Provvedimento del 27 febbraio 2025 [10160593]
Provvedimento del 27 febbraio 2025 [10160593]
[doc. web n. 10160593]
Provvedimento del 27 febbraio 2025
Registro dei provvedimenti
n. 122 del 27 febbraio 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTO il reclamo del 29 febbraio 2024 con il quale l’avv. XX, nell’interesse della sua assistita, ha lamentato una violazione del diritto alla riservatezza e della tutela accordata alle vittime del reato di violenza sessuale in relazione alla pubblicazione di informazioni relative al procedimento penale conseguente alla denuncia di violenza sessuale formulata dall’interessata rispetto a fatti avvenuti nel XX in XX;
VISTO in particolare il reclamo nella parte in cui, con riferimento a La7 S.p.A. (di seguito anche “Società”), investe la puntata della trasmissione “Non è l’Arena” andata in onda il XX sul canale televisivo La7 e resa visionabile anche nella relativa piattaforma online;
VISTO che al riguardo nel reclamo vengono lamentate, in relazione all’interessata, la «I. pubblicazione delle [sue] generalità (nome per intero, data e luogo di nascita), delle [sue] iniziali di nome e cognome (XX), ovvero delle iniziali di nome e cognome delle persone a [lei] vicine per correlazione all’evento (XX; XX; XX); II. pubblicazione della [sua] immagine tramite foto»;
VISTO che la reclamante afferma che simili condotte configurano una «diffusione senza consenso di informazioni che consentono di individuare esplicitamente la [sua] persona (offesa da un reato di violenza sessuale) nonché di dati altamente sensibili relativi alla [sua] sfera sessuale»;
VISTA la nota 29 marzo 2024 con cui la Società, in risposta alla richiesta di osservazioni di questo Ufficio del 19 marzo 2024 (prot. n. XX), ha esposto che:
- la vicenda ha avuto notevole clamore mediatico, anche in ragione dell’intervento XX rispetto alle accuse mosse al figlio e ai suoi amici dalle presunte vittime;
- nel servizio «non viene pubblicata nessuna generalità delle persone offese coinvolte nella vicenda, né il nome, né il cognome, né tanto meno il luogo di nascita. Nel lancio del servizio de quo vengono usati nomi di fantasia che, giornalisticamente, identificano le due vittime dello stupro (XX e XX). Non vengono di contro mai utilizzate neppure le iniziali delle due ragazze, né viene fornito il nome o le iniziali di persone a loro vicine correlate all’evento», solo viene fatto riferimento a «una nota scuola XX, XX, che sarebbe (o sarebbe stata) frequentata dalle vittime, oltre che ovviamente da XX studenti», dato non idoneo all’identificazione delle persone offese ed essenziale per la completezza e correttezza della notizia;
-non appena ricevuta la comunicazione del reclamo, la Società ha provveduto a rimuovere interamente la puntata da tutte le piattaforme;
VISTA la nota dell’8 aprile 2024 con cui l’avv. XX, nell’interesse della sua assistita, ha replicato alle osservazioni di La7 S.p.A. eccependo che:
- nel corso della puntata non è stato mandato in onda il solo servizio avente ad oggetto le interviste di alcune ragazze all’uscita dalla scuola XX, ma «si è discusso anche di quanto apparirebbe nei video - sequestrati, quale prova, dalla Procura competente - girati ad insaputa della persona offesa al momento della violenza sessuale e sono stati mandati in onda estratti delle dichiarazioni rese – anche dalle stesse persone offese – nella fase delle indagini preliminari»;
- l’identificabilità delle persone offese, seppur indicate con nomi di fantasia (XX e XX), è stata resa possibile dalla diffusione di diversi dati quali: il riferimento a “XX” e “XX”, le iniziali di una delle due persone offese dal reato (“XX”), il riferimento «a due amici della persona offesa, “XX” e “XX”, nomi le cui iniziali (“XX” e “XX”) corrispondono (non a caso) ai nomi reali di tali persone vicine per correlazione con l’evento»; inoltre viene specificato «senza alcun tono dubitativo» il dato temporale relativo alla frequentazione della scuola («XX e XX […] frequentavano XX che è una scuola molto importante, prestigiosa»);
- tali elementi rendono «evidente quindi che Non è L’Arena, nel corso della puntata oggetto del reclamo, ha riportato informazioni e dettagli tali da condurre (anche in via indiretta) alla identificazione della persona offesa»;
VISTA la nota del 5 giugno 2024 (prot. n. XX) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’Autorità ha comunicato a La7 S.p.A. l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 9 del Regolamento, l’art. 137 del Codice e degli artt. 6, 8, 10 e 11 delle Regole deontologiche;
VISTA la comunicazione del 2 luglio 2024 con cui la Società, nel ribadire l’inidoneità dei dati divulgati a consentire l’identificabilità della reclamante, ha rappresentato che:
- l’assenza di elementi idonei ad indentificare la vittima è riscontrabile anche negli ulteriori passaggi della puntata richiamati dalla reclamante, nei quali, infatti, non è mostrata alcuna foto delle ragazze, sono impiegati nomi di fantasia (“XX” e “XX”), sono riportate delle iniziali (“XX”) che appaiono comunque riconducibili al nome fittizio attribuito a una delle ragazze, vengono forniti riferimenti assolutamente generici (“XX” e “XX”);
- il programma Non è L’Arena, conclusosi ad XX, era prodotto da Fremantle Media Italia S.p.A. e dalla stessa venduto a La7 S.p.A., impegnandosi contrattualmente alla realizzazione delle puntate nel rispetto di tutta la normativa e della regolamentazione in materia televisiva;
- il procedimento penale discusso nella puntata oggetto di reclamo ha avuto ampia eco mediatica in ragione del coinvolgimento del figlio di XX che ha catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica sulla vicenda;
- l’intera puntata è stata rimossa non appena La7 S.p.A. è venuta a conoscenza delle doglianze dell’interessata;
- la Società ha implementato i propri controlli interni e la propria privacy policy, procedendo altresì alla redazione di una circolare volta a richiamare tutti gli operatori al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo alla tutela delle persone vittime di reato;
- LA7 S.p.A. è dotata di un Codice Etico nel quale viene disciplinato il rispetto del trattamento dei dati, oltre che la collaborazione con le Autorità di regolazione, come pure è dotata di una privacy policy debitamente pubblicata sul proprio sito e oggetto di costante aggiornamento.
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;
RILEVATO che il trattamento oggetto di reclamo assume possibile rilievo anche sotto un profilo penalistico, alla luce della disposizione di cui agli artt. 595 e 612-ter c.p., e che rispetto ad esso, in seguito alla messa in onda della puntata, è stato avviato un procedimento penale, come comunicato al Garante dal difensore della reclamante;
CONSIDERATO che tale procedimento non preclude una valutazione da parte del Garante sotto il profilo del rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, come formalmente richiesto con il reclamo presentato all’Autorità, avuto particolare riguardo alla disciplina applicabile ai trattamenti effettuati per finalità giornalistiche (art. 85 del Regolamento; artt. 136 e ss. del Codice e allegate Regole deontologiche);
CONSIDERATO che il reclamo investe una complessa e delicata vicenda giudiziaria oggetto di grande attenzione da parte della generalità dei media;
CONSIDERATO che, come più volte sostenuto dall’Autorità, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 137 del Codice e artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche);
CONSIDERATO che il citato principio di “essenzialità dell’informazione” deve essere interpretato con particolare rigore riguardo alla diffusione di dati personali relativi a soggetti che denunciano condotte lesive della propria sfera sessuale (ex pluribus provv. n. 566 del 30 novembre 2023, doc. web n. 9980636; provv. n. 357 del 23 agosto 2023, doc. web n. 9923426; provv. n. 486 del 29 novembre 2018, doc. web n. 9065775; provv. 8 aprile 2009 doc. web n. 1610028; provv. 13 ottobre 2008, doc. web n. 1563958; provv. del 13 luglio 2005, doc. web n. 1152088);
VISTO l’art. 4, punto 1), del Regolamento in base al quale per “dato personale” si intende «qualsiasi informazioni riguardante una persona fisica identificata o identificabile»;
CONSIDERATO al riguardo che per “identificazione” «non si intende solo la possibilità di recuperare il nome e/o l’indirizzo di una persona, ma anche la potenziale identificabilità mediante individuazione, correlabilità e deduzione» (cfr. Gruppo di Lavoro Art. 29, “Parere 05/2014 sulle tecniche di anonimizzazione”) e che, al fine di stabilire l’identificabilità di una persona, occorre tenere conto dell’insieme dei fattori oggettivi e di tutti i mezzi di cui il titolare del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare, direttamente o indirettamente, detta persona (cfr. cons. 26 del Regolamento; Gruppo di Lavoro Art. 29, “Parere 4/2007 sul concetto di dato personale”);
CONSIDERATO che l’identificazione indiretta di una persona può aver luogo anche attraverso l’ausilio di informazioni aggiuntive che possono dipendere da un soggetto o fonte diversa da quella del titolare del trattamento (cfr. CGUE sent. del 7 marzo 2024, C‑479/22, EU:C:2024:215, punto 55; sent. del 19 ottobre 2016, C‑582/14, EU:C:2016:779, punti 43-44);
RILEVATO, con riguardo al caso in esame, che nell’ambito della puntata oggetto del presente procedimento la Società:
per riferirsi alla reclamante utilizza il nominativo “XX” che, sebbene di fantasia, può facilmente apparire come una mera traduzione italiana dell’effettivo nome straniero dell’interessata, anche in considerazione dell’indicazione, ampiamente diffusa dagli organi di stampa, relativa all’origine XX della medesima interessata;
riporta informazioni sulla città di appartenenza della reclamante, con l’indicazione specifica della scuola dalla stessa frequentata (“XX”, “XX, “XX”);
rende note le iniziali (“XX”) corrispondenti all’effettivo nome e cognome dell’amica della reclamante, anch’essa coinvolta nel fatto di cronaca quale presunta persona offesa; misura – quella delle iniziali – che, come più volte affermato dall’Autorità, è di per sé insufficiente a garantirne l’anonimato, soprattutto nel caso in cui ad esse si aggiungono ulteriori informazioni di contesto afferenti all’interessato (cfr. provv. n. 65 del 2 marzo 2023, doc. web n. 9874480; provv. n. 118 del 2 luglio 2020, doc. web n. 9440025; provv. n. 243 del 15 maggio 2014 recante “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, doc. web n. 3134436);
RILEVATO inoltre che i dati contenuti nella puntata oggetto di reclamo si inseriscono all’interno di un più ampio panorama informativo – composto da altre fonti, organi di stampa, siti di informazione e social media – a disposizione di qualsiasi lettore e attraverso cui quest’ultimo può ragionevolmente accedere a informazioni aggiuntive sul fatto di cronaca e sui soggetti interessati, anche in considerazione dell’eco mediatica della vicenda che, suscitando notevole interesse da parte del pubblico, risulta tale da indurre il pubblico stesso a effettuare ricerche anche sulla presunta vittima dell’episodio di violenza;
RITENUTO pertanto che i dati pubblicati dalla Società, alla luce dei principi sopra enunciati, siano idonei a consentire l’identificabilità della reclamante, non soltanto da parte della cerchia di persone aventi un coinvolgimento o conoscenze dirette del fatto di cronaca, ma anche rispetto alla più ampia platea di soggetti che frequentano o hanno frequentato i medesimi contesti socio-relazionali della reclamante – a cominciare dall’ambiente scolastico espressamente menzionato – venendo così resi edotti di informazioni personali e delicate destinate ragionevolmente ad essere riservate;
RILEVATO inoltre, che la puntata oggetto di reclamo riporta informazioni particolareggiate relative alla reclamante, confluite nel procedimento penale in cui la stessa figura come parte offesa, tra le quali si richiamano quelle relative:
a) alle violenze del XX da lei denunciate («Gli dicevo che non volevo fare nulla ma lui mi afferrava XX. Nel frattempo mi diceva: XX);
b) alle condotte inerenti alla propria sfera sessuale, intima e di relazione, riportando stralci di dichiarazioni rese da una sua amica («sta mostrando alcune sue foto XX»; «Tra le nostre conoscenze XX»);
c) al proprio stato di salute psico-fisico, attraverso la pubblicazione di stralci di dichiarazioni rese da un’amica riguardo il suo rapporto con il cibo e con il proprio corpo; dichiarazioni a partire dalle quali nel corso della puntata è stata anche argomentata, in relazione alla reclamante, la sussistenza di disturbi del comportamento alimentare («XX»);
CONSIDERATO inoltre che durante la puntata oggetto di reclamo lo stesso conduttore, nel riferire un colloquio intercorso con un funzionario di polizia, ha richiamato l’attenzione sulla sofferenza a cui è sottoposta una vittima di violenza laddove, entrando in contatto con gli organi di stampa e di informazioni, si trova a dover rivivere tutto ciò che ha vissuto;
RITENUTO che l’interesse pubblico pur sotteso alla vicenda di cronaca – ed evidentemente amplificato dalla circostanza di vedere coinvolto il figlio di un XX e dal clamore suscitato dalle reazioni e affermazioni di quest’ultimo manifestate pubblicamente – non giustifichi la diffusione di siffatti particolari attinenti alla sfera personale e privata della reclamante e che pertanto il trattamento descritto integri una violazione dei principi di liceità e minimizzazione del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento), travalicando il principio di essenzialità dell’informazione di cui agli artt. 137, commi 1 e 3, del Codice e gli artt. 6 , 8, 10 e 11 delle Regole deontologiche;
CONSIDERATI i rilievi formulati dalla Società in merito al clamore mediatico assunto dal fatto di cronaca, con la conseguente circostanza che molteplici sono stati, e tutt’ora sono, gli organi di informazione che hanno trattato il caso pubblicando dati di analogo tenore a quelli diffusi dalla Società stessa, se non addirittura di più ampia portata;
PRESO ATTO di tali rilievi, i quali trovano conferma anche nella documentazione reperibile in rete;
RITENUTO al riguardo doveroso in questa sede stigmatizzare la generale condotta dei media i quali, nell’occuparsi del caso – creando di fatto una sorta di tribunale mediatico parallelo a quello legittimo – sono andati ben oltre l’esercizio del diritto e dovere di cronaca, mostrando un accanimento informativo su dettagli non essenziali e comunque lesivi della dignità della persona interessata, lesività che si è determinata a prescindere dalla sua identificazione da parte della generalità della collettività ovvero dal più circoscritto ambito sociale di riferimento della stessa;
CONSIDERATO d’altra parte che gli articoli di La7 S.p.A. – al pari di quelli di altri editori – hanno costituito oggetto di formale reclamo all’Autorità e rispetto ad essi sono state rilevate le suindicate violazioni;
PRESO ATTO che La7 S.p.A. ha dichiarato (ai sensi dell’art. 168 del Codice) di aver provveduto alla rimozione della puntata oggetto di reclamo;
RITENUTO in ogni caso di dichiarare l’illiceità di siffatto trattamento e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, di dover disporre nei confronti di La7 S.p.A. il divieto di ulteriore trattamento – anche online ed ivi compreso l’archivio storico – dei dati idonei a consentire l’identificabilità, anche indiretta, dell’interessata, associati a dettagli afferenti alla sfera sessuale e allo stato di salute della stessa, così come identificati nel presente provvedimento, eccezion fatta per la loro conservazione, anche a fini di eventuali utilizzi in sede giudiziaria;
RITENUTO altresì di rivolgere a La7 S.p.A. un avvertimento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento, riguardo al fatto che – in relazione ad un’attività informativa concernente gli sviluppi processuali del caso – trattamenti analoghi a quelli evidenziati nel presente provvedimento possono verosimilmente violare le disposizioni richiamate in questa sede;
RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE l’avv. Guido Scorza;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) prende atto della dichiarazione resa da La7 S.p.A., ai sensi dell’art. 168 del Codice, in ordine all’avvenuta rimozione della puntata oggetto di reclamo;
b) ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento dichiara l’illiceità del trattamento nei termini di cui in premessa e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, dispone nei confronti di La7 S.p.A. il divieto di ulteriore trattamento dei dati idonei a consentire l’identificabilità dell’interessata associati a dettagli afferenti alla sfera sessuale e allo stato di salute della stessa, così come identificati nel presente provvedimento, eccezion fatta per la loro conservazione, anche a fini di eventuali utilizzi in sede giudiziaria;
c) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento, avverte La7 S.p.A. che – in relazione ad un’attività informativa concernente gli sviluppi processuali del caso – trattamenti analoghi a quelli evidenziati nel presente provvedimento possono verosimilmente violare le disposizioni richiamate in questa sede;
d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento, nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.
Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
CONSIDERATO inoltre che il mancato rispetto dell’art. 5 del Regolamento è sanzionata dall’art. 83, par. 5, lett. a), del Regolamento e che, parimenti, il mancato rispetto delle Regole deontologiche è sanzionato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2-quater, 166, comma 2, del Codice, e 83, par. 5, del Regolamento;
RITENUTO, pertanto:
1. di dover adottare un’ordinanza ingiunzione, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione nei confronti di La7 S.p.A. della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 2-quater, 166, comma 2, del Codice, e 83, par. 5, del Regolamento il quale prevede che la violazione delle disposizioni accertate «è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000000 EUR o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore»;
2. sulla base delle informazioni rinvenibili nell’ultimo bilancio della Società (registrato al 31 dicembre 2023) che ricorra la prima ipotesi prevista nel citato art. 83, par.5;
3. di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria tenendo conto, unitamente alle condizioni economiche del contravventore, degli altri elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento e nel caso di specie prendere in considerazione, quali circostanze aggravanti:
- la gravità della violazione (art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento), tenuto conto della natura particolare dei dati trattati riferibili ad una persona coinvolta quale parte lesa nell’ambito di un procedimento penale in materia di violenza sessuale;
- sempre con riferimento alla gravità della violazione, la circostanza che sono state diffuse informazioni delicate in merito a fatti e circostanze afferenti alla sfera sessuale della reclamante e allo stato di salute psico-fisico della stessa;
- ancora, in tema di gravità, il livello di danno subìto dall’interessata, in considerazione dell’impatto di siffatta pubblicazione sul piano dell’attenzione mediatica;
- la sussistenza di precedenti violazioni afferenti alle disposizioni relative all’attività giornalistica, commesse dal titolare del trattamento a far data dall’entrata in vigore del Regolamento (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);
e, quali fattori attenuanti:
- le finalità perseguite dal titolare, riconducibili – in termini generali – alla libertà di informazione (art. 85 del Regolamento e artt. 136 e ss. del Codice);
- la collaborazione mostrata nell’ambito del procedimento (art. 83, par. 2, lett. f), del Regolamento);
4. di applicare, in base al complesso di elementi sopra indicati e dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1, del Regolamento, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 100.000,00 (centomila);
5. di procedere, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice, e 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, alla pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante, a titolo di sanzione accessoria, in considerazione dei seguenti fattori:
- l’invasività del trattamento contestato rispetto ai diritti fondamentali dell’interessata;
- la tipologia di dati trattati, afferenti alla sfera più intima della persona;
- il settore di attività del titolare, destinato – per sua natura – alla diffusione di informazioni;
ORDINA
ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del Regolamento a La7 S.p.A., con sede in Roma, Via della Pineta Sacchetti n.229, Roma Partita IVA 12391010159, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 100.000,00 (centomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;
INGIUNGE
a La7 S.p.A., in caso di mancata definizione della controversia ai sensi del citato art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 100.000,00 (centomila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981.
DISPONE
a) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento, nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento;
b) ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito web del Garante.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell’interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 27 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Scorza
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
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