Provvedimento del 12 giugno 2025 [10147170]
Provvedimento del 12 giugno 2025 [10147170]
[doc. web n. 10147170]
Provvedimento del 12 giugno 2025
Registro dei provvedimenti
n. 352 del 12 giugno 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);
VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
VISTO l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Università degli Studi di XX, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;
RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;
RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 7, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web, n. 1098801);
Vista la documentazione in atti;
PREMESSO
Con la nota in atti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università degli Studi di XX ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di un accesso civico.
Dalla documentazione agli atti risulta che un giornalista ha presentato una richiesta di accesso civico al predetto Ateneo – ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – avente a oggetto copia del certificato di laurea conseguito da un soggetto identificato in atti. Nell’istanza è precisato che tale certificato serve per verificare la relativa corrispondenza con il titolo di studio presentato dal predetto soggetto a un concorso e l’ostensione sarebbe indispensabile «per l’accertamento di fatti relativi ad argomenti di pubblico interesse».
Dall’istruttoria effettuata è emerso che la richiesta di accesso si inserisce nell’ambito di una vicenda che ha avuto risalto su testate giornalistiche e quotidiani di rilevanza nazionale, su cui risultano inoltrati specifici esposti all’autorità giudiziaria e – secondo quanto riportato dai giornali – sarebbe stata aperta un’indagine della Procura della Repubblica.
In tale contesto, l’Ateneo ha rifiutato l’accesso civico, richiamando i limiti «della tutela di interessi pubblici e/o privati indicati dall’art. 5-bis, commi 1 e 2», fra cui l’esistenza di un possibile pregiudizio alla «conduzione di indagini sui reati, il loro perseguimento» e al «regolare svolgimento di attività ispettive», nonché alla tutela della protezione dei dati personali (art. 5-bis, comma 1, lett. f e g, comma 2, lett. a, d. lgs. 33/2013).
Il soggetto istante, ritenendo il rifiuto non corretto, ha presentato richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ateneo, insistendo nella propria richiesta.
OSSERVA
1. Introduzione
La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l’altro, che «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).
La medesima normativa sancisce che l’accesso civico è rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a).
Per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).
Ciò premesso, occorre aver presente che nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali (o documenti che li contengono) tramite l’istituto dell’accesso civico, deve essere tenuto in considerazione che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del soggetto controinteressato, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai dati, informazioni o documenti richiesti.
Inoltre, è necessario rispettare, in ogni caso, i principi sanciti nel RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD).
In tale contesto, occorre altresì tenere conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati personali richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).
2. Osservazioni sul caso in esame
Oggetto del caso sottoposto all’attenzione di questa Autorità è la possibilità di accedere tramite l’istituto dell’accesso civico generalizzato a titoli universitari, quali il certificato di laurea. Si tratta di una questione su cui il Garante si è già espresso in precedenti pareri (cfr. provv. n. 278 del 9/5/2018, in www.gpdp.it, doc. web n. 9099910; n. 31 del 23/1/2025, ivi, doc. web n. 10110495; n. 37 del 4/2/2022, ivi, doc. web n. 9746944 e provv. ivi citati; vd. anche provv. n. 18 del 18/1/2018, ivi, doc. web n. 7688820).
La fattispecie in esame presenta, tuttavia, alcuni elementi di novità e, in particolare, la circostanza che il documento è stato chiesto nell’ambito di una vicenda che ha ricevuto un certo interesse mediatico, rispetto al quale – da quanto emerso – sono stati fatti esposti all’autorità giudiziaria in ordine alla relativa alterazione. Inoltre, in tale contesto, il soggetto controinteressato ha già rilasciato alle agenzie di stampa e alle testate giornalistiche nazionali dichiarazioni spontanee sulla vicenda [OMISSIS].
Si tratta di elementi di rilievo, che incidono sulle valutazioni da effettuare in ordine alla richiesta di accesso civico presentata anche in relazione alla possibile sussistenza di un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, considerando peraltro che alcune informazioni di tipo personale sono state rese pubbliche dallo stesso soggetto interessato (cfr., anche se con riferimento alle altre categorie di dati personali di tipo particolare, art. 9, par. 2, lett. e, del RGPD).
Alla luce di tali considerazioni, fermo restando i richiamati precedenti orientamenti del Garante in materia, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, si ritiene che dagli atti e dal particolare contesto del caso in esame, non emergono elementi di evidente chiarezza in ordine alla sussistenza del limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 33/2013. Resta impregiudicata ogni autonoma valutazione dell’Università in ordine all’esistenza di ulteriori interessi pubblici, non sindacabili da questa Autorità e richiamati nel provvedimento di diniego, che potrebbero limitare l’accesso civico, previsti dall’art. 5-bis, comma 1, lett. f) e g), legati alla «conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento» nonché al «regolare svolgimento di attività ispettive».
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università degli Studi di XX, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
In Roma, 12 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
Vedi anche (10)
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