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Parere su uno schema di decreto, avente natura regolamentare, in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo - 25 settembre 2025 [10184268]

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[doc. web n. 10184268]

Parere su uno schema di decreto, avente natura regolamentare, in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo - 25 settembre 2025

Registro dei provvedimenti
n. 525 del 25 settembre 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l’avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, paragrafo 4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Agostino Ghiglia;

PREMESSO

Il Gabinetto del Ministro per lo sport e i giovani ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto, avente natura regolamentare, di carattere attuativo e integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 del 2021, in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

In attuazione dell’articolo 12 del suddetto decreto legislativo, il provvedimento disciplina le procedure e i requisiti per l’accesso alla professione di agente sportivo, nonché le modalità di gestione del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi.

Per completare il processo di riordino dell’ordinamento sportivo avviato con la legge 8 agosto 2019, n. 86 recante “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”, il legislatore delegato è stato chiamato – in attuazione dell’articolo 6 della legge- a disciplinare i rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e l’accesso alla professione di agente sportivo, al fine di “garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell’attività degli agenti sportivi”.

Nell’esercizio della delega legislativa, con il decreto legislativo n. 37 del 2021, sono state disciplinate le modalità di accesso, di iscrizione al registro nazionale degli agenti sportivi, le incompatibilità e il conflitto d’interessi, gli obblighi da osservare nell’esercizio dell’attività, rinviando per l’attuazione e l’integrazione delle disposizioni in esse contenute a un decreto di natura regolamentare, da emanarsi ai sensi dell’articolo 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo, che rappresenta appunto l’oggetto del presente parere.

RILEVATO

Lo schema di regolamento si compone di diciassette articoli, il primo dei quali recante la disciplina del Registro Nazionale (unico) degli Agenti Sportivi (istituito ai sensi dell'art. 1 comma 373 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dell'art. 1 del d.P.C.M. del 23 marzo 2018 e ss.mm.ii), la cui iscrizione costituisce condizione necessaria per l'esercizio della professione di agente in Italia. Il registro si articola in tre sezioni (“agenti sportivi”, “società di agenti sportivi”, “agenti sportivi stabiliti”) e contiene, altresì, l’elenco degli “agenti sportivi domiciliati”, nonché un’area destinata a raccogliere i contratti di mandato che i singoli agenti sono tenuti a depositare presso le Federazioni di competenza.

L’articolo 2 prevede poi che il Registro Nazionale sia tenuto presso il CONI, che lo gestisce attraverso un sistema informatico centralizzato, nel quale vengono raccolte e conservate tutte le informazioni sugli agenti, al fine di garantire -come indicato nella relazione illustrativa- la “semplificazione e razionalizzazione dei flussi informativi”.

Tale sistema informatico, ai sensi del secondo comma dell’articolo, deve essere realizzato in modo da consentirne la consultazione, ciascuno per la parte di competenza, alle Federazioni Sportive Nazionali, affinché si possa verificare la sussistenza dei requisiti previsti in capo agli agenti e di depositare i contratti di mandato sportivo. In particolare viene ammessa la consultazione: dell’elenco dei candidati risultati idonei alla prova generale al fine di attestare il requisito soggettivo per l’ammissione alla prova speciale; della documentazione depositata da coloro che domandino l’iscrizione, ai fini del rilascio di particolari certificazioni (v. art. 3 e 4), dei contratti di mandato sportivo.

Il sistema è altresì realizzato e gestito al fine di consentire l’accesso al pubblico (relativamente alle “sezioni” e all’”elenco”) e al Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (commi 3 e 4).

Il comma 7 disciplina il trattamento dei dati personali presenti nel sistema informatico, designando il CONI quale titolare e il soggetto gestore quale responsabile del trattamento.

L’articolo 3 disciplina l’iscrizione nella sezione “agenti sportivi”, delinandone i requisiti, tra i quali il superamento di una prova d’esame, l’avere stipulato una polizza di rischio professionale e l'assenza di situazioni di incompatibilità o conflitto d'interessi descritte all’articolo 6 del citato d.lgs. n. 37 del 2021.

La norma, infine, descrive le procedure di gestione della domanda di iscrizione mediante il sistema informatico centrale da parte delle Federazioni e del CONI, il quale provvede all’iscrizione (comma 3).

L’articolo 4, nel premettere che l’attività di agente può essere svolta unicamente da persone fisiche che abbiano ottenuto il titolo abilitativo, precisa che la domanda di iscrizione nell’apposita sezione “società di agenti sportivi” deve essere presentata da un agente sportivo socio munito di legale rappresentanza e già iscritto. Anche qui la norma descrive le procedure di gestione della domanda di iscrizione mediante il sistema informatico centrale da parte delle Federazioni e del CONI.

L’articolo 5 prevede, inoltre, che i cittadini dell’Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, possano svolgere la propria attività di agente sportivo in Italia solo a seguito del riconoscimento della qualifica per lo svolgimento della professione conseguita nello Stato di appartenenza.

Anche con riferimento all’iscrizione alla Sezione “agenti sportivi stabiliti” sono previste procedure di gestione mediante il sistema informatico centrale da parte della Federazione e del CONI (commi da 5 a 10).

L’articolo 6 disciplina le modalità di rinnovo dell’iscrizione al Registro, mentre l’articolo 7 prevede che la cancellazione sia disposta con provvedimento della Commissione Agenti Sportivi e possa avvenire, oltre che su richiesta dell’interessato e al venir meno dei requisiti necessari per l’iscrizione, anche “per l’insorgere di una situazione di incompatibilità o di conflitto di interesse o di una delle cause previste dal Codice etico” (lett. c)).

Ai sensi degli articoli 8 e 9, gli agenti sportivi sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa e a effettuare corsi di aggiornamenti professionali. Gli articoli 10 e 12 disciplinano, invece, le prove previste per l’esame di abilitazione, necessarie per l’accertamento dell’idoneità all’iscrizione al Registro Nazionale.

All’articolo 13 viene definita la struttura della nuova “Commissione Agenti Sportivi”, nominata dalla Giunta Nazionale del CONI e composta da esperti in materie giuridico-sportive e di comprovata esperienza, i quali non debbano versare in situazione di conflitto d’interessi.

Tra le funzioni di maggiore interesse della Commissione, l’articolo 14 annovera anche la deliberazione circa l'iscrizione nelle sezioni del Registro Nazionale (lett. a), la gestione della procedura relativa alla prova generale per l’abilitazione (lett. b e c) e della cancellazione dal Registro Nazionale (lett. e). Si prevede, inoltre, che la Commissione possa disporre accertamenti, laddove lo ritenga opportuno, anche invitando l’agente sportivo o la società attraverso cui esercita l’attività a produrre idonea documentazione comprovante le dichiarazioni rese al momento dell’iscrizione nel Registro (lett. g)) adottando, qualora necessario, provvedimenti sanzionatori. Spetta altresì alla Commissione intrattenere rapporti consultivi con le associazioni di categoria degli agenti sportivi, costituite in apposito tavolo consultivo che si occupi della predisposizione di Codice etico.

L’articolo 15 prevede la possibilità di esercitare la professione di agente sportivo in Italia su base temporanea e occasionale per gli agenti sportivi che provengano da Paesi esterni all'Unione Europea e operino in Italia non stabilmente. Lo svolgimento dell’attività è subordinato alla presentazione della domanda di iscrizione al Registro Nazionale – elenco “agenti sportivi domiciliati” e all’attestazione di avvenuta domiciliazione del richiedente presso un agente sportivo iscritto al Registro Nazionale sezione “agenti sportivi”, ovvero sezione “agenti sportivi stabiliti”.

L’articolo 16 reca il regime sanzionatorio applicabile nei confronti degli agenti sportivi iscritti nel Registro Nazionale e di coloro i quali, in violazione delle disposizioni previste all’articolo 4, comma 1 del d.lgs. n. 37 del 2021, abbiano svolto attività di agente sportivo senza essere iscritti al Registro Nazionale, anche per effetto di cancellazione o mancato rinnovo dell’iscrizione.

RITENUTO

L’odierno schema di regolamento non presenta significative criticità sotto il profilo della protezione dei dati, pur meritando alcune integrazioni tese ad adeguare maggiormente il testo ad esigenza di determinatezza e certezza normativa.

In particolare, all’articolo 1, comma 4, si precisa che il Registro raccoglie, in apposita area, i contratti di mandato sportivo depositati presso le rispettive Federazioni, nel cui ambito sono istituiti i relativi registri, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del d.lgs. 37 del 2021. E’ dunque opportuno chiarire il rapporto tra tali registri e la specifica sezione del Registro nazionale, con le conseguenti implicazioni in ordine alla titolarità del relativo trattamento.  

Per altro verso, l’articolo 2, comma 3, nella parte in cui disciplina la messa a disposizione del pubblico delle funzioni per la consultazione delle Sezioni e dell’elenco del Registro Nazionale riferiti ad agenti sportivi, società di agenti sportivi e agenti sportivi stabiliti (nelle loro rispettive Sezioni), non indica esplicitamente le tipologie di dati personali suscettibili di trattamento nell’ambito del medesimo Registro.

Per garantire piena conformità al principio di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento), l’articolo 2, comma 3, dello schema di regolamento andrebbe integrato con l’indicazione delle tipologie di dati personali oggetto di diffusione, da individuarsi nel rispetto del principio di minimizzazione di cui alla lettera c) del medesimo articolo 5.

La previsione – di cui all’articolo 2, comma 4 - che legittima l’accesso, da parte del Dipartimento per lo sport, al sistema informatico centrale attraverso il quale viene gestito il Registro dovrebbe, per altro verso, essere integrata con riferimento alla tipologia dei dati personali suscettibili di consultazione (ad esempio, informazioni sugli agenti, sul possesso dei requisiti richiesti, sulle eventuali cause di cancellazione, o anche sui contratti da questi stipulati) e alla finalità sottesavi.

Nel rispetto dei principi di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. e) e f) del Regolamento), l’articolato andrebbe peraltro integrato con la disciplina (nella stessa norma regolamentare o, eventualmente, in atto subordinato cui il provvedimento rinvii) dei tempi di conservazione dei dati personali e delle misure tecniche e organizzative riferite al Registro Nazionale e al sistema informatico attraverso cui esso è gestito.

IL GARANTE

ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di regolamento con le condizioni, esposte nel “Ritenuto”, relative all’esigenza di integrare:

- il comma 4 dell’articolo 1, precisando il rapporto tra i registri dei contratti di mandato istituiti presso le Federazioni, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del d.lgs. 37 del 2021 e la specifica sezione del Registro nazionale, con le conseguenti implicazioni in ordine alla titolarità del relativo trattamento;

- il comma 3 dell’articolo 2, con l’indicazione della tipologia di dati personali oggetto di diffusione;

- il comma 4 dell’articolo 2, indicando le tipologie di dati suscettibili di trattamento da parte del Dipartimento per lo sport, con le relative finalità;

- l’articolato, con la previsione – nel provvedimento, o in atto subordinato cui esso rinvii – dei tempi di conservazione dei dati personali e delle misure tecniche e organizzative riferite al Registro Nazionale e al sistema informatico attraverso cui esso è gestito (art. 5, par. 1, lett. e) e f), del Regolamento).

Roma, 25 settembre 2025

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia 

IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza