di appurare diverse criticità nell’ambito dei trattamenti dei dati personali destinati alle Agenzie immobiliari per finalità di marketing (provvedimento n. 11 del 16 gennaio 2025, in corso di pubblicazione).

Considerato che, da quanto emerso in atti, Immosanremo è ricompresa tra le Agenzie immobiliari alle quali Realmaps avrebbe fornito i dati per fini promozionali, il 14 maggio 2024 l’Ufficio ha formulato una richiesta di informazioni (prot. n. 58472/24), ai sensi dell’art. 157 del Codice, volta principalmente a chiarire i rapporti con il citato fornitore e a conoscere gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali che l’Agenzia ha posto in essere in merito alle liste acquisite.

Con comunicazione del 31 maggio 2024, pervenuta all’Autorità il 2 giugno 2024, Immosanremo ha fornito riscontro alla citata richiesta di informazioni e ha rappresentato di essersi affidata alle garanzie pubblicizzate da Realmaps sul proprio sito internet (https://www.realmaps.it) in ordine ai dati da acquistare, con particolare riferimento alla “previa acquisizione dei necessari consensi per comunicazione a terzi”. Facendo “affidamento sulle competenze del fornitore, e agendo in completa buona fede riguardo alla provenienza dei dati”, l’Agenzia ha sottoscritto con Realmaps tre distinti contratti di fornitura, di cui ha allegato copia, nelle date del 10 ottobre 2022, 9 novembre 2023 e 12 marzo 2024. In tali contratti viene ribadita la natura pubblica delle fonti da cui sarebbero state reperite le anagrafiche (cit. “di libera consultazione e di pubblico dominio”) nonché la circostanza che “i dati telefonici provengano da banca dati autorizzata e coperta da consenso informato”. “Dei contatti oggetto di cessione – ha precisato l’Agenzia – soltanto 500 sono stati raggiunti da una comunicazione tramite WhatsApp da parte di Immosanremo”.

L’Agenzia ha, inoltre, indicato il link all’informativa privacy consultabile sul proprio sito internet (https://www.immosanremo.com/privacy-policy/), precisando di non svolgere alcuna attività di telemarketing dal momento che il trattamento dei dati personali ceduti da Realmaps “è stato effettuato […] mediante l’invio di comunicazioni scritte”, tramite il canale WhatsApp. Ad ogni modo, dopo aver ricevuto la comunicazione dell’Autorità, Immosanremo “ha prontamente proceduto con la cancellazione dei dati contenuti nella lista dei contatti ceduti dai propri sistemi”.

Infine, con riferimento alla richiesta sulle misure adottate per assicurare il diritto di opposizione degli interessati, l’Agenzia ha rappresentato di aver definito e implementato “specifiche procedure raccolte in un documento riepilogativo” finalizzate a rendere il trattamento conforme al dettato normativo.

2. LA CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI

L’Ufficio - nel richiamare la definizione di “marketing telefonico automatizzato”, secondo quanto previsto dall’art. 2 del “Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling” (approvato con provvedimento n. 148 del 7 marzo 2024, doc. web n. 9993808, in www.gpdp.it, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2024) (di seguito «Codice di Condotta») - ha ritenuto che le comunicazioni inviate dall’Agenzia tramite WhatsApp abbiano una finalità promozionale essendo volte a proporre il servizio di intermediazione immobiliare offerto da Immosanremo a potenziali venditori (nel caso di specie al signor Realmaps) e ad eventuali acquirenti. Pertanto, nell’ambito della descritta attività promozionale, Immosanremo è da ritenersi titolare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, avendo in concreto determinato lo scopo per cui è stato posto in essere il trattamento (promozione dei propri servizi) e il canale utilizzato a tal fine (WhatsApp).

Con nota del 13 giugno 2024 (prot. n. 0072003/24) è stato comunicato all’Agenzia l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, per l’adozione di eventuali provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, riconoscendo in capo a Immosanremo la responsabilità per la presunta violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento:

- artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. a), 7, 14 del Regolamento e art. 130, commi 1 e 2, del Codice per non aver verificato, né documentato, i presupposti di liceità dei dati acquisiti dal fornitore e successivamente utilizzati per finalità di marketing (informativa e consenso);

- artt. 12 e 15 del Regolamento in quanto il riscontro alle richieste degli interessati in merito al trattamento dei loro dati personali è subordinato al necessario confronto con Realmaps che detiene tali informazioni, determinando un potenziale ritardo nell’evasione delle citate istanze e una non completa soddisfazione da parte del richiedente;

- artt. 5, par. 2, 24 e 25 del Regolamento per non aver comprovato gli adempimenti effettuati in materia di protezione dei dati personali.

3.  OSSERVAZIONI DIFENSIVE E VALUTAZIONI DI ORDINE GIURIDICO DELL’AUTORITÀ

In data 12 luglio 2024 Immosanremo ha presentato le proprie memorie difensive con le quali ha, in primo luogo, eccepito l’applicabilità, al caso in esame, delle disposizioni contenute nel “Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling” richiamate dall’Ufficio nell’atto di avvio del procedimento. Secondo Immosanremo il citato Codice di condotta non può ritenersi applicabile in quanto la sua approvazione (7 marzo 2024) e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (24 marzo 2024) sono successive al momento in cui il reclamante ha ricevuto il messaggio indesiderato (17 marzo 2023). Pertanto “secondo il noto principio generale dell’irretroattività il cittadino è tenuto a comportarsi nel modo previsto dalla legge solo dopo la sua entrata in vigore”. L’Agenzia immobiliare ha sottolineato che, in base all’art. 1 del citato Codice di condotta, dalla sua applicazione "sono escluse le promozioni in app e il digital advertising […] nonché tutte le modalità di contatto sviluppate tramite canali diversi da quello telefonico, quale, ad esempio, il canale SMS […]”. Ha inoltre ritenuto che “l’invio su Whatsapp di comunicazioni promozionali dei propri servizi non può rientrare nella definizione di marketing telefonico automatizzato”; ciò in quanto “Immosanremo non ha effettuato attività di trattamento di dati personali attraverso il canale telefonico, ma ha invece utilizzato per interagire con il signor XX tecnologie di comunicazione alternative, quale messaggistica (chat) operata tramite l’applicazione WhatsApp”.

Con riferimento agli ulteriori profili contestati dall’Ufficio, Immosanremo ha prodotto copia dello scambio intercorso con Realmaps in merito ai dati da quest’ultima ceduti e ha sottolineato di aver ottenuto dal citato fornitore conferma della liceità del trattamento nonché indicazione dell’indirizzo e-mail (nello specifico del dpo di Realmaps) al quale far pervenire le richieste degli interessati. Tale documentazione, secondo l’Agenzia immobiliare, dimostrerebbe come “il signor De Andreis Besson non si sia semplicemente affidato alle garanzie contrattuali, ma abbia attivamente richiesto a Realmaps di fornire prove riguardo all’origine dei dati trasferiti e al consenso degli interessati per ricevere comunicazioni di marketing da terzi”. A sua tutela, l’Agenzia immobiliare ha evidenziato “che in data 2 luglio 2024 […], tramite i propri legali di fiducia, ha invitato e diffidato Realmaps dal voler provvedere al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi nonché a voler tenere indenne e manlevata Immosanremo qualora venisse comminata una sanzione pecuniaria da parte [dell’] Autorità”. Infine l’Agenzia, impresa individuale, “con un ridotto volume di affari rispetto alle società di capitali”, ha “previsto ed implementato una specifica procedura di gestione in caso di esercizio dei diritti degli interessati” illustrando tutte le fasi per la sua completa evasione.

In base alle affermazioni rese da Immosanremo, di cui il dichiarante risponde ai sensi dell’art. 168 Codice, considerata la documentazione prodotta in sede difensiva, si ritiene di confermare le violazioni rilevate nell’atto di contestazione.

In primo luogo, si deve osservare che i Codici di condotta, disciplinati dagli artt. 40 e 41 del Regolamento, insieme all’istituto della certificazione (artt. 42 e 43 del Regolamento), rientrano nel novero degli ausili di responsabilizzazione offerti dalla normativa europea ai titolari del trattamento. In particolare, il considerando n. 98 del Regolamento prevede che i Codici di condotta possano calibrare gli obblighi dei titolari e dei responsabili del trattamento, tenendo in debito conto i rischi potenzialmente derivanti, per i diritti e le libertà degli interessati, dalle specifiche attività di trattamento. Il “Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling” è volto a individuare le misure e le modalità di trattamento da attuare per garantire un’adeguata implementazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di cui all’art. 5 del Regolamento, nell’ambito dell’attività promozionale svolta attraverso l’uso del canale telefonico (v. “Premesse” lett. d del Codice di condotta).

In tale contesto, non può essere invocato il carattere perentorio del citato Codice dal momento che lo stesso contiene disposizioni non vincolanti ma, come detto, attiene a regole di buona condotta ispirate a principi di liceità e trasparenza nell’esercizio di accountability dei titolari nel settore del telemarketing.

Ciò doverosamente chiarito, si rappresenta che l’attività promozionale svolta dall’Agenzia tramite WhatsApp rientra nell’ambito di applicazione del Titolo X del Codice che disciplina il settore delle “Comunicazioni elettroniche”. La trasmissione del messaggio promozionale tramite il canale di comunicazione elettronica WhatsApp è subordinata al preventivo consenso informato degli interessati. Pertanto, attesa la finalità promozionale sopra evidenziata e il mezzo elettronico con il quale le comunicazioni sono state veicolate (segnatamente tramite WhatsApp, come rappresentato dall’Agenzia in ordine a tutti i contatti acquisiti da Realmaps), un legittimo trattamento avrebbe necessitato del preventivo consenso libero, specifico, inequivocabile ed informato degli interessati (c.d. opt-in), (ex art. 130, commi 1 e 2 del Codice). Ne consegue che in assenza di tale base giuridica non è possibile effettuare comunicazioni promozionali neanche nel caso in cui i dati personali siano tratti da registri pubblici, elenchi, siti internet, atti o documenti conosciuti o conoscibili da chiunque (v., al riguardo, Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam - 4 luglio 2013, provv. n. 330, doc. web n. 2542348, in www.gpdp.it).  

Da quanto prodotto in atti, non risulta che Immosanremo, titolare del trattamento, abbia fornito documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di liceità delle anagrafiche acquisite da Realmaps in ragione delle garanzie offerte da quest’ultima in sede contrattuale. Infatti, affidandosi a tali garanzie contrattuali e confidando sugli esiti positivi della collaborazione instaurata, non vi sarebbe stata, secondo l’Agenzia, la necessità di esercitare un potere di controllo sulle liste acquisite e sulla liceità dei contatti ceduti in quanto asseritamente “consensati”. Tale lacuna non può neppure essere superata dalla documentazione prodotta in sede di memoria difensiva in quanto la stessa non fa che confermare l’assenza di controlli preventivi sulle liste acquisite: infatti, dallo scambio avvenuto con Realmaps - di cui, come detto, è stata fornita evidenza – emerge chiaramente che le richieste di informazioni sui consensi degli interessati sono successive alla fase di fornitura delle anagrafiche; in altre parole, l’Agenzia immobiliare si sarebbe rivolta a Realmaps per ottenere informazioni specifiche in ordine al trattamento dei dati personali ceduti soltanto dopo aver ricevuto segnalazioni/reclami da parte degli interessati, contravvenendo all’obbligo del titolare di verificare preventivamente la liceità delle liste.  

In particolare, l’Agenzia non ha verificato, e quindi comprovato, il rilascio agli interessati dell’informativa da parte dell’originario titolare che avrebbe acquisito i dati, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento; analogamente non è stato provato l’eventuale asserito consenso alla comunicazione a terzi (fra cui Immosanremo) per finalità di marketing che gli interessati avrebbero rilasciato né, quindi, è stato verificato se tale autorizzazione rispettasse i requisiti di libertà e specificità (di cui all’art. 4, punto 11, del Regolamento), con inevitabili ricadute sulla legittimità anche dell’attività promozionale effettuata dall’Agenzia immobiliare stessa.

Dal momento, quindi, che non risulta comprovata l’acquisizione di un preventivo consenso libero e specifico al marketing, il trattamento in parola risulta essere stato effettuato in assenza dei presupposti di legittimità dell’attività promozionale. In definitiva, il trattamento descritto ha dato luogo all’effettuazione di comunicazioni promozionali senza il preventivo consenso informato degli interessati dal momento che l’Agenzia non ha prodotto riscontri probatori atti a documentarne l’acquisizione.

Pertanto, si ritiene confermata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. a), 7, 14 del Regolamento e dell’art. 130, commi 1 e 2, del Codice, non solo in relazione al caso di cui al reclamo, ma nel complesso dei trattamenti svolti da Immosanremo e relativi alle anagrafiche acquisite da Realmaps delle quali sono risultate contattate 500 utenze telefoniche.

Deve rilevarsi, inoltre, che la cancellazione dei dati ceduti da Realmaps e le iniziative intraprese per l’evasione delle istanze di esercizio dei diritti sono operazioni compiute da Immosanremo soltanto dopo l’istruttoria avviata dall’Autorità. Peraltro, da quanto prodotto in atti, le pur apprezzabili misure implementate dall’Agenzia non chiariscono le modalità messe in atto per assicurare il diritto di opposizione degli interessati, dal momento che Immosanremo non ha dimostrato neppure di aver adottato idonei e concreti accorgimenti per impedire ulteriori futuri trattamenti (ad esempio l’inserimento del nominativo in black list ed eventuali tempi di conservazione dei dati).

Ad ogni modo, con riguardo ai trattamenti già realizzati, che rilevano ai fini della valutazione dell’istruttoria in questione, Immosanremo, a fronte delle richieste degli interessati, ha adottato una procedura non funzionale ad una gestione adeguata delle istanze di esercizio dei diritti e ad un’evasione tempestiva “e senza ingiustificato ritardo” delle richieste degli interessati (ex art. 12, par. 3, del Regolamento). Infatti, Immosanremo era tenuta a confrontarsi con Realmaps che detiene le informazioni sull’origine dei dati medesimi e sull’eventuale consenso alla comunicazione a terzi per finalità promozionali. Tale passaggio a Realmaps era ritenuto dall’Agenzia necessario per ottenere le informazioni sui dati ma che, inevitabilmente, ha determinato una notevole distrazione di tempo e un potenziale ritardo nella soddisfazione di quanto richiesto. Pertanto, si ritiene di dover confermare la violazione degli artt. 12 e 15 del Regolamento.

I trattamenti sopra descritti restituiscono un quadro di non adeguato controllo e di inosservanza delle norme in materia di protezione dei dati personali. Le iniziative intraprese dall’Agenzia a seguito della richiesta di informazioni dell’Ufficio non bastano a ridurre il grado di responsabilità in vigilando che il titolare deve costantemente esercitare nel corso delle attività di trattamento. In mancanza di adeguati controlli sull’intera filiera del trattamento (dalla raccolta alla realizzazione della campagna promozionale) l’attività di marketing si pone in violazione degli artt. 5, par. 2, e 24 del Regolamento, che inquadrano le competenze del titolare in un’ottica di necessaria valorizzazione del principio di responsabilizzazione (accountability) finalizzata a comprovare gli adempimenti effettuati in materia di protezione dei dati personali, anche tenuto conto del principio di privacy by design (art. 25 del Regolamento). Si deve precisare che già con la vigenza della precedente normativa statale, ma a maggior ragione con l’introduzione dei sopra richiamati principi nel contesto della normativa unitaria, in nessun modo la previsione di una clausola contrattuale di manleva può esonerare il titolare dal porre in essere le necessarie attività al fine di comprovare che i trattamenti siano stati effettuati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza e correttezza da cui discendono le disposizioni in tema di base giuridica e informativa.

4. CONCLUSIONI

Alla luce delle argomentazioni di cui al punto 3 del presente provvedimento, pur prendendo atto delle iniziative intraprese dalla Società già a seguito della richiesta di informazioni dell’Autorità, con riferimento ai trattamenti già realizzati, si ritengono confermate le violazioni contestate e si rende necessario:

- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, ingiungere a Immosanremo, qualora intenda in futuro indirizzare l’attività promozionale verso utenze telefoniche fornite da soggetti terzi, di adottare idonee procedure volte a verificare costantemente, anche mediante adeguati controlli a campione, che i dati personali siano trattati nel pieno rispetto delle disposizioni in materia (acquisizione preventiva di un consenso libero, specifico, inequivocabile, documentato, oltre che informato, degli interessati per l’invio di comunicazioni commerciali) (artt. 6, 7 e 14 del Regolamento);

-  ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, ingiungere di adottare misure tecniche e organizzative adeguate a tenere traccia dei dinieghi espressi dagli interessati nonché delle variazioni di volontà eventualmente intervenute (artt. 17 e 21 del Regolamento).
Infine, con riguardo ai trattamenti già realizzati e in considerazione delle violazioni sopra accertate, si ritiene sussistano i presupposti per l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento.

5. ORDINANZA INGIUNZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

In base a quanto sopra rappresentato, risultano violate varie disposizioni del Regolamento e del Codice in relazione a trattamenti collegati effettuati da Immosanremo, per cui occorre applicare l’art. 83, par. 3, del Regolamento, in base al quale, se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del Regolamento, l’importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l’importo specificato per la violazione più grave con conseguente applicazione della sola sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.

Ai fini della quantificazione della sanzione amministrativa il citato art. 83, par. 5, nel fissare il massimo edittale nella somma di 20 milioni di euro ovvero, per le imprese, nel 4% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente ove superiore, specifica le modalità di quantificazione della predetta sanzione che deve “in ogni caso [essere] effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1, del Regolamento), individuando, a tal fine, una serie di elementi, elencati al par. 2, da valutare all’atto di quantificarne il relativo importo.

Quali circostanze da prendere in considerazione, nel caso di specie, devono essere considerati, sotto il profilo delle aggravanti:

1. il numero dei soggetti coinvolti nel trattamento per i quali la Società non è stata in grado di comprovare i requisiti di liceità per l’attività commerciale (quali, informativa e consenso): 500 sono le utenze complessivamente interessate dai contatti promozionali (art. 83, par. 2, lett. a del Regolamento);

2. la gravità delle violazioni rilevate, con particolare riferimento all’assenza di verifiche a campione delle numerazioni da contattare acquisite dal fornitore nonché alla non adeguata gestione dei diritti di accesso e di opposizione degli interessati (art. 83, par. 2, lett. a del Regolamento);

3. il carattere negligente della condotta, dal momento che le norme a protezione dei dati personali sono state ignorate dal titolare fino all’intervento del Garante (art. 83, par. 2, lett. b del Regolamento);

4. la difformità della condotta rispetto alla consistente attività provvedimentale dell’Autorità in materia di marketing, con particolare riferimento all’adempimento del consenso (art. 83, par. 2, lett. k del Regolamento).

Quali elementi attenuanti, si ritiene di poter tener conto:

1. dell’assenza di precedenti procedimenti avviati a carico dell’Agenzia (art. 83, par. 2, lett. e del Regolamento);

2. della tempestiva cancellazione delle liste acquisite da Realmaps con cui l’Agenzia ha interrotto il rapporto commerciale, nonché dell’adozione di alcune misure correttive, alcune delle quali avviate dopo l’intervento dell’Autorità (art. 83, par. 2, lett. f del Regolamento);

3. del grado di cooperazione nell’interazione con l’Autorità di controllo (art. 83, par. 2, lett. f del Regolamento);

4. della natura dei dati trattati, consistenti in dati comuni anagrafici e di contatto (art. 83, par. 2, lett. g del Regolamento);

5. della complessiva valutazione sulla capacità economica di Immosanremo, che ha i requisiti di “impresa individuale”, con particolare riferimento al “Modello Redditi Persone fisiche”, conseguiti dai lavoratori autonomi con partita IVA, per il periodo di imposta 2022 (art. 83, par. 2, lett. k del Regolamento).

In una complessiva ottica di necessario bilanciamento fra diritti degli interessati e libertà di impresa, occorre valutare prudentemente i suindicati criteri, anche al fine di limitare l’impatto economico della sanzione.

Pertanto si ritiene che - in base al complesso degli elementi sopra indicati - debba applicarsi a Immosanremo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 3.000,00 (tremila/00) pari allo 0,015% della sanzione edittale massima di 20 milioni di euro.

Nel caso in argomento si ritiene che debba applicarsi, altresì, la sanzione accessoria della pubblicazione nel sito del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7, del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

In attuazione dei principi di cui all’art. 83 del Regolamento, l’irrogazione di tale sanzione accessoria appare proporzionata in relazione alla gravità e al particolare disvalore delle condotte oggetto di censura, con specifico riferimento all’assenza di adeguati controlli sulle liste acquisite da terzi e sui connessi adempimenti dell’informativa e del consenso degli interessati al trattamento dei dati per scopi promozionali. La condotta della Società ha rilevato una colpevole e perdurante insensibilità al tema della protezione dei dati personali fino all’intervento dell’Autorità.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto del trattamento è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa la sanzione di cui all’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento

Ricorrono, infine, i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante, per l’annotazione delle violazioni qui rilevate nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, dichiara illecito il trattamento descritto nei termini di cui in motivazione effettuato da Immosanremo, ditta individuale, di De Andreis Bessone Carlo, con sede legale in via Corso Matuzia 22, 18038 Sanremo (IM), P.IVA 01560870089; di conseguenza:  

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, ingiunge alla Immosanremo, qualora intenda in futuro indirizzare l’attività promozionale verso utenze telefoniche fornite da soggetti terzi, di adottare idonee procedure volte a verificare costantemente, anche mediante adeguati controlli a campione, che i dati personali siano trattati nel pieno rispetto delle disposizioni in materia (acquisizione preventiva di un consenso libero, specifico, inequivocabile, documentato, oltre che informato, degli interessati per l’invio di comunicazioni commerciali) (artt. 6, 7 e 14 del Regolamento);

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, ingiunge alla Immosanremo di adottare misure tecniche e organizzative adeguate a tenere traccia dei dinieghi espressi dagli interessati nonché delle variazioni di volontà eventualmente intervenute (artt. 17 e 21 del Regolamento);

c) ai sensi dell’art. 157 del Codice, ingiunge alla citata Agenzia immobiliare di comunicare all’Autorità, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione alla misura imposta; l’eventuale mancato adempimento a quanto disposto nel presente punto può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.

ORDINA

ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), del Regolamento, a Immosanremo, ditta individuale, di De Andreis Bessone Carlo, in persona del suo legale rappresentante, di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila,00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione; si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata.

INGIUNGE

alla predetta Agenzia immobiliare in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila,00), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della legge n. 689/1981;

DISPONE

a) ai sensi degli artt. 154-bis del Codice e 37 del Regolamento n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento nonché, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione della presente ordinanza ingiunzione sul sito web del Garante;

b)ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento, delle violazioni e delle misure adottate.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati personali, o, in alternativa, al tribunale del luogo di residenza dell’interessato, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 13 marzo 2025

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei