g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 29 aprile 2025 [10146266]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 10146266]

Provvedimento del 29 aprile 2025

Registro dei provvedimenti
n. 253 del 29 aprile 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, segretario generale reggente;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, allegato A1 al Codice (di seguito “Regole deontologiche”);

VISTO il reclamo del 24 settembre 2024 con il quale la sig.ra XX, per mezzo dell’avv. XX, ha lamentato una violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali con riferimento alla pubblicazione, avvenuta ad agosto 2024 all’interno del profilo Facebook del sig. Nicola Fusaro, di un post corredato da stralci di atti giudiziari e intercettazioni che riportano il proprio nominativo e frammenti di conversazioni dalla stessa tenute, domandandone la relativa rimozione in ragione della gogna mediatica determinata da tali contenuti;

VISTA la nota del 2 dicembre 2024 con cui il sig. Nicola Fusaro, per il tramite dall’avv. XX, ha fornito riscontro alla richiesta di osservazioni dell’Ufficio del 4 novembre 2024 esponendo che:

- gli stralci di intercettazioni contenuti nel post sono stati estrapolati da notizie pubblicate su quotidiani locali, trattandosi pertanto di notizie pubbliche;

- tali stralci sono stati resi disponibili al reclamato e a tutta l’opinione pubblica da parte della stampa locale; ciò prima ancora che dagli atti di indagine;

- gli stralci sono stati pubblicati soltanto all’esito del procedimento penale che ha visto coinvolto il sig. Fusaro e nel cui ambito le intercettazioni sono confluite; procedimento che si è concluso nei confronti dello stesso con una sentenza di proscioglimento;

- il post riporta passaggi di conversazioni in cui la reclamante «attribuisce a Fusaro circostanze che si sono poi rivelate nel corso del processo assolutamente infondate» e che tuttavia hanno cagionato un grave danno all’immagine personale, professionale e politica dello stesso;

VISTA la nota del 17 dicembre 2024 con cui la reclamante, per il tramite del proprio legale, ha replicato alle osservazioni del sig. Nicola Fusaro rappresentando che:

- il post oggetto di reclamo non ha nulla a che fare con gli articoli pubblicati dalla stampa;

- negli stralci di intercettazioni pubblicati il sig. Fusaro ha «anonimizzato solo alcuni nominativi e non altri con il preciso intento di ledere la privacy e la reputazione» della reclamante;

- non ha rilevanza il fatto che la pubblicazione sia avvenuta prima o dopo un provvedimento giudiziario;

- non assumono rilievo «le asserite responsabilità della [reclamante] in merito al procedimento in cui è stato coinvolto il Fusaro»; reclamante che «non è mai stata indagata in alcun procedimento penale e che non ha nulla a che vedere con indagini che erano in corso da tempo»;

VISTA la nota del 3 febbraio 2025 con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’Autorità ha comunicato al sig. Nicola Fusaro l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento, 137 del Codice e 6 delle Regole deontologiche;

VISTA la memoria difensiva del 7 marzo 2025 con cui il sig. Nicola Fusaro, per il tramite dell’avv. XX, ha rilevato che:

- la pubblicazione del post lamentato non aveva lo scopo di ledere la reputazione della reclamante e intendeva unicamente riqualificare la figura del sig. Fusaro all’esito del procedimento giudiziario che lo aveva visto coinvolto;

- confrontando il post con gli articoli di cronaca sulla medesima vicenda, non emerge in ogni caso alcuna informazione o affermazione del sig. Fusaro che possa essere considerata lesiva della privacy o dell’immagine della reclamante;

- anche un articolo pubblicato dalla stampa locale, pur astenendosi dal riportare integralmente una delle conversazioni intercettate e tenute dalla reclamante, ne ha comunque riferito fedelmente le parti essenziali; circostanza che è da ricondurre a una scelta di stile e di gestione grafica dell’editore, non invece di tutela della privacy, atteso che le parti omesse non possono pregiudicare in alcun modo la reclamante;  

- il sig. Fusaro ha pubblicato gli stralci delle intercettazioni soltanto a seguito della definizione del processo giudiziario in cui le stesse sono confluite, diversamente da quanto invece avvenuto per i quotidiani locali che hanno proceduto ad una loro parziale pubblicazione in corso di indagini, quando dunque gli atti processuali erano secretati;

- in ottica conciliativa, il post oggetto di reclamo è stato già da tempo rimosso;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che la fattispecie in esame deve essere ricondotta ai trattamenti effettuati per finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero con la conseguente applicazione degli artt. 136-139 del Codice e delle Regole deontologiche;

CONSIDERATO che, come costantemente sostenuto dal Garante, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (artt. 137 del Codice e 6 delle Regole deontologiche);

CONSIDERATO che il procedimento giudiziario che ha coinvolto il sig. Nicola Fusaro – poi conclusosi nei confronti di quest’ultimo con sentenza di proscioglimento – ha riguardato una presunta “compravendita di voti” nell’ambito delle elezioni amministrative del 2019 alle quali il sig. Fusaro e la reclamante risultavano candidati e che si sono tenute nel Comune di XX, presso cui entrambi hanno poi assunto un incarico politico;  

RILEVATO che, come pure emerge dalle notizie di stampa reperibili in rete, l’attenzione investigativa nei confronti del sig. Nicola Fusaro sarebbe stata rafforzata, tra gli altri elementi, dal contenuto di un’intercettazione in cui la reclamante asseriva che lo stesso potesse essere “un corrotto” e che, grazie ai legami con un certo soggetto, sarebbe stato in grado di far confluire sulla propria lista un determinato numero di voti;

RITENUTO che il post contestato, nel richiamare la predetta circostanza, fa riferimento a una vicenda giudiziaria recente e di pubblico interesse, che acquisisce particolare rilievo nell’ambito della comunità locale vicina al sig. Nicola Fusaro e alla reclamante, anche in ragione degli incarichi politici da questi ultimi assunti all’interno della medesima comunità;

RILEVATO tuttavia che:

- le intercettazioni pubblicate nel post contengono ampi passaggi di dialoghi che la reclamante ha intrattenuto con terzi, riproducendo integralmente e con elevato livello di dettaglio quanto dalla stessa riferito;

- vengono altresì riportate intercettazioni ulteriori e differenti rispetto a quella che avrebbe rafforzato le indagini sul sig. Fusaro; intercettazioni in cui la reclamante si limita a dare conto e rallegrarsi del risultato elettorale ottenuto;

- il livello di dettaglio di tali informazioni risulta assai maggiore rispetto alle notizie circolate tramite la stampa locale, la quale (come pure emerge dalla documentazione prodotta a titolo esemplificativo dallo stesso sig. Fusaro) si è invece astenuta dal riportare minuziosi ed estesi passaggi di intercettazioni;

- gli stralci di intercettazioni riprodotti nel post risultano dunque eccedenti e non essenziali rispetto alla dichiarata finalità di voler riqualificare la figura del sig. Fusaro a seguito dell’ottenuto proscioglimento, e non aggiungono elementi informativi significativi rispetto alla vicenda che lo ha visto coinvolto;  

RITENUTO pertanto che il trattamento effettuato dal sig. Nicola Fusaro attraverso la pubblicazione degli stralci di intercettazioni riportati nel post integra una violazione dei principi di liceità e minimizzazione del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento), travalicando il principio di essenzialità dell’informazione di cui agli artt. 137 del Codice e 6 delle Regole deontologiche;

PRESO ATTO di quanto affermato dal sig. Nicola Fusaro circa l’avvenuta rimozione del post lamentato;

RITENUTO ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, di dover comunque valutare fondato il reclamo e per l’effetto, in ragione delle violazioni riscontrate, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, di dover disporre nei confronti del sig. Nicola Fusaro il divieto di ulteriore diffusione degli stralci di intercettazioni afferenti alla reclamante;

CONSIDERATO, rispetto alle violazioni accertate, che:

- il post lamentato è stato rimosso nel corso del procedimento, così come comunicato dal reclamato;

- non vi sono precedenti violazioni a carico del sig. Nicola Fusaro;

- la valutazione complessiva degli elementi descritti porta a ritenere proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO pertanto di dover rivolgere al sig. Nicola Fusaro un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, per l’inosservanza dei principi di liceità e minimizzazione del trattamento, nonché delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati nell’ambito dell’esercizio dell’attività giornalistica e di libera manifestazione del pensiero, con particolare riguardo al principio di essenzialità dell’informazione;  

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti del sig. Nicola Fusaro in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento dichiara il reclamo fondato e per le ragioni di cui in premessa:

a) prende atto che il sig. Nicola Fusaro ha comunicato di aver provveduto alla rimozione del post indicato dalla reclamante;

b) dispone nei confronti del sig. Nicola Fusaro, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, il divieto di ulteriore diffusione degli stralci di intercettazioni afferenti alla reclamante nei termini sopra descritti;

c) ammonisce il sig. Nicola Fusaro, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, per l’inosservanza dei principi di liceità e minimizzazione del trattamento nonché delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati nell’ambito dell’esercizio dell’attività giornalistica e di libera manifestazione del pensiero, con particolare riguardo al principio di essenzialità dell’informazione;

d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti del sig. Nicola Fusaro, in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell’interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 29 aprile 2025 

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Filippi