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Deliberazione del 20 giugno 2024 - Regolamento in materia di nomina e funzionamento della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara previsti dal Codice dei contratti pubblici [10132592]

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[doc. web n. 10132592]

Deliberazione del 20 giugno 2024 - Regolamento in materia di nomina e funzionamento della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara previsti dal Codice dei contratti pubblici

Registro dei provvedimenti
n. 370 del 20 giugno 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del z7 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 675/96 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento");

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2oo3), così come modificato dal d.lgs. del 1o agosto 2018 n. 1o1 (di seguito “Codice”);

VISTI i regolamenti del Garante n.n. 1, 2 e 3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, approvati con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 luglio 2000, n. 162, concernenti rispettivamente l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio, il trattamento giuridico ed economico del personale e la gestione amministrativa e la contabilità;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito “Codice dei contratti pubblici”), con particolare riferimento agli articoli 51 e 93, che disciplinano la costituzione e il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e dei Seggi di gara;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare la regolamentazione interna concernente la nomina e il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e dei Seggi di gara, disciplinati con deliberazione del Garante n. 356 del del 15 settembre 2016, al fine di adeguarli alla sopravvenuta normativa;

VISTA la proposta di Regolamento in materia di nomina e il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e dei Seggi di gara previsti dal Codice dei contratti pubblici, allegata alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento n.1/2000 del Garante;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

DELIBERA

È approvato il Regolamento in materia di nomina e funzionamento delle Commissioni giudicatrici e dei Seggi di gara previsti dal Codice dei contratti pubblici, allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, ed è conseguentemente abrogata la delibera del Garante n. 356 del 15 settembre 2016, citata nelle premesse.

Il Dipartimento delle risorse umane ed attività contrattuali assicura la tempestiva diffusione al personale del Regolamento approvato con la presente delibera.

Roma, 20 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

 

_____________

ALLEGATO

Regolamento in materia di nomina e funzionamento della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara previsti dal Codice dei contratti pubblici

Art. 1
(Oggetto)

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 51 e 93 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (“Codice dei contratti pubblici”), il presente Regolamento disciplina la nomina e il funzionamento della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti d’appalto indette dall’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2
(Principi e disposizioni per la composizione delle Commissioni giudicatrici)

1. In conformità all’art. 93, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, i componenti delle Commissioni giudicatrici sono nominati nel rispetto dei criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

2. Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il segretario generale o, per le procedure di propria competenza, il dirigente del Dipartimento risorse umane e attività contrattuali, nominano una Commissione giudicatrice composta da tre membri - uno dei quali svolge le funzioni di Presidente - alla quale sono affidate le attività di valutazione delle offerte tecniche ed economiche ammesse. Su richiesta del Responsabile unico del progetto (RUP), la Commissione svolge anche attività di supporto per la verifica delle eventuali offerte anomale (art. 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici).

3. L’individuazione e la nomina dei componenti della Commissione giudicatrice avvengono dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4. I componenti delle Commissioni giudicatrici sono nominati sulla base delle competenze e delle esperienze possedute in relazione al settore specifico cui si riferisce l’oggetto della procedura, nonché sulla base delle competenze e delle esperienze comunque necessarie ai fini di una compiuta valutazione tecnico-economica delle offerte, ivi inclusi gli inerenti profili in materia di contratti pubblici, in materia ambientale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ulteriori aspetti rilevanti nella singola fattispecie.

5. Gli incarichi di componente di Commissione giudicatrice sono annotati dal Dipartimento risorse umane e attività contrattuali in apposito registro indicante:
- il nominativo del soggetto incaricato;
- l’unità organizzativa di appartenenza;
- l’oggetto della procedura ad evidenza pubblica;
- la data di conferimento incarico;
- ulteriori eventuali annotazioni (indisponibilità, sostituzione, sopravvenuta incompatibilità, ecc.).

6. Gli atti relativi alla nomina della Commissione giudicatrice sono pubblicati come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di trasparenza.

Art. 3
(Componenti della Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice è, di norma, presieduta e composta da dipendenti dell’Ufficio del Garante. E’ richiesto il possesso della qualifica di dirigente o funzionario, nonché di adeguate competenze professionali. Possono essere nominati membri supplenti.

2. Alla Commissione giudicatrice è assegnato un segretario, fatte salve le ipotesi in cui tale ruolo sia svolto direttamente da uno dei componenti della Commissione.

3. Il RUP, ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, può far parte della Commissione giudicatrice e – con specifico riferimento alle procedure di affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ai sensi dell’art. 51 del medesimo Codice - può anche rivestire il ruolo di presidente.

4. La Commissione deve essere composta in modo da garantire la presenza di esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In caso di indisponibilità di adeguate professionalità in organico, da comprovare mediante dichiarazione scritta del Dirigente dell’unità operativa che ha sottoscritto la richiesta del servizio o della fornitura, il presidente e i singoli componenti della Commissione giudicatrice possono essere scelti tra:

a) funzionari di altre amministrazioni con comprovata esperienza nel settore oggetto dell’appalto;

b) in caso di documentata indisponibilità di soggetti di cui al punto precedente, mediante affidamento di incarico professionale. In tale ipotesi, il provvedimento di nomina stabilisce il relativo compenso, che deve essere compatibile con il quadro economico approvato dell’intervento.

5. Fermo restando quanto previsto in merito ai requisiti di competenza previsti per i componenti della Commissione giudicatrice, l’individuazione degli stessi avviene altresì nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine:

a) il dirigente/dipendente non può essere nominato componente in più di due Commissioni giudicatrici nel corso di un anno solare, fatti salvi casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell’Ufficio del Garante e/o in ipotesi di assoluta indisponibilità di risorse adeguate;

b) il dirigente/dipendente non può essere nominato per due volte consecutive quale componente della Commissione giudicatrice per il medesimo lavoro/servizio/fornitura, fatti salvi i casi particolari di cui al punto precedente.

6. L’incarico di presidente o componente di Commissione o Seggio di gara conferito a dipendenti dell’Autorità è a titolo gratuito.

Art. 4
(Funzionamento della Commissione)

1. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti. La valutazione dell’offerta tecnica avviene in piena autonomia, secondo i criteri motivazionali e i punteggi indicati nei documenti di gara.

2. La Commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di cui all’art. 25 del Codice dei contratti pubblici.

3. Ciascun componente della Commissione giudicatrice ha l’obbligo di segnalare tempestivamente all’Autorità competente e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ogni tentativo di condizionamento esterno alla propria attività.

4. Salvo diversa motivata determinazione della Stazione Appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione giudicatrice, a meno che tale annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione.

Art. 5
(Seggio di gara)

1. Il Seggio di gara può essere nominato, nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il compimento delle attività di verifica della documentazione amministrativa, previste dall’art. 7, comma 1, lett. a) dell’Allegato I.2 al Codice dei contratti pubblici, nonché – nelle procedure da aggiudicare con il criterio del minor prezzo - per la valutazione delle offerte, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del medesimo Codice.

2. Il Seggio di gara può essere monocratico o collegiale; in tal caso, è composto da non più di tre componenti. La nomina del Seggio di gara avviene dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, secondo criteri di trasparenza e competenza.

3. Il Seggio di gara attiva, nei casi previsti, il soccorso istruttorio, eventualmente avvalendosi del RUP o, se nominato, del Responsabile di fase per le relative attività. Resta ferma la competenza del RUP in merito alle eventuali esclusioni dalla procedura.

4. La attività di cui al comma 1 possono essere svolte dal RUP, qualora non sia nominato il Seggio di gara.

Art. 6
(Incompatibilità e astensione)

1. Al momento dell'assunzione dell'incarico i commissari nominati devono dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 93, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

2. Non possono comunque far parte della Commissione giudicatrice:

a) coloro che nel biennio precedente all’indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;

b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;

c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con alcuno degli operatori economici interessati dal procedimento; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 e dall’art. 51 del c.p.c.

3. I Commissari non devono avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l’affidamento in esame e non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse prevista dal Codice etico adottato dal Garante.

4. I Commissari hanno comunque l’obbligo di astenersi nel caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

5. I Commissari devono dare tempestiva notizia alla Stazione appaltante – astenendosi dall’esercizio della funzione – qualora sopravvenga, successivamente alla nomina, una delle situazioni ostative indicate in precedenza.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al Seggio di gara, salvo quanto previsto al comma 2, lett. a), del presente articolo (art. 93, comma 7, del Codice dei contratti pubblici).

Art. 7
(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali dei soggetti che assumono gli incarichi previsti nel presente Regolamento saranno trattati dall’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla vigente normativa. 

Scheda

Doc-Web
10132592
Data
20/06/24

Tipologie

Deliberazione