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Parere su istanza di accesso civico - 17 aprile 2025 [10140385]

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[doc. web n. 10140385]

Parere su istanza di accesso civico - 17 aprile 2025

Registro dei provvedimenti
n.  235 del 17 aprile 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Salza Irpina, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;

RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 7, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web, n. 1098801);

Vista la documentazione in atti;

PREMESSO

Con la nota in atti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Salza Irpina ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di accoglimento parziale di un accesso civico.

Dalla documentazione agli atti risulta essere stata presentata una richiesta di accesso civico – ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – al predetto Comune avente a oggetto la documentazione riguardante due licenze edilizie (richieste dalla società controinteressata identificata in atti), comprensive dei grafici relativi alla costruzione di un «manufatto» identificato tramite l’anno nonché l’atto di opposizione all’accesso agli atti formulato dalla predetta società, riferito però a un precedente accesso diverso da quello in esame.

Il Comune – anche a seguito dell’opposizione della società individuata come soggetto controinteressato – ha accolto parzialmente la richiesta di accesso civico generalizzato, trasmettendo copia dei titoli edilizi richiesti (in particolare la D.I.A. e due Permessi di costruire identificati in atti), «previo oscuramento dei dati personali di tutti i soggetti ivi presenti» e privi di «elaborati grafici, progettuali e tecnici». 

Con riferimento, invece, alla richiesta di accesso civico avente a oggetto il documento contenente l’opposizione della società all’accesso agli atti, il Comune ha negato l’accesso civico in quanto «la stessa esula dalle finalità dell’accesso civico generalizzato, che ha “lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”[…]».

Il soggetto istante, ritenendo la documentazione ricevuta insufficiente, si è rivolto al RPCT del Comune, contestando il comportamento dell’ente e insistendo nella propria domanda di ricevere «tutta la documentazione [dallo stesso] richiesta ivi compresa [l’]opposizione del controinteressato» presentata per il precedente accesso agli atti.

OSSERVA

Nel caso sottoposto all’attenzione di questa Autorità, risulta che l’istanza di accesso civico ha a oggetto la documentazione riguardante titoli edilizi richiesti da una società, comprensiva dei grafici, nonché la copia dell’opposizione formulata dalla stessa società in qualità di soggetto controinteressato in un precedente procedimento di accesso agli atti diverso da quello in esame.

Al riguardo, si rappresenta che la disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l’altro, che «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

Con particolare riferimento ai profili di competenza del Garante, la medesima normativa sancisce che l’accesso civico è rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a). Per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).

Ciò premesso, occorre ricordare che, ai sensi del citato art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD, non rientrano nella definizione di “dato personale” le informazioni non riguardanti persone fisiche come, ad esempio, persone giuridiche, società o enti, che risultano pertanto sottratte dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con la conseguenza che per i dati riferiti alla società titolare del permessi edilizi nel caso in esame – come ricordato anche dal Comune nel provvedimento di riscontro dell’accesso civico – non è possibile richiamare il limite di cui al citato art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 riguardante la protezione dei dati personali.

Ai fini dell’istruttoria e delle valutazioni di questa Autorità, il RPCT ha in ogni caso provveduto a inviare un estratto riguardante i documenti domandati tramite l’accesso civico, fra cui i citati titoli edilizi, comprensivi di alcuni allegati (quali, ad esempio relazioni tecniche, autorizzazioni, dichiarazioni, visure, ecc.), ma non dei grafici domandati dal soggetto istante.

A seguito dell’analisi della documentazione ricevuta, è emerso che i documenti oggetto di accesso civico contengono in ogni caso, oltre a dati e informazioni riferibili alla società controinteressata e all’intervento edilizio da realizzare, anche alcune limitate parti che riportano dati personali di soggetti terzi, quali rappresentanti legali e tecnici incaricati (ad esempio nominativo, professione, data di nascita, codice fiscale, residenza, recapiti telefonici, indirizzi e-mail e p.e.c., firma autografa, documento di riconoscimento come carta d’identità o patente di guida).

Si tratta di dati e informazioni personali che non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti terzi e la cui generale accessibilità, anche considerando il particolare regime di pubblicità dei dati e delle informazioni ricevuti tramite l’istituto dell’accesso civico (cfr. art. 3, comma 1, d. lgs. n. 33/2013), può determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati (che, peraltro, nel caso di specie, non risultano essere stati coinvolti nel procedimento relativo all’accesso civico), in violazione del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD), con possibili ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale. Ciò anche considerando i casi e il contesto in cui possono essere utilizzati anche da soggetti terzi e tenendo conto che la relativa generale conoscibilità potrebbe «favorire il verificarsi di eventuali furti di identità o di creazione di identità fittizie attraverso le quali esercitare attività fraudolente» (cfr. Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, par. 8.1. e nota n. 12), arrecando ai soggetti interessati proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. Bisogna, inoltre, valutare le ragionevoli aspettative di confidenzialità del controinteressato in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dall’ente, nonché la non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

Si rappresenta inoltre che dagli atti non emergono con evidente chiarezza elementi che possano in ogni caso consentire di ritenere che, nello specifico caso in esame, la conoscenza generalizzata dei dati personali prima descritti – che appare non necessaria o comunque sproporzionata – possa essere strumentale a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico». 

Del resto come è evidenziato anche nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico alla luce dei «principi generali sul trattamento e, in particolare, a quelli di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, […] il soggetto destinatario dell’istanza, nel dare riscontro alla richiesta di accesso generalizzato, dovrebbe in linea generale scegliere le modalità meno pregiudizievoli per i diritti dell’interessato, privilegiando l’ostensione di documenti con l’omissione dei “dati personali” in esso presenti, laddove l’esigenza informativa, alla base dell’accesso generalizzato, possa essere raggiunta senza implicare il trattamento dei dati personali» (par. 8.1).

Alla luce di quanto considerato, non vi sono ragioni che consentono allo stato degli atti di potersi discostare dalla soluzione, a ogni buon fine, adottata dal Comune che, per soddisfare le esigenze conoscitive del soggetto istante, ha disposto la trasmissione di alcuni documenti (titoli edilizi richiesti, quali la D.I.A. e due Permessi di costruire) previo oscuramento dei dati personali ivi contenuti. Quanto invece agli altri documenti non oggetto di ostensione – quali elaborati progettuali e tecnici oppure grafici richiesti dal soggetto istante – si rappresenta che si tratta di atti contenenti informazioni riferite all’attività della società che, come tali, non rientrano di per sé nella definizione di dato personale di cui all’art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD. Pertanto, non è possibile negare l’accesso civico al contenuto integrale di tali atti per motivi di protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. Ciò anche se gli stessi contengono informazioni probabilmente significative per la società, come peraltro dalla stessa evidenziato nella relativa opposizione all’accesso richiamando il diverso limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. c, del d. lgs. n. 33/2013.

In relazione, infine, alla richiesta di accesso civico generalizzato avente a oggetto l’atto di opposizione presentato dalla società controinteressata in un precedente procedimento di accesso, si rileva che tale atto non è stato inviato a questa Autorità per le valutazioni di competenza, né sono stati descritti (nemmeno in linea generale) il contenuto di tale documento o quantomeno le categorie di dati personali che potrebbero essere in esso contenuti. Tali carenze istruttorie impediscono a questa Autorità di esprimersi, allo stato degli atti, nel merito della questione.

Alla luce di tutto quanto sopra osservato, conformemente ai precedenti orientamenti di questa Autorità su casi analoghi (cfr. provv. n. 241 del 24/4/2024, in www.gpdp.it, doc. web n. 10018263) si invita il Comune a riesaminare la motivazione del provvedimento di accoglimento parziale dell’accesso civico distinguendola per i singoli atti richiesti e ad analizzare la possibilità di fornire un accesso parziale ai documenti richiesti non oggetto di ostensione, previo oscuramento dei dati personali eventualmente presenti. Ciò fermo restando ogni altra valutazione circa l’esistenza di ulteriori limiti all’accesso civico, eccepiti anche dalla società controinteressata, che potrebbero per altro verso portare al diniego dell’accesso civico agli atti richiesti, come documenti tecnici ed elaborati grafici, per tutelare gli interessi privati previsti dall’art. 5-bis, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 33/2013, quali gli «interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali» non sindacabili da questa Autorità.

Si ricorda che i dati personali per i quali sia stato negato l’accesso civico possono in ogni caso essere resi ostensibili, laddove il soggetto istante, riformulando eventualmente l’istanza ai sensi della diversa disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990), motivi nella richiesta l’esistenza di un interesse “qualificato” e l’amministrazione ritenga sussistere, alla luce di quanto riportato dal soggetto istante, «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» che possa consentire l’ostensione della documentazione richiesta.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Salza Irpina, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013. 

In Roma, 17 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Stanzione