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Audizione informale del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2369​ Governo, recante Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero

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Audizione informale del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2369​ Governo, recante Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero

Camera dei deputati - Commissione III Affari Esteri
(8 luglio 2025)

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Ringrazio, anzitutto, la Commissione, per aver inteso promuovere questo confronto con il Garante, nell’ambito dell’esame di un disegno di legge dal contenuto di particolare rilievo. A fronte dell’ampiezza del provvedimento e della rilevanza delle sue norme, le disposizioni suscettibili di incidere sulla protezione dei dati sono circoscritte e saranno di seguito illustrate.

L’articolo 1 del disegno di legge, nel sostituire integralmente l’articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, reca disposizioni volte a istituire un nuovo ufficio dirigenziale generale presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dedicato alla gestione centralizzata dei procedimenti di ricostruzione della cittadinanza italiana iure sanguinis, attualmente affidati agli uffici consolari. La disposizione regola anche le modalità di presentazione delle domande di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana da parte delle persone maggiorenni residenti all’estero (comma 3), prevedendo espressamente che esse, corredate della prescritta documentazione in originale cartaceo, nonché della prova del versamento dei prescritti diritti consolari, siano inviate esclusivamente tramite il servizio postale, con spese di spedizione e di eventuali altri servizi connessi a carico del richiedente. Il comma 4, infine, prevede che le comunicazioni tra l’ufficio del MAECI e il richiedente si svolgano esclusivamente con modalità telematiche e che le notificazioni al richiedente si intendono effettuate al momento dell’invio della comunicazione all’indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, indicato nella domanda.

Sul punto, appare certamente apprezzabile lo sforzo di individuare soluzioni che permettano l’acquisizione di documentazione volta ad accertare l’effettivo possesso della cittadinanza sulla base di documenti ritenuti attendibili (caratteristica che, invece, secondo la relazione illustrativa, potrebbe difettare in quelli digitalizzati all’estero, in assenza degli stringenti requisiti richiesti allo scopo dalla normativa italiana in materia di amministrazione digitale). Peraltro, il rischio di smarrimento o distruzione fisica del materiale documentale sotteso all’istanza verrebbe in parte mitigato dalla possibilità, pure prevista dalla disposizione, di affidare a uno o più operatori specializzati i servizi di spedizione, ricezione, digitalizzazione e archiviazione delle domande e ogni attività propedeutica alla loro definizione.

Ferma restando, dunque, la scelta in ordine alle modalità di trasmissione, si suggerisce di valutare se le modalità di notifica sancite dal comma 4 siano idonee ad assicurare la conoscibilità dell’atto da parte del destinatario, anche ai fini dell’esercizio dei diritti riconosciutigli sulla base della disciplina vigente. La norma, infatti, nel prevedere l’invio di messaggi (anche) attraverso i canali di posta elettronica ordinaria, non fornisce sufficienti garanzie in ordine all’effettività della ricezione delle comunicazioni da parte dei relativi destinatari, con evidenti riflessi sull’intera procedura di riconoscimento della cittadinanza. Sarebbe pertanto auspicabile, al riguardo, la previsione di modalità di trasmissione che contemplino un riscontro sull’effettiva ricezione della comunicazione.

Per quanto attiene, invece, alle disposizioni relative al censimento permanente della popolazione residente all’estero, l’articolo 3, c.1, lett.g) del disegno di legge ne attribuisce il compito all’Istituto nazionale di statistica, mediante elaborazione dei dati estratti dagli schedari consolari e dalle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero trasmessi all’istituto, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministero dell’interno. Il medesimo articolo 3 demanda poi all’ISTAT la definizione delle modalità tecniche per la restituzione ai due Ministeri, in forma aggregata e individuale, delle informazioni raccolte nell’ambito del censimento, utili ai fini dell’aggiornamento degli schedari consolari e delle anagrafi degli italiani residenti all’estero. Vengono inoltre abrogati gli articoli 9, 10, 12, 13, 14, 17 e 19, c. 2, della legge n. 470 del 1988, in quanto contenenti procedure rese ormai obsolete dall’adozione del sistema del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni introdotto dall’articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La disposizione, pur in continuità con le novelle apportate alla disciplina delle modalità di realizzazione del censimento permanente, andrebbe tuttavia integrata chiarendo che le operazioni di comunicazione dei dati personali all’Istat devono essere previste da specifici lavori del Programma Statistico Nazionale. Esso rappresenta, infatti, lo strumento elettivo mediante il quale l'Istituto e le altre amministrazioni costituenti il Sistema Statistico Nazionale (Sistan) pianificano, organizzano e svolgono le rilevazioni statistiche di interesse pubblico in Italia.

In tale contesto, appare dunque opportuno, tenuto anche conto della complessità delle operazioni censuarie (che prevedono l’utilizzo sia di fonti amministrative che di altre fonti di dati), integrare la disposizione con un richiamo ai lavori del Programma Statistico Nazionale e all’articolo 6-bis, comma 1-bis, del d.lgs. 322 del 1989, che disciplina i trattamenti di dati personali nell’ambito del Sistan.

Con riferimento alla previsione, di cui al comma 3 del novellato articolo 8 della legge n. 470 del 1988, inerente la restituzione di dati individuali al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dell’interno, è necessario specificare se si tratti di dati direttamente identificativi, imponendo all’Istat una valutazione in ordine alla proporzionalità delle informazioni da comunicare e al rispetto dei principi applicabili al trattamento, con particolare riferimento a quelli di minimizzazione, di integrità e riservatezza di cui all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

In relazione alla comunicazione di informazioni aggregate, è invece necessaria, da parte dell’Istat, una valutazione in ordine al rischio di re-identificazione degli interessati da condurre alla luce anche della finalità perseguita e da ripetere al raggiungimento di una soglia predefinita, adeguata rispetto al contesto, individuata sul totale di record inclusi nella banca dati oggetto di comunicazione.

Il rischio di re-identificazione degli interessati può, invero, variare in ragione del fine perseguito, accrescendosi ad esempio laddove esso comporti non la mera archiviazione ma, al contrario, l’ulteriore utilizzazione o condivisione dei dati, eventualmente in combinazione con altre informazioni.

L’introduzione, nell’articolato, di tali previsioni, rappresenterebbe una soluzione adeguata a coniugare le esigenze di promozione della ricerca e delle analisi statistiche con il diritto alla protezione dei dati personali. 

Scheda

Doc-Web
10148096
Data
08/07/25

Tipologie

Audizioni e memorie