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Parere su istanza di accesso civico - 9 giugno 2025 [10167218]

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[doc. web n. 10167218]

Parere su istanza di accesso civico - 9 giugno 2025

Registro dei provvedimenti
n. 351 del 9 giugno 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, del d.lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Monte Porzio Catone, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;

RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 7, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web, n. 1098801);

Vista la documentazione in atti;

PREMESSO

Con la nota in atti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Monte Porzio Catone ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di un accesso civico.

Dalla documentazione agli atti, risulta che è stata presentata una richiesta di accesso civico al predetto Comune – ai sensi dell’art. 5 comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – volta a conoscere l’avvenuto pagamento o meno, da parte del soggetto identificato in atti, dell’imposta municipale unica (IMU), per gli anni dal 2019 al 2024.

L’amministrazione, anche a seguito dell’opposizione del soggetto controinteressato, ha rifiutato l’accesso civico, richiamando – fra gli altri – anche il limite di cui all’art. 5 comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 riguardante la protezione dei dati personali.

Il richiedente l’accesso civico ha, quindi, presentato una richiesta di riesame del provvedimento di diniego sull’accesso civico al RPCT del Comune (art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013).

OSSERVA

1. Introduzione

La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l’altro, che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

La medesima normativa sancisce che l’accesso civico è rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a). 

Per “dato personale” si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).

Ciò premesso, occorre aver presente che nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali (o documenti che li contengono), tramite l’istituto dell’accesso civico, deve essere tenuto in considerazione che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del soggetto controinteressato, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai dati, informazioni o documenti richiesti. 

Inoltre, è necessario rispettare, in ogni caso, i principi sanciti nel RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c). 

In tale contesto, occorre altresì tenere conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati personali richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

2. Sulla motivazione del provvedimento di diniego dell’accesso

Con particolare riferimento al caso sottoposto all’attenzione di questa Autorità, si rileva, in via preliminare, che l’amministrazione ha rifiutato l’accesso civico, richiamando genericamente il limite degli interessi privati previsti dall’art. 5-bis, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013, fra cui la protezione dei dati personali, nonché la circostanza dell’esistenza dell’opposizione formulata dal soggetto controinteressato. 

Sotto tale profilo, la motivazione del provvedimento di diniego non consente al soggetto istante di comprendere le ragioni per le quali l’ostensione delle informazioni richieste determinerebbe «un pregiudizio concreto» alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013).

Ciò non è conforme alle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, le quali richiedono, invece, che «Nella risposta negativa o parzialmente tale, sia per i casi di diniego connessi all’esistenza di limiti di cui ai co. 1 e 2 che per quelli connessi all’esistenza di casi di eccezioni assolute di cui al co. 3, l’amministrazione è tenuta a una congrua e completa, motivazione […]. La motivazione serve all’amministrazione per definire progressivamente proprie linee di condotta ragionevoli e legittime, al cittadino per comprendere ampiezza e limiti dell’accesso generalizzato, al giudice per sindacare adeguatamente le decisioni dell’amministrazione» (par. 5.3; nonché «Allegato. Guida operativa all’accesso generalizzato», parte 2, n. 13).

3. Osservazioni sul caso in esame

Quanto al merito della questione, oggetto dell’accesso civico risultano essere informazioni di carattere economico e contributivo, in quanto inerenti al pagamento dei tributi IMU da parte di una persona fisica. 

Si tratta evidentemente di dati personali – idonei a rivelare la regolarità e capacità contributiva del soggetto controinteressato nel corso del tempo – che, per motivi individuali, non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei e la cui ostensione può arrecare, in relazione ai casi e al contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, tenendo conto anche del particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. 

Il Garante già in passato si è espresso sull’accesso civico a documenti contenenti dati personali di questo tipo riferiti a cittadini, evidenziando la sussistenza del limite all’accesso civico relativo a un possibile pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali derivante dall’ostensione della documentazione richiesta (cfr. provv. n. 246 del 7/7/2022, in www.gpdp.it, doc. web n. 9799635; provv. n. 80 del 4/3/2022, ivi, doc. web n. 9753567, provv. n. 382 del 14/6/2018, ivi, doc. web n. 9001972; provv. n. 506 del 30/11/2017, ivi, doc. web n. 7316508). 

Nel caso in esame, peraltro, dagli atti non emergono con evidente chiarezza elementi che possano consentire di ritenere che la conoscenza generalizzata delle predette informazioni riguardanti il soggetto controinteressato possa essere strumentale a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico». 

In tale quadro, considerando la tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali oggetto dell’istanza di accesso civico, la relativa integrale ostensione determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà del soggetto controinteressato, con possibili ripercussioni negative sul piano personale, sociale, relazionale e professionale in violazione anche del principio di «minimizzazione dei dati» contenuto nel RGPD (art. 5, par. 1, lett. c), in base al quale i dati devono essere, fra l’altro, «limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013). Ciò anche considerando le ragionevoli aspettative di confidenzialità del controinteressato in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dal Comune, nonché la non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque delle informazioni richieste tramite l’accesso civico (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

Sotto tale aspetto, per i profili in materia di protezione dei dati personali, è del tutto irrilevante la circostanza – rappresentata dal soggetto istante nella richiesta di accesso civico – di aver ricevuto in passato dal Comune di Monte Porzio Catone, tramite una diversa istanza di accesso, informazioni sul pagamento dell’IMU da parte di una persona giuridica identificata in atti, in quanto si trattava di dati non riferibili di per sé a persone fisiche e, quindi, non rientranti nella definizione di dato personale secondo l’art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD. 

Alla luce di tali considerazioni – conformemente ai richiamati precedenti orientamenti del Garante, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico – dagli atti non emergono elementi che possano consentire di discostarsi dalla decisione del Comune di rifiutare l’accesso civico alle informazioni richieste. Si invita in ogni caso l’amministrazione a riesaminare la motivazione del provvedimento di diniego dell’accesso civico, giustificando in maniera «congrua e completa» l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali secondo l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. 

Per completezza, si ricorda che resta in ogni caso ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l’accesso civico possano essere resi ostensibili, laddove il soggetto istante, riformulando eventualmente l’istanza ai sensi della diversa disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990), motivi nella richiesta l’esistenza di un interesse “qualificato” e l’amministrazione ritenga sussistere, alla luce di quanto riportato dal soggetto istante, «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» che possa per altro verso consentire l’ostensione delle informazioni richieste.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Monte Porzio Catone, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013. 

In Roma, 9 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Stanzione