Provvedimento del 10 aprile 2025 [10145256]
Provvedimento del 10 aprile 2025 [10145256]
[doc. web n. 10145256]
Provvedimento del 10 aprile 2025
Registro dei provvedimenti
n. 213 del 10 aprile 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, segretario generale reggente;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTO il reclamo dell’11 gennaio 2024, regolarizzato in data 11 aprile 2024, con cui il sig. XX, assistito e difeso dagli avv. XX e XX, ha chiesto di ordinare al sig. Gioele Magaldi, in qualità di gestore del blog www.grandeorientedemocratico.com (di seguito “Blog”), la cancellazione di tre articoli – come da URL indicati nel reclamo – pubblicati nel 2011 e 2012 all’interno del Blog ed afferenti alla propria persona, rilevando come gli stessi cagionino gravi danni alla propria reputazione senza riportare alcuna evidenza oggettiva della veridicità del loro contenuto;
CONSIDERATO che il reclamante ha rappresentato, in particolare, che:
- la propria attività di trader risulta da anni screditata a causa del contenuto degli articoli pubblicati nel Blog che riportano una narrazione non veritiera dell’attività lavorativa da lui effettivamente svolta;
- l’associazione del proprio nominativo ad aggettivi quali “criminale” e/o “truffatore” lede notevolmente il suo operato professionale poiché ne riduce la credibilità, generando nel pubblico la fuorviante valutazione circa la sua professionalità e affidabilità;
- gli articoli lamentati, oltre a contenere appellativi diffamatori privi di evidenza oggettiva, riferiscono informazioni attinenti alla propria vita personale e professionale, riportando riferimenti alla sua compagna e alla società presso cui lo stesso opera;
- non sussistono motivi di pubblico interesse che giustifichino la permanenza in rete degli articoli lamentati a distanza, rispettivamente, di ben undici e dodici anni dalla loro pubblicazione;
- le notizie diffuse dal Blog non rispettano i limiti prestabiliti dalla giurisprudenza con riguardo al diritto di cronaca, in quanto riportano informazioni prive di utilità sociale e non veritiere, prevedendo delle forme di offesa diretta nei confronti dell’interessato;
- ai fini della cancellazione degli articoli lamentati, in data 13 novembre 2023 è stato rivolto – utilizzando i dati di contatto presenti nel Blog – un interpello preventivo nei confronti del relativo gestore, il quale non ha tuttavia fornito alcun riscontro;
VISTA la nota del 19 aprile 2024 con cui l’Autorità, attraverso l’unico recapito di posta elettronica ordinaria riportato nel Blog, ha chiesto al relativo al gestore di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;
VISTA la successiva nota del 17 giugno 2024 con la quale, non avendo ricevuto riscontro alla nota del 19 aprile u.s., è stata formulata una nuova richiesta di informazioni nei confronti del sig. Gioele Magaldi, quale gestore del Blog, notificata per il tramite del Nucleo Privacy della Guardia di Finanza e alla quale il sig. Magaldi ha fornito riscontro dichiarando agli ufficiali notificatori:
che «il titolare del trattamento dei dati effettuati attraverso il [Blog] è da individuarsi nella mia persona fisica, in quanto fondatore e principale finanziatore del sito internet, nonché, responsabile e, sporadicamente, parziale revisore dei contenuti»;
che «pur mancando di un’informativa privacy propriamente detta, all’interno del [Blog] è presente, nella home page, un indirizzo email (…) cui scrivere “per comunicazioni” e dunque per qualsivoglia questione o reclamo, ivi compresa la richiesta circa la rimozione di contenuti»;
che il Blog «sarà messo offline nel corso delle prossime settimane per ragioni decise in precedenza»;
di riservarsi di valutare le richieste del reclamante;
VISTA la nota del 9 settembre 2024 con cui l’Autorità ha formulato una richiesta di osservazioni aggiuntiva nei confronti del gestore del Blog, notificata mediante il Nucleo Privacy della Guardia di Finanza e alla quale il sig. Magaldi ha fornito riscontro dichiarando agli ufficiali notificatori:
di aver accolto la richiesta del reclamante, procedendo alla cancellazione degli articoli oggetto di doglianza;
di non aver proceduto a inserire un’informativa privacy all’interno del Blog, già in disuso, perché lo stesso sarà presto sostituito da un nuovo portale;
di dichiararsi comunque «disponibile a inserire nei prossimi giorni anche nel [Blog] la predetta informativa fintanto che resterà online»;
che i soggetti menzionati negli articoli pubblicati nel Blog possono esercitare un diritto di replica o fornire la propria versione dei fatti utilizzando l’apposito indirizzo email posto in fondo ad ogni pagina del Blog, con il quale chiunque ne abbia interesse può chiedere informazioni o fornire comunicazioni;
VISTA l’ulteriore nota del 9 settembre 2024, parimenti notificata per il tramite del Nucleo Privacy della Guardia di Finanza, con la quale l’Autorità, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, ha comunicato al sig. Gioele Magaldi l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, parr. 1, 2 e 3, 13 e 14 del Regolamento;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;
PRESO ATTO di quanto affermato dal gestore del Blog circa l’avvenuta cancellazione degli articoli lamentati in adesione alle richieste del reclamante; circostanza accertata dal Nucleo Privacy della Guardia di Finanza contestualmente all’acquisizione della predetta dichiarazione resa dal sig. Magaldi;
CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, il sig. Gioele Magaldi non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né alcuna richiesta di audizione;
CONSIDERATO inoltre che il sig. Gioele Magaldi ha più volte dichiarato che nel Blog è presente un indirizzo email al quale chiunque può scrivere per qualsivoglia questione, ivi comprese eventuali istanze di rimozione di contenuti o per esercitare il proprio diritto di replica;
RILEVATO al riguardo che, sulla base degli elementi acquisiti a seguito dell’attività istruttoria, il reclamante ha preventivamente rivolto al titolare del trattamento una richiesta di cancellazione avvalendosi dell’email di contatto resa disponibile all’interno del Blog, senza tuttavia ricevere alcun riscontro;
RILEVATA l’assenza di specifiche argomentazioni da parte del titolare del trattamento circa l’omessa risposta alla richiesta del reclamante, sia nel corso dell’istruttoria preliminare, sia a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento;
RITENUTO che tale condotta tenuta dal sig. Gioele Magaldi, in qualità di gestore del Blog, integri una violazione dell’art. 12, par. 3, del Regolamento in ordine al mancato riscontro all’istanza di cancellazione formulata del reclamante;
RILEVATO altresì che, sulla base degli elementi acquisiti durante l’attività istruttoria e come peraltro dichiarato dallo stesso sig. Gioele Magaldi, il Blog risulta sprovvisto di un’informativa privacy e non fornisce agli interessati le necessarie informazioni sul trattamento dei dati richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento, risultando ostacolato, in tal modo, l’eventuale esercizio dei diritti da parte degli stessi;
RITENUTO al riguardo che il trattamento effettuato dal gestore del Blog non risulta conforme ai principi di trasparenza e correttezza – in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, parr. 1 e 2, 13 e 14 del Regolamento – e di dover pertanto ingiungere al sig. Gioele Magaldi, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, di conformare il trattamento alle citate disposizioni fornendo all’interno del Blog le informazioni sul trattamento dei dati riguardante gli interessati;
RITENUTO che ricorrono i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento:
a) prende atto che rispetto agli articoli oggetto di doglianza il sig. Gioele Magaldi, quale gestore del Blog, ha dichiarato di aver aderito alle richieste di cancellazione del reclamante e, pertanto, in ragione di quanto evidenziato, ritiene che non vi siano i presupposti per l’adozione di specifici provvedimenti da parte dell’Autorità;
b) dichiara l’illiceità del trattamento effettuato dal sig. Gioele Magaldi, nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, 13 e 14 del Regolamento;
c) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, ingiunge al sig. Gioele Magaldi di conformarsi agli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, 13 e 14 del Regolamento, fornendo all’interno del Blog le informazioni sul trattamento dei dati relativi agli interessati;
Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento, il sig. Gioele Magaldi, entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese, al fine di dare completa attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento.
Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
CONSIDERATO inoltre che il mancato rispetto degli artt. 5, 12, 13 e 14 del Regolamento è sanzionato dall’art. 83, par. 5, lett. a) e b), del Regolamento;
RITENUTO, pertanto:
1. di dover adottare un’ordinanza ingiunzione, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione nei confronti del sig. Gioele Magaldi, quale gestore del Blog, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 3 e 5, del Regolamento;
2. di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria tenendo conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento e nel caso di specie prendere in considerazione, sotto il profilo delle aggravanti:
- il livello di gravità della violazione, da considerarsi alto, tenuto conto del fatto che il titolare del trattamento non ha fornito all’interessato le informazioni sul trattamento di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento, né ha risposto all’istanza con la quale lo stesso interessato ha esercitato il diritto di cancellazione, determinando una reiterata inosservanza, ab origine ed in itinere, dei principi generali di trasparenza e correttezza del trattamento (art. 83, par. 2, lett. a) del Regolamento);
- il carattere doloso della violazione, tenuto conto che il titolare del trattamento ha ripetutamente dato atto dell’assenza della citata informativa, senza peraltro intervenire al riguardo, adducendo, a partire dal 16 ottobre 2024 e a più riprese, che tale circostanza trova ragione nell’asserita imminente messa offline del Blog (cfr. «sarà messo offline nel corso delle prossime settimane», «sarà presto sostituito»), il quale tuttavia è continuato a rimanere raggiungibile in rete privo di un’informativa sul trattamento dei dati personali (come da documentazione in atti) (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);
- l’assenza di qualsivoglia misura adottata dal titolare per attenuare i possibili effetti negativi derivanti dalla mancata pubblicazione nel Blog di un’informativa sul trattamento dei dati personali riguardanti gli interessati; ciò nonostante le dichiarazioni rese al riguardo da parte del titolare del trattamento (cfr. «mi dichiaro disponibile a inserire nei prossimi giorni anche nel [Blog] la predetta informativa fintanto che resterà online») (art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento);
- lo scarso grado di cooperazione nell’interazione con l’Autorità di controllo considerato che, nonostante le due richieste inviate, il sig. Magaldi ha spesso fornito risposte dilatorie, imprecise e contraddittorie; lo stesso, peraltro, ha omesso di produrre scritti difensivi o documenti in relazione alla notifica di avvio del procedimento (art. 83, par. 2, lett. f) del Regolamento);
e quale fattore attenuante: - l’assenza di precedenti violazioni pertinenti commesse del sig. Magaldi (art. 83, par. 2, lett. e) del Regolamento);
3. di applicare, in base al complesso di elementi sopra indicati e dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1, del Regolamento, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);
4. di procedere, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice, e 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, alla pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito web del Garante, a titolo di sanzione accessoria, in considerazione della tipologia delle violazioni accertate che hanno riguardato disposizioni relative all’esercizio dei diritti dell’interessato e alle informazioni da rendere al medesimo, le quali costituiscono espressione dei principi generali di correttezza e trasparenza.
ORDINA
ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del Regolamento al sig. Gioele Magaldi, C.F. XX, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;
INGIUNGE
al sig. Gioele Magaldi, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi del citato art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981;
DISPONE
a) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento, nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento;
b) ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell’ordinanza di ingiunzione sul sito web del Garante.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell’interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 10 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Filippi
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