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Provvedimento del 10 luglio 2025 [10168235]

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[doc. web n. 10168235]

Provvedimento del 10 luglio 2025

Registro dei provvedimenti
n. 412 del 10 luglio 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, segretario generale reggente;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);

VISTO il d. lgs. 30/6/2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”);

VISTO il d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTO il parere del Garante sullo «schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.a.» n. 49 del 7/2/2013 (in www.gpdp.it, doc. web n. 2243168);

VISTO il parere del Garante sullo «schema di decreto legislativo concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza», n. 92 del 3/3/2016 (ivi, doc. web n. 4772830);

VISTO il provvedimento n. 243 del 15/5/2014 recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436; 

VISTO in particolare l’art. 48, commi 1 e 3, del citato d. lgs. n. 33/2013 nella parte in cui prevede che l’«Autorità nazionale anticorruzione definisce criteri, modelli e schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all’organizzazione della sezione “Amministrazione trasparente”» e che «Gli standard, i modelli e gli schemi [predetti] sono adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l’Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l’ISTAT»;

VISTO il parere del Garante n. 92 del 22/2/2024 (in www.gpdp.it, doc. web n. 9996090) già reso – ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 3, del d. lgs. n. 33/2013 – sugli schemi standard di pubblicazione predisposti da l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), riguardanti gli artt. 4-bis, 12, 13, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39 e 42 del d. lgs. n. 33/2013; 

VISTA la nota prot. n. XX del XX con la quale l’ANAC ha sottoposto a questa Autorità – ai sensi del medesimo art. 48, commi 1 e 3, del d. lgs. n. 33/2013 – ulteriori sei schemi standard di pubblicazione riferiti agli artt. 14, 15-bis, 15-ter, 33, 37 e 41 del d. lgs. n. 33/2013, chiedendo il parere di questa Autorità;

VISTO il parere reso dalla Conferenza unificata n. XX del XX;

CONSIDERATA la nota interlocutoria prot. n. XX del XX con la quale l’Ufficio ha fornito ad ANAC alcune osservazioni sulla precedente versione degli schemi standard di pubblicazione riferiti agli artt. 14, 15-bis, 15-ter, 33, 37 e 41 del d. lgs. n. 33/2013, rappresentando l’opportunità di effettuare alcune modifiche e integrazioni allo scopo di evitare condotte non conformi alla normativa in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti obbligati alla pubblicazione online di dati, informazioni e documenti per finalità di trasparenza, con possibili conseguenze sanzionatorie; 

CONSIDERATO che gli schemi standard di pubblicazione in esame, revisionati anche a seguito delle osservazioni fornite dall’Ufficio, alla luce di una rinnovata lettura complessiva dei nuovi testi, contengono tuttavia ancora alcune criticità, che risulta necessario superare;

CONSIDERANDO che il riferimento è, nello specifico, ai profili distinti per i singoli schemi di seguito riportati:

I. schema standard di pubblicazione dedicato all’art. 14.

Nella parte intitolata «Coniuge non separato e parenti entro il secondo grado del titolare dell’incarico Art. 14, co. 2», riguardante la «Dichiarazione da parte del titolare sul mancato consenso alla pubblicazione della dichiarazione reddituale, patrimoniale e relativa alla variazione del coniuge non separato o del parente entro il secondo grado», a pag. 14, è indicata la necessità di indicare il «Grado di parentela». In relazione a quest’ultimo elemento – considerando che si tratta di individui che non hanno prestato il consenso e che la platea di soggetti interessati potrebbe essere ampia tenendo conto che il grado di parentela da indicare è fino al secondo grado (quindi, a seconda dei casi, oltre figli e genitori, anche fratelli e sorelle, nipoti in linea retta o nonni) – si ritiene che non debba essere specificato anche il “grado di parentela”, in quanto elemento non previsto dall’art. 14, comma 1, lett. f), d. lgs. n. 33/2013, che sancisce unicamente di dare evidenza del mancato consenso dei parenti;

II. schema standard di pubblicazione dedicato all’art. 15-ter.

Nella parte riguardante «Tecnici e altri soggetti qualificati e coadiutori Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata (ANBSC)», dello schema di modello alle pagg. 3-4, sono state inserite specifiche voci riguardanti l’obbligo di pubblicare «Tipologia incarico/Oggetto dell’incarico» e «Provvedimento di nomina/Link al documento pubblicato nel sito istituzionale dell’ANBSC». L’art. 15-ter, tuttavia, fa riferimento all’obbligo di pubblicare unicamente «gli incarichi conferiti […] nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati» e tale circostanza sembrerebbe far riferimento solo ai nominativi e ai compensi percepiti. Si ritiene, pertanto, che non possano essere diffusi ulteriori dati e informazioni personali, laddove non previsi da ulteriori discipline di settore;

III. schema standard di pubblicazione dedicato all’art. 41.

Nella parte intitolata «Schemi di pubblicazione» a pag. 7 si rileva che è stato inserito per la dirigenza sanitaria il richiamo agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del d. lgs. n. 33/2013, nonostante l’art. 41, comma 3, del medesimo decreto sancisce che alla dirigenza sanitaria «si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 15».

Al riguardo, come già evidenziato nelle osservazioni inviate ad ANAC nella citata nota, prot. n. XX, con particolare riferimento alla dirigenza sanitaria, questa Autorità ha più volte rappresentato le criticità di tale interpretazione (cfr. nota prot. n. 1369 del 16/1/2017 e nota prot. n. 11671 del 28/3/2017). Ciò in quanto l’art. 41, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013 prevede testualmente che «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 [ossia «incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse»] si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 15» del medesimo decreto, per cui non è possibile – in assenza di una modifica legislativa o di una interpretazione autentica del legislatore – indicare alle pp.aa. che il riferimento all’art. 15 vada invece letto come un riferimento al diverso art. 14 del d. lgs. n. 33/2013. Laddove gli enti del SSN dovessero dare seguito alle indicazioni di ANAC potrebbero infatti porre in essere un’illecita diffusione di dati personali con possibile apertura di istruttorie da parte di questa Autorità.

Si ritiene, pertanto, necessario modificare anche le indicazioni contenute nella parte dello schema di modello intitolata «b) Schema di pubblicazione sugli incarichi dirigenziali (art. 14, co. 1-bis e 41, co. 2 e 3) per la dirigenza sanitaria» a pag. 9 che parimenti richiama per la dirigenza sanitaria (peraltro riguardante non solo la dirigenza apicale quale Direttore generale, Direttore sanitario e Direttore amministrativo, ma anche altri responsabili quali: Responsabile di dipartimento; Responsabile di struttura semplice, Responsabile di struttura complessa; Direttore dei servizi socio sanitari e Direttore di distretto) gli obblighi di pubblicazione previsti per i titolari di incarichi politici di cui all’art. 14 e non quelli dell’art. 15 come previsto testualmente dall’art. 41, comma 3.

In alternativa, considerando anche la circostanza indicata a pag. 9, laddove si rappresenta che «per i dirigenti sanitari di cui all’articolo 41, comma 2, l’applicazione degli obblighi dell’art. 14 – eccetto il co. 1-ter – è sospesa, nelle more dell’adozione del Regolamento di cui all’art. 1, co. 7, d.l. 162/2019»)», si chiede di valutare la possibilità di sospendere allo stato degli atti, temporaneamente, l’iter di approvazione dello schema di modello riguardante l’art. 41, in attesa della citata revisione legislativa;

IV. schema standard di pubblicazione dedicato all’art. 41.

Nella parte intitolata «a) Schema di pubblicazione sulle procedure di conferimento degli incarichi dirigenza sanitaria (art. 41, co. 2)» laddove nello schema di modello si fa riferimento alle «Procedure di conferimento incarichi dirigenza sanitaria (art. 41, co. 2)» a pag. 8 è indicato l’obbligo di pubblicazione di dati e informazioni non previsti dall’art. 19 del d. lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza dei concorsi pubblici. In particolare, appare critica rispetto alle disposizioni del citato art. 19 l’indicazione dell’obbligo di pubblicazione di ulteriori dati non previsti, quali quelli contenuti nelle voci riguardanti i «Nominativi della terna/rosa dei candidati»/«Elenco dei nominativi dei candidati», CV dei candidati con «Link al documento CV pubblicato nel sito istituzionale»; «Provvedimento di […] revoca»/«Dati essenziali del provvedimento (Nominativo, data/n. protocollo/forma dell’atto, durata incarico espresso in anni e mesi) e Link al documento pubblicato nel sito istituzionale», «Graduatoria dei candidati (Nominativi e punteggi)»/«Link al documento pubblicato nel sito istituzionale». Ciò anche se nello schema è contenuta la perifrasi «ove la specifica disciplina dispone la pubblicazione», in quanto l’art. 19 è la disposizione di riferimento a livello nazionale che prevede unicamente che «Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione , nonché i criteri di valutazione della Commissione (le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori)». Indicare, quindi la pubblicazione di ulteriori informazioni o la sussistenza di discipline diverse può indurre le pp.aa. ad assumere iniziative non conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Al riguardo, è utile evidenziare, quanto rappresentato dal Garante al Parlamento – proprio con riferimento al bilanciamento operato dal legislatore tra concorrenti valori costituzionalmente rilevanti nel sistema normativo che regola la pubblicità delle procedure di reclutamento del personale pubblico e, in particolare, ai rischi per gli interessati in caso di diffusione online dei dati relativi ad esempio agli idonei non vincitori (o nel caso in esame delle dirigenza sanitaria ai candidati dichiarati non vincitori perché non hanno superato la selezione) – laddove ha chiarito nello specifico che «la partecipazione a una selezione concorsuale (e il relativo esito), eventualmente anche in costanza di altro rapporto di lavoro, costituisce un dato che merita adeguata protezione (anche ai fini di cui agli artt. 8 St. lav. e 10 d. lgs. n. 276/2003), secondo modalità che possano coniugare, in maniera equilibrata, il principio di trasparenza amministrativa e il diritto alla protezione dei dati personali» (v. Memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali sul disegno di legge di bilancio 2020 commissione 5°, Bilancio, del Senato della Repubblica, del 12/11/2019, in www.gpdp.it, doc. web n. 9184376, par. 4). Ciò specie in presenza dell’indicizzazione e riutilizzabilità dei dati e, in generale, in ragione dei rischi connessi alla maggiore esposizione delle informazioni sul web (cfr., fra i tanti, provv. n. 588 del 26/9/2024, ivi, doc. web n. 10076453).

Del resto, come chiarito dal Garante, proprio in merito alla pubblicazione di atti e documenti da parte di amministrazioni riferiti a procedure concorsuali e selettive, nel quadro di derivazione europea della disciplina di protezione dei dati, nella prospettiva della certezza del diritto, nonché del principio di non discriminazione, non sono consentiti livelli differenziati di tutela della protezione dei dati personali – né su base territoriale né a livello di singola amministrazione – specie quando, come nel caso di cui trattasi, la materia sia già stata oggetto di bilanciamento e regolazione dal legislatore con disposizioni uniformi a livello nazionale (provv. n. 235 dell’11/4/2024, doc. web n. 10019523; Corte Cost. sent. n. 271 del 23/6/2005 e sent. n. 69 del 23/4/2024. Cfr. anche provv. n. 273 del 22/7/2021; doc. web n. 9683814).

Si ritiene pertanto necessario modificare le indicazioni contenute nello schema eliminando l’indicazione riguardante la pubblicazione di dati e documenti non previsti dall’art. 19 del d. lgs. n. 33/2013;

CONSIDERATO che risulta inoltre opportuno valutare anche alcune modifiche relative al drafting o alla semplificazione degli adempimenti come di seguito specificato:

V. schema standard di pubblicazione dedicato all’art. 14.

Nella parte intitolata «Schemi di pubblicazione», a pag. 4 è indicata la necessità di pubblicare «in conformità e dopo aver visionato le indicazioni contenute nel documento [di ANAC] “Istruzioni operative elaborate ai sensi dell’art. 48, co. 4, lett. b) del d.lgs. 33/2013” (allegato n. 4 alla delibera n. 495 del 25 settembre 2024)». Al riguardo, considerando che l’art. 14 prevede la pubblicazione di numerosi dati personali riferiti a «titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali», si suggerisce di richiamare anche la possibilità di consultare il provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15/5/2014 recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», pubblicato in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436 (e successivi aggiornamenti), che contiene specifiche indicazioni al riguardo; 

RITENUTO, pertanto, necessario che gli schemi standard di pubblicazione dell’ANAC in esame vengano modificati alla luce delle osservazioni sopra riportate, al fine di consentire che i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione online per finalità di trasparenza mettano in atto comportamenti conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali; 

RITENUTO, in particolare, necessario apportare le seguenti modifiche:

I. allo schema standard di pubblicazione dedicato all’art. 14, nella parte intitolata «Coniuge non separato e parenti entro il secondo grado del titolare dell’incarico Art. 14, co. 2» riguardante la «Dichiarazione da parte del titolare sul mancato consenso alla pubblicazione della dichiarazione reddituale, patrimoniale e relativa alla variazione del coniuge non separato o del parente entro il secondo grado», a pag. 14, va omessa la specificazione del “grado di parentela”;

II. allo schema standard di pubblicazione dedicato all’art. 15-ter nella parte riguardante «Tecnici e altri soggetti qualificati e coadiutori Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata (ANBSC)», dello schema di modello alle pagg. 3-4, va omessa la specificazione riguardante l’obbligo di pubblicare «Tipologia incarico/Oggetto dell’incarico» e «Provvedimento di nomina/Link al documento pubblicato nel sito istituzionale dell’ANBSC»;

III. allo schema standard di pubblicazione dedicato all’art. 41 nella parte intitolata «Schemi di pubblicazione», a pag. 7, e nella parte intitolata «b) Schema di pubblicazione sugli incarichi dirigenziali (art. 14, co. 1-bis e 41, co. 2 e 3) per la dirigenza sanitaria», a pag. 9, va omessa l’indicazione per la quale, in relazione alla dirigenza sanitaria, sono applicabili gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del d. lgs. n. 33/2013, e inserito il riferimento all’art. 15 del d. lgs. n. 33/2013, richiamato dall’art. 41, comma 3, del medesimo decreto. In alternativa, considerando anche la circostanza indicata a pag. 9, laddove si rappresenta che «per i dirigenti sanitari di cui all’articolo 41, comma 2, l’applicazione degli obblighi dell’art. 14 – eccetto il co. 1-ter – è sospesa, nelle more dell’adozione del Regolamento di cui all’art. 1, co. 7, d.l. 162/2019»)», si chiede di valutare la possibilità di sospendere, allo stato degli atti, temporaneamente, l’iter di approvazione dello schema di modello riguardante l’art. 41, in attesa della citata revisione legislativa;

IV. allo schema standard di pubblicazione dedicato all’art. 41 nella parte intitolata «a) Schema di pubblicazione sulle procedure di conferimento degli incarichi dirigenza sanitaria (art. 41, co. 2)» laddove si fa riferimento alle «Procedure di conferimento incarichi dirigenza sanitaria (art. 41, co. 2)», a pag. 8, va omessa l’indicazione per la quale devono essere pubblicati dati e informazioni non previsti dall’art. 19 del d. lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza dei concorsi pubblici e, precisamente, le voci riguardanti i «Nominativi della terna/rosa dei candidati»/«Elenco dei nominativi dei candidati», CV dei candidati con «Link al documento CV pubblicato nel sito istituzionale»; «Provvedimento di […] revoca»/«Dati essenziali del provvedimento (Nominativo, data/n. protocollo/forma dell’atto, durata incarico espresso in anni e mesi) e Link al documento pubblicato nel sito istituzionale», «Graduatoria dei candidati (Nominativi e punteggi)»/«Link al documento pubblicato nel sito istituzionale»;

RITENUTO, in ogni caso, opportuno che ANAC preveda un periodo transitorio per consentire alle pp.aa. e agli altri soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza previsti dal d. lgs. n. 33/2013 di uniformarsi progressivamente e gradualmente alle nuove modalità di pubblicazione sui siti web istituzionali tramite gli schemi standard di pubblicazione, anche considerando le responsabilità previste dagli artt. 46 ss. del d. lgs. n. 33/2013;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE 

ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. c) e 58, par. 3, lett. b), del RGPD, esprime parere favorevole sui sei schemi standard di pubblicazione predisposti da ANAC – riguardanti gli artt. 14, 15-bis, 15-ter, 33, 37 e 41 del d. lgs. n. 33/2013 – ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 3, del d. lgs. n. 33/2013 

con le seguenti condizioni:

I. allo schema standard di pubblicazione dedicato all’art. 14, nella parte intitolata «Coniuge non separato e parenti entro il secondo grado del titolare dell’incarico Art. 14, co. 2» riguardante la «Dichiarazione da parte del titolare sul mancato consenso alla pubblicazione della dichiarazione reddituale, patrimoniale e relativa alla variazione del coniuge non separato o del parente entro il secondo grado», a pag. 14, sia omessa la specificazione del “grado di parentela”;

II. allo schema standard di pubblicazione dedicato all’art. 15-ter nella parte riguardante «Tecnici e altri soggetti qualificati e coadiutori Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata (ANBSC)», dello schema di modello alle pagg. 3-4, sia omessa la specificazione riguardante l’obbligo di pubblicare «Tipologia incarico/Oggetto dell’incarico» e «Provvedimento di nomina/Link al documento pubblicato nel sito istituzionale dell’ANBSC»;

III. allo schema standard di pubblicazione dedicato all’art. 41 nella parte intitolata «Schemi di pubblicazione», a pag. 7, e nella parte intitolata «b) Schema di pubblicazione sugli incarichi dirigenziali (art. 14, co. 1-bis e 41, co. 2 e 3) per la dirigenza sanitaria», a pag. 9, sia omessa l’indicazione per la quale, in relazione alla dirigenza sanitaria, sono applicabili gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del d. lgs. n. 33/2013, e sia inserito il riferimento all’art. 15 del d. lgs. n. 33/2013, richiamato dall’art. 41, comma 3, del medesimo decreto. In alternativa, considerando anche la circostanza indicata a pag. 9, laddove si rappresenta che «per i dirigenti sanitari di cui all’articolo 41, comma 2, l’applicazione degli obblighi dell’art. 14 – eccetto il co. 1-ter – è sospesa, nelle more dell’adozione del Regolamento di cui all’art. 1, co. 7, d.l. 162/2019»)», si chiede di valutare la possibilità di sospendere, allo stato degli atti, temporaneamente, l’iter di approvazione dello schema di modello riguardante l’art. 41, in attesa della citata revisione legislativa;

IV. allo schema standard di pubblicazione dedicato all’art. 41 nella parte intitolata «a) Schema di pubblicazione sulle procedure di conferimento degli incarichi dirigenza sanitaria (art. 41, co. 2)» laddove si fa riferimento alle «Procedure di conferimento incarichi dirigenza sanitaria (art. 41, co. 2)», a pag. 8, sia omessa l’indicazione per la quale devono essere pubblicati dati e informazioni non previsti dall’art. 19 del d. lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza dei concorsi pubblici e, precisamente, le voci riguardanti i «Nominativi della terna/rosa dei candidati»/«Elenco dei nominativi dei candidati», CV dei candidati con «Link al documento CV pubblicato nel sito istituzionale»; «Provvedimento di […] revoca»/«Dati essenziali del provvedimento (Nominativo, data/n. protocollo/forma dell’atto, durata incarico espresso in anni e mesi) e Link al documento pubblicato nel sito istituzionale», «Graduatoria dei candidati (Nominativi e punteggi)»/«Link al documento pubblicato nel sito istituzionale»; 

e con le seguenti osservazioni:

I. allo schema standard di pubblicazione dedicato all’art. 14, nella parte intitolata «Schemi di pubblicazione», a pag. 4 è indicata la necessità di pubblicare «in conformità e dopo aver visionato le indicazioni contenute nel documento [di ANAC] “Istruzioni operative elaborate ai sensi dell’art. 48, co. 4, lett. b) del d.lgs. 33/2013” (allegato n. 4 alla delibera n. 495 del 25 settembre 2024)». Al riguardo, considerando che l’art. 14 prevede la pubblicazione di numerosi dati personali riferiti a «titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali», si suggerisce di richiamare anche la possibilità di consultare il provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15/5/2014 recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», pubblicato in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436 (e successivi aggiornamenti), che contiene specifiche indicazioni al riguardo;

II. si ritiene, inoltre, opportuno che sia previsto da parte di ANAC un periodo transitorio per consentire alle pp.aa. e agli altri soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza previsti dal d. lgs. n. 33/2013 di uniformarsi progressivamente e gradualmente alle nuove modalità di pubblicazione sui siti web istituzionali tramite gli schemi standard di pubblicazione, anche considerando le responsabilità previste dagli artt. 46 ss. del d. lgs. n. 33/2013. 

Roma, 10 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Filippi