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Provvedimento del 1° ottobre 2025 [10174146]

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PROVVEDIMENTO DEL 23 OTTOBRE 2025

Comunicato stampa del 1° ottobre 2025

[doc. web n. 10174146]

Provvedimento del 1° ottobre 2025

Registro dei provvedimenti
n. 573 del 1° ottobre 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato Regolamento (di seguito “Codice”);

CONSIDERATI i recenti e gravissimi fatti di cronaca che hanno comportato la violazione della riservatezza di soggetti privati a causa dell’illecita estrazione di filmati dai sistemi privati di videosorveglianza che sarebbero stati poi indebitamente diffusi sulla rete internet (provv. del Garante n. 477 del 16 agosto 2025, doc. web n. 10158795);

RILEVATO che il sito internet CamHub (di seguito “CamHub” o “Servizio”) risulta essere stato al centro delle notizie correlate ai predetti eventi;  

RILEVATO che CamHub, apparentemente riconducibile alla società ICF Technology, inc. 800 Stewart St Seattle, WA 98101 (di seguito “Società”), fornisce agli utenti un servizio di video streaming di contenuti sessualmente espliciti;

PRESO ATTO che il sito CamHub, accessibile alla pagina  https://www.camhub.com/, allo stato risulta momentaneamente non fruibile, riportando sulla sua home page la seguente dicitura: “[…] Stiamo lavorando per risolvere il problema ora. Per favore riprova”. Per l’effetto allo stato risulta inibita la possibilità di iscriversi al sito stesso e usufruire del Servizio;

RILEVATO altresì che, nonostante la momentanea non fruibilità del sito, risulta accessibile, tra le altre, la pagina recante “termini e condizioni” del Servizio stesso https://cbdisclosures.com/cam?site=camhub.com#terms-and-conditions (la medesima pagina rimanda anche ad una Privacy Notice);

PRESO ATTO che CamHub si definisce, nel predetto documento, come un “servizio informatico interattivo”, gratuito e a pagamento, che consentirebbe esclusivamente ai propri fornitori (performer) di caricare sul proprio sito contenuti (immagini, video, suono, testo, e-mail o qualsiasi altro tipo di file o media) visibili pubblicamente che CamHub dichiara di verificare preventivamente. I contenuti di cui trattasi sono descritti come sessualmente espliciti, offensivi o discutibili e possono essere visionati anche all’interno di specifiche “chat room” e contenere immagini in tempo reale. Il successivo punto I del documento termini e condizioni elenca tutte le condotte vietate;

PRESO ATTO che CamHub declina ogni responsabilità in ordine ai contenuti pubblicati indicando in particolare che “You understand you must evaluate and bear the risk associated with any reliance on the accuracy, completeness, or usefulness of any Content contained on our website. You agree and acknowledge neither we nor any of our Related Entities shall assume or have any liability for any action or inaction with respect to Content or Content changes on our website” offrendo specifici mezzi di reclamo rispetto ai contenuti diffusi;

RILEVATO che nell’ambito dell’attività istruttoria svolta in relazione al citato provvedimento del 16 agosto u.s., si è appreso di possibili attività illecite di CamHub, ultronee e differenti rispetto a quelle indicate nella documentazione sopra richiamata, che potrebbero essere la ragione della momentanea non fruibilità del sito e che potrebbero, in particolare, includere la raccolta di videocamere, telecamere o “IP cam”, localizzate nel territorio italiano, non protette e liberamente accessibili da chiunque (es. telecamere di sorveglianza domestiche);

CONSIDERATO che la raccolta e la successiva diffusione delle immagini tratte dalle IP cam non protette e liberamente accessibili da chiunque, posizionate in luoghi privati all’interno del territorio italiano, rende visibili, da remoto, luoghi e spazi privati nonché le attività e i momenti di vita di persone fisiche, determinando la lesione della riservatezza delle persone ritratte e l’esposizione di dati personali, ivi incluse le categorie particolari di dati personali di cui, rispettivamente, agli artt. 4, n. 1 e 9 del Regolamento;

RILEVATO che, conseguentemente, il sito realizzerebbe un trattamento di dati personali mediante la raccolta e la diffusione delle predette immagini rese accessibili (art. 4, n. 2 del Regolamento);

RITENUTO che CamHub deve in tal caso essere considerato titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 7, del Regolamento e che il medesimo Regolamento trova applicazione ai trattamenti di dati personali svolti del sito in forza del disposto di cui all’art. 3, par. 2 del Regolamento;

RILEVATA l’assenza di misure tecniche e organizzative adeguate volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e impedire la raccolta e la diffusione di immagini tratte dalle IP cam non protette e liberamente accessibili da chiunque posizionate in luoghi privati all’interno del territorio italiano, senza il consenso degli interessati (artt. 5, 6, 9, 25 e 32 del Regolamento);

CONSIDERATO che tali eventuali operazioni di trattamento non troverebbero fondamento in nessuna delle condizioni di liceità di cui agli artt. 6 e 9 del Regolamento;

RILEVATA la natura particolarmente sensibile delle immagini di cui trattasi, tali da ingenerare elevati rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone riprese, con particolare riferimento alla violazione della loro riservatezza e dignità (art. 8 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535; art. 7 Carta Dei Diritti Fondamentali Dell’unione Europea; art. 2 Cost.);

RAVVISATA, pertanto, in vista di una possibile ripresa del Servizio, la necessità di rivolgere, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento, un avvertimento sul fatto che l’ulteriore svolgimento dei predetti trattamenti dei dati personali può verosimilmente determinare la violazione dell’art. 5 del Regolamento, nonché gli artt.  6, 9, 25 e 32 del medesimo Regolamento;

RISERVATA ogni ulteriore attività che si renderà necessaria, ivi inclusa l’adozione di ogni provvedimento;

RITENUTO, in base a quanto sopra descritto, che ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, il quale prevede che «nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno»;

RITENUTO opportuno disporre, ai sensi dall’art. 154-bis, comma 3, del Codice, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità;

VISTA la documentazione in atti;

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento e dell’art. 154, comma 1, lett. a), del Codice, avverte la società ICF Technology, Inc., con sede in 800 Stewart St, Seattle, WA 98101, in vista di una possibile ripresa del Servizio, che la raccolta e la successiva diffusione tramite il sito Camhub.com dei dati personali contenuti nei video estratti delle IP cam non protette e liberamente accessibili da chiunque posizionate in luoghi privati all’interno del territorio italiano, nonché l’assenza di adeguate misure di sicurezza, costituisce un trattamento di dati personali che può verosimilmente violare l’art. 5 del Regolamento, nonché gli artt. 6, 9, 25 e 32 del medesimo Regolamento;

b) ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità;

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

In Roma, 1° ottobre 2025

IL PRESIDENTE
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