Parere sullo schema di decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e...
Parere sullo schema di decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di adozione delle Indicazioni operative in materia di Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali e approvazione dell’elenco provvisorio dei soggetti abilitati - 4 agosto 2025 [10165075]
[doc. web n. 10165075]
Parere sullo schema di decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di adozione delle Indicazioni operative in materia di Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali e approvazione dell’elenco provvisorio dei soggetti abilitati - 4 agosto 2025
Registro dei provvedimenti
n. 453 del 4 agosto 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”, che, all’art. 17, rubricato “Attività di vendita ai clienti finali”, prevede che:
“1. A decorrere dall'1° gennaio 2012 è operativo presso il ((Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)) un 'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali,' relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonché di biogas.
2. I soggetti che alla data del presente decreto risultano autorizzati alla vendita di gas naturale a clienti finali, sono direttamente iscritti all'elenco di cui al comma 1.
3. L'inclusione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 1 sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di gas naturale ai clienti finali. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), sono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'ARERA, all'AGCM, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 1, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dalle predette Autorità. L'ARERA formula la proposta di cui al secondo periodo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati […]”;
VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 19 maggio 2025, n. 85, rubricato “Regolamento recante condizioni, criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164” (su cui il Garante ha espresso il parere di competenza con provv. n. 725 del 27 novembre 2024, disponibile sul sito istituzionale www.garanteprivacy.it, doc. web n. 10100424) – pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 140 del 19 giugno 2025 – che, in particolare:
- definisce le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale (di seguito, Elenco venditori), nonché per la relativa esclusione o cancellazione (art. 2);
- prevede che “Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministero, adottato previo parere del GPDP, sono stabiliti: a) i modelli per la presentazione della domanda di iscrizione e dei documenti richiesti, nonché le modalità tecniche di gestione e pubblicazione dell'Elenco venditori; b) le modalità delle segnalazioni previste dall'articolo 8, comma 5; c) i criteri tecnici e le modalità per lo svolgimento dei controlli previsti dall'articolo 9”, e che “Con il decreto adottato ai sensi del comma 1 sono, altresì, individuati le informazioni e i dati forniti dalle imprese di vendita che sono resi pubblici nell'Elenco venditori. È, inoltre, data pubblicità nell'Elenco venditori: a) della certificazione annuale del bilancio di esercizio eventualmente presentata dall'impresa, sia che a tale certificazione sia obbligata dalla legge, sia che l'abbia predisposta volontariamente; b) dei provvedimenti di esclusione di cui all'articolo 8; c) degli impegni assunti dalle imprese di vendita e approvati dall'ARERA ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 93 del 2011; d) della tipologia di gas naturale oggetto di vendita e dell'indicazione relativa alle modalità di distribuzione per il tramite di una rete connessa alla rete nazionale di trasporto o per il tramite reti isolate” (art. 11, commi 1 e 2);
VISTA la richiesta di parere pervenuta in data 2 luglio 2025, con la quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha sottoposto all’Autorità lo schema di decreto del Direttore generale della Direzione generale domanda ed efficienza energetica del Dipartimento energia, con cui vengono approvate le “Indicazioni operative in materia di Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 19 maggio 2025, n. 85 e approvazione dell’elenco provvisorio dei soggetti abilitati“, (allegato 1), il modello di delega a operare sul portale Elenco venditori (allegato 2) e il modello di comunicazione delle variazioni relative ai requisiti di onorabilità delle persone fisiche con incarichi delle imprese di vendita (allegato 3), nonché l’Elenco provvisorio dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali;
RILEVATO che le menzionate “istruzioni operative” di cui all’allegato 1 dello schema di decreto direttoriale, stabiliscono, in particolare:
- le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all’Elenco venditori da parte delle imprese, con l’individuazione, nello specifico, delle tipologie di dati personali acquisiti, nonché la previsione della delegabilità della presentazione della domanda a soggetto diverso dal legale rappresentante mediante apposito modulo (allegato 2) indicando altresì se il delegato è autorizzato a effettuare le eventuali comunicazioni relative ai requisiti di onorabilità (par. 2);
- le modalità per la gestione e pubblicazione dell’Elenco venditori, prevedendo che la comunicazione relativa alla perdita dei requisiti di onorabilità sia compilata mediante apposito modulo (allegato 3) da parte del legale rappresentante dell’impresa o da soggetto a ciò specificamente delegato, e che le imprese comunichino eventuali revoche nelle deleghe rilasciate dai propri legali rappresentanti (par. 4);
- i controlli effettuati dal Ministero al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l’iscrizione e la permanenza nell’Elenco venditori, in particolare acquisendo le informazioni relative ai requisiti di onorabilità di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del reg. 85/2025, rispettivamente, dal casellario giudiziale di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 e dalla Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; inoltre, viene previsto che il controllo di tali requisiti di onorabilità avvenga anche in ogni caso di ragionevole dubbio e sia adeguatamente motivato (par. 5);
- garanzie per i diritti e le libertà degli interessati nei trattamenti dei dati personali a fini dei predetti controlli (par. 5);
- le modalità di pubblicazione dell’esito dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, vietando la diffusione di dati personali (par. 6);
- le modalità con le quali viene verificata l’irrogazione, nei confronti delle imprese di vendita, di una delle sanzioni previste dall’art 8, comma 5, del reg. 85/2025, segnalate dall’ARERA, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dal Garante per la protezione dei dati personali e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per violazioni e condotte irregolari poste in essere nell’attività di vendita di gas naturale a clienti finali (par. 7);
- l’indicazione dei dati e delle informazioni soggetti a pubblicità (par. 8);
CONSIDERATO, anzitutto, che, come evidenziato dal Ministero nella nota di trasmissione dello schema di decreto, le indicazioni operative allegate presentano contenuti speculari rispetto alla circolare riferita all’Elenco venditori di energia elettrica, allegata al decreto del direttore generale 16 gennaio 2023, n. 1294, emanato in attuazione del decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164 (su cui il Garante si è pronunciato con provv. n. 440 del 21 dicembre 2022, doc. web n. 9843415, cui si fa rinvio per quanto qui applicabile);
CONSIDERATO, inoltre, che la versione dello schema di decreto e dei relativi allegati in esame tiene conto delle osservazioni fornite dall’Ufficio nel corso delle interlocuzioni informali intercorse al fine di rendere conformi i trattamenti ivi disciplinati al Regolamento e al Codice, che hanno riguardato, nello specifico, l’individuazione di garanzie per i diritti e le libertà degli interessati (come, ad esempio: l’autorizzazione al trattamento a personale appositamente preposto; la conservazione dei dati personali per due anni dall’esclusione dell’impresa ovvero un anno dalla cancellazione dell’impresa dall’Elenco venditori; verifiche periodiche su adeguatezza, pertinenza, necessità, esattezza e aggiornamento dei dati; la gestione puntuale delle deleghe conferite dal legale rappresentate dell’impresa a proprio personale autorizzato);
CONSIDERATO, altresì, che le garanzie introdotte hanno riguardato anche il trattamento di dati personali riferiti ai requisiti di onorabilità dichiarati e verificati, quali dati personali relativi a condanne penali o reati di cui all’art. 10 del Regolamento e all’art. 2-octies del Codice – oltre a quelle già previste all’art. 9, commi 3 e 4, del reg. 85/2025 in merito, ad esempio, al ricorso al “certificato selettivo” di cui all’art. 28 del d.P.R. 313/2002 – come, ad esempio, quelle riguardanti la conservazione separata rispetto alle altre tipologie di dati personali trattati, l’adeguata motivazione per lo svolgimento dei controlli per verificarne la sussistenza o le modalità per la comunicazione, da parte di personale appositamente autorizzato dell’impresa, della perdita dei predetti requisiti di onorabilità;
CONSIDERATO, infine, che, in base a quanto rappresentato dal Ministero nella nota del 2 luglio 2025, in caso di variazione relativa a un legale rappresentante dell’impresa, è previsto un meccanismo di sovraregistrazione dei dati personali che comporta la cancellazione, dall’apposito portale, dei dati riferiti al soggetto cessato, fatta salva la conservazione degli stessi, come riportati negli allegati, “ai fini della corretta gestione dell’Elenco, in modo da avere contezza dei soggetti succedutisi nelle dichiarazioni presentate ai fini dell’iscrizione e della permanenza in Elenco”; ciò, in ogni caso, fermi restando i tempi di conservazione stabiliti in via generale e connessi alla permanenza dell’impresa nell’Elenco venditori;
RITENUTO, alla luce di quanto osservato, di poter esprimere parere favorevole sullo schema di decreto direttoriale in esame, unitamente agli allegati prodotti;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale reggente ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;
TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, nonché dell’art. 11, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 19 maggio 2025, n. 85, esprime parere favorevole sullo schema di decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di adozione delle “Indicazioni operative in materia di Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 19 maggio 2025, n. 85 e approvazione dell’elenco provvisorio dei soggetti abilitati“.
Roma, 4 agosto 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
Scheda
10165075
04/08/25
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