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Provvedimento del 25 settembre 2025 [10188249]

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[doc. web n. 10188249]

Provvedimento del 25 settembre 2025*
*Il giudizio di opposizione contro il provvedimento è pendente

Registro dei provvedimenti
n. 567 del 25 setttembre 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, al Garante in data 4 luglio 2024 con il quale XX, XX, XX, XX, XX e XX, nell’interesse della XX, XX e XX, nell’interesse della XX, rappresentati dall’avvocato XX, hanno lamentato l’indebita acquisizione e divulgazione di dati che li riguardano contenuti all’interno di un servizio dal titolo “Gioventù Meloniana: inchiesta sui giovani di F.d.I.”, realizzato dalla testata telematica “Fanpage.it”, edita da Ciao People S.r.l., e poi diffuso dalla medesima nel proprio sito web e dall’emittente La7 S.p.A. nell’ambito del programma “Piazza Pulita” nella puntata del 13 giugno 2024; gli interessati hanno altresì lamentato la divulgazione di immagini comunque riferite al medesimo evento (denominato “Cabiria”) contenute all’interno di un secondo video – dal titolo “Insulti antisemiti e razzisti: la seconda puntata dell'inchiesta su Gioventù Nazionale” – trasmesso nel corso di un evento organizzato da Fanpage al “Monk club” di Roma il 26 giugno 2024 e disponibile anche nel sito web della testata, nonché sulla pagina Youtube e sugli altri canali di Ciao People S.r.l. ed hanno chiesto la rimozione dei frammenti selezionati ed individuati nel reclamo evidenziando il pregiudizio alla propria reputazione e alla propria dignità personale derivante dalla diffusione di tali contenuti;

CONSIDERATO che i reclamanti hanno, in particolare, rappresentato che:

- il primo servizio “attraverso una maliziosa opera di montaggio e collegamento di estratti video di momenti diversi, ha inteso accreditare la tesi che i ragazzi del movimento Gioventù Nazionale siano soggetti a comportamenti socialmente riprovevoli e a intemperanze verbali, così da mostrarli in chiave totalmente negativa al pubblico”;

- nel corso del servizio sono state trasmesse immagini di un evento privato tenutosi dal giorno 19 aprile al giorno 21 aprile 2024 all’interno di un’abitazione privata di proprietà del sig. XX che lo aveva concesso in comodato al sig. XX al fine di consentire il soggiorno, durante il week-end, di alcuni ragazzi accomunati da rapporti di amicizia maturata anche nel contesto della militanza politica nel movimento Gioventù Nazionale;

l’invito a prendere parte a questo raduno di ragazzi – denominato “Cabiria” – è circolato solo in una cerchia ristretta di giovani che condividevano le medesime amicizie e frequentazioni e una delle promotrici, XX, ha esteso l’invito anche alla giornalista signora XX, conosciuta con le false generalità di XX, apprezzandone la disponibilità e la comunità di intenti che sino a quel momento le aveva dimostrato e che era invece funzionale al completamento del reportage che stava curando per Fanpage.it;

in data 26 giugno 2024, al “Monk club” di Roma, la stessa Fanpage.it ha organizzato un evento pubblico, ripreso in streaming su tutti i canali social della testata e accompagnato da un dibattito con vari giornalisti intervenuti, durante il quale è stata trasmessa la seconda parte dell’inchiesta suddetta in cui risultano nuovamente riprodotte immagini afferenti alla riunione citata;

la signora XX ha omesso di rivelare sia la “propria identità” che le “finalità della raccolta”, in violazione dell’art. 2, comma 1, del Codice deontologico, entrando così in contrasto con il divieto di “artifici”, previsto da tale articolo, posto che, nel caso in esame, non possono ritenersi sussistenti i presupposti cui la norma collega la possibilità per il giornalista di agire senza svelare la propria identità;

proprio sulla base di tale falsa rappresentazione, portata avanti nel corso di svariati mesi, la signora XX non solo ha avuto accesso a tutti gli eventi, le manifestazioni e le attività organizzate dal movimento Gioventù Nazionale nel contesto di luoghi pubblici o aperti al pubblico, ma ha potuto partecipare alla riunione privata svoltasi dal 19 al 21 aprile 2024 cui non sarebbe stata invitata se ne fossero state conosciute le reali intenzioni e la reale identità;

le informazioni diffuse non possono ritenersi rispondenti all’interesse pubblico tenuto conto del fatto che si è trattato di un evento privato, avvenuto in un luogo altrettanto privato e che ha riguardato persone non note;

il servizio – con particolare riguardo alla parte di filmato inclusa tra il minuto XX e il minuto XX – viola i diritti costituzionali alla libertà di domicilio e alla segretezza delle comunicazioni ivi svoltesi, ponendosi in contrasto con il principio di essenzialità dell’informazione di cui all’art. 137, commi 1 e 3, del Codice della protezione dei dati personali, nonché con gli artt. 5, comma 1, e 6, comma 1, delle Regole deontologiche;

il semplice oscuramento del volto dei partecipanti alla riunione (peraltro non di tutti) non impedisce né il riconoscimento del luogo, né esclude la possibilità di risalire ai suoi proprietari o ai partecipanti alla riunione, tenuto conto che sono le modalità intrusive utilizzate a rendere illecita la raccolta dei dati;

nel caso di specie vi è stata una violazione della libertà di domicilio, tutelata dall’art. 14 della Costituzione, posto che la manipolazione informativa posta in essere a monte dalla giornalista ha inficiato la libertà della scelta effettuata da coloro che l’hanno ammessa alla riunione, violando altresì la libertà delle comunicazioni tutelata dall’art. 15 della Costituzione ed inficiando a monte il diritto dei presenti di scegliere se e a chi manifestare liberamente il proprio pensiero;

occorre inoltre tenere in considerazione la specifica tutela prevista a favore di soggetti minori di età presenti al raduno e che possono essere profondamente turbati dall’evento in questione, anche a prescindere dal fatto di essere stati riconosciuti, “essendo sufficiente il sentimento della fiducia tradita, della violenza, della manipolazione, dell’insicurezza conseguente rispetto alle proprie relazioni future con altri soggetti”.

VISTA la nota del 18 luglio 2024 con la quale l’Autorità ha chiesto ai titolari del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste dei reclamanti;

VISTA la nota del 6 settembre 2024 con la quale La7 S.p.A., rappresentata dagli avvocati XX e XX, ha rappresentato che:

- Gioventù Nazionale è un’organizzazione che raccoglie giovani (di età compresa tra i 14 e i 32 anni) vicini alle idee politiche della destra conservatrice, come emerge chiaramente dal testo dello Statuto che, all’articolo 1, recita “Gioventù Nazionale è l’organizzazione unica e ufficiale dei giovani che si riconoscono nelle finalità dell’associazione partitica Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale”;

- il collegamento tra Gioventù Nazionale e il partito politico Fratelli d’Italia non è solo ideologico, in quanto lo stesso Statuto prevede un coordinamento a più livelli tra i ruoli apicali nel movimento e le ripartizioni interne all’organizzazione di Fratelli d’Italia a livello provinciale, regionale e nazionale;

- tale stretto rapporto tra Gioventù Nazionale e l’attuale partito di maggioranza del Governo fa sì che vi sia un significativo interesse della collettività ad approfondire sia le dinamiche interne a tale movimento giovanile, sia i valori condivisi dai giovani che ne fanno parte;

-La7 S.p.A. ha trasmesso esclusivamente la prima parte dell’inchiesta della testata on line Fanpage e non può in alcun modo ritenersi responsabile per la successiva diffusione della seconda parte dell’inchiesta “Gioventù Meloniana” cui la Società è estranea;

- dalla visione della parte di servizio di Fanpage andata in onda su La7 il 13 giugno 2024 emerge la rilevante funzione informativa dello stesso, ovvero “documentare come tanto tra gli iscritti quanto tra i dirigenti di Gioventù Nazionale fossero diffusi atteggiamenti e opinioni ispirati all’ideologia nazi-fascista, razzista e più in generale anti-democratica che venivano accuratamente occultati e dissimulati quando il movimento “mostrava la sua faccia pubblica””;

- le immagini comprovano l’oggettiva difficoltà di documentare tali condotte posto che dalle stesse emerge come i militanti di Gioventù Nazionale “si preoccupassero, ad esempio in occasione del rito del presente, di sollecitare i giovani ad astenersi coram populo da saluti e di vietare ai partecipanti, “per la buona riuscita del concerto” tenutosi dentro la sede del partito a Colle Oppio, di fare foto e video”;

- pertanto la giornalista di Fanpage solo infiltrandosi in un circolo di Gioventù Nazionale ha potuto partecipare ad attività nelle quali i militanti del movimento davano libero sfogo alle proprie ideologie; ha, ad esempio, “potuto assistere a concerti tenuti dentro la sede del partito di Colle Oppio i cui partecipanti, forti del divieto imposto all’entrata di scattare fotografie e video, intonavano cori fascisti facendo il saluto romano; partecipare al cosiddetto “rito del presente” (nel quale si ricordano i “martiri” di estrema destra) constatando che gli organizzatori raccomandavano ai presenti di trattenersi dal fare il saluto romano davanti alle telecamere; documentare che i giovani del circolo pinciano di GN attaccavano adesivi per le strade di Roma dall’incontrovertibile contenuto “rigetta la modernità, abbraccia il fascismo”;

- tra gli eventi inclusi nel servizio c’è anche quello denominato “Cabiria”, svoltosi presso XX e che i reclamanti assumono essere un evento “privato” e, in particolare, di un “soggiorno durante il week-end di alcuni ragazzi accomunati da rapporti di amicizia maturata anche nel contesto della militanza politica nel movimento Gioventù Nazionale”, benchè il filmato documenti una realtà diversa, come emerge dalle “immagini che ritraggono diversi momenti di quotidianità di un ritrovo di giovani dalle connotazioni ben più vicine a un campo comunitario organizzato dal movimento giovanile”;

- gli stessi reclamanti indicano XX come “una delle promotrici” dell’evento e XX come il soggetto cui il proprietario aveva concesso in comodato XX, ovvero due esponenti di Gioventù Nazionale con ruoli direttivi che hanno avuto un ruolo propulsivo dell’iniziativa e vi hanno partecipato attivamente; si possono considerare, tra le altre, le immagini che ritraggono XX e XX accomodati ad un tavolo di rappresentanza allestito all’aperto con tanto di microfoni e striscioni oppure l’abbigliamento dei partecipanti al raduno che indossano maglie uguali con il logo Cabiria e la presenza di XX alle esercitazioni all’aperto di lotta greco romana;

come documentato dal servizio, nel corso dell’evento Cabiria i partecipanti, radunatisi all’aperto, hanno intonato cori fascisti, inneggiato ripetutamente a Benito Mussolini e intonato più volte lo slogan nazista “sieg heil”;

i reclamanti, pur ammettendo che si sia trattato di atteggiamenti riprovevoli, hanno poi minimizzato assumendo che si sia trattato di frammenti estrapolati e che siano state comunque espressioni di goliardia, benchè dalla visione del filmato sia possibile appurare che i comportamenti oggetto di ripresa costituiscono “allarmanti segnali di una devianza all’interno di Gioventù Nazionale posto che (…) confliggono con i principi democratici del nostro Paese e con gli stessi valori proclamati all’art. 1 dello Statuto di Gioventù Nazionale”;

ferma la rilevanza sociale dell’inchiesta, non vi è stata alcuna violazione della riservatezza dei reclamanti in quanto ne è stato garantito l’anonimato attraverso l’oscuramento del volto e della voce, con l’unica eccezione dei dirigenti di Gioventù Nazionale, in quanto persone maggiorenni note per il loro ruolo politico, ovvero XX e XX, che peraltro non figurano tra i reclamanti;

la conferma del corretto oscuramento può derivarsi anche dal fatto che i reclamanti hanno fatto un generico riferimento ai minuti della puntata in cui sono stati trasmessi gli estratti dell’inchiesta di Fanpage senza poter indicare gli specifici frame ove sarebbero ripresi;

si reputa che gli interessati non siano legittimati alla presentazione del reclamo non avendo dimostrato in alcun modo né la loro presenza nel luogo in cui si è svolto l’evento, né la loro visibilità all’interno del filmato; né i medesimi sono legittimati a lamentare la diffusione di riprese di interni e pertinenze del XX tenuto conto del fatto che, per ammissione degli stessi, “l’immobile non è di loro proprietà, né è stato loro concesso in comodato gratuito bensì a favore di un terzo che non figura tra i reclamanti e segnatamente XX, né è stato documentato alcuno stabile legame degli stessi con il XX tale da poterlo ritenere loro domicilio o privata dimora”;

le critiche mosse dagli interessati alle misure adottate dai titolari sono effettuate in termini generici proprio per l’impossibilità di negarne l’efficacia; analogamente deve dirsi con riguardo alle doglianze espresse relativamente alla asserita riconoscibilità dei luoghi in cui si è svolto l’evento, tenuto conto del fatto che in alcuna delle inquadrature, sia interne che esterne, sono stati ripresi elementi idonei ad identificare univocamente l’edificio che infatti i reclamanti non sono stati in grado di individuare in modo puntuale;

nel merito il trattamento effettuato è avvenuto nel legittimo perseguimento della finalità giornalistica tenendo conto che - con riguardo all’eccezione sollevata dai reclamanti in ordine al fatto che sarebbe stato violato l’art. 2 delle Regole deontologiche che prevede il divieto di utilizzo di artifici o raggiri nell’esercizio della professione - la scelta della giornalista di agire “sotto copertura” fosse l’unica risorsa rimasta per “catturare le immagini confluite nel servizio attestanti le inaccettabili condotte antidemocratiche, come del resto ammesso dalla stessa difesa dei reclamanti nel passaggio sopra citato (cfr. reclamo “…non sarebbe stata invitata se ne fossero state conosciute le reali intenzioni e la reale identità”)”;

la mistificazione dell’identità della giornalista era indispensabile per la realizzazione del servizio i cui contenuti si sono rivelati di rilevante interesse sociale; in caso contrario non avrebbe potuto documentare i fatti riportati nell’inchiesta e avrebbe corso un rischio per la propria incolumità;

il luogo in cui è avvenuto l’evento non è un’abitazione privata, come invece eccepito dai reclamanti, in quanto si tratta di una struttura ricettiva alla quale sono state anche effettuate recensioni da parte degli ospiti che vi hanno soggiornato, circostanza da cui deriva che il luogo raffigurato nel servizio non può ritenersi “domicilio”, nè “dimora privata” degli stessi, difettando il requisito della stabilità (cfr. Cassazione penale sez. un. - 23/03/2017, n. 31345), né evento privato);

per poter qualificare un luogo come domicilio è necessario dimostrare un rapporto continuativo tra la persona e il luogo, tale da far diventare il secondo un’estensione della prima con esclusione dei luoghi ove si svolgono occasionalmente atti della vita privata;

è di sicuro interesse pubblico il fatto che “un nutrito gruppo dell’organizzazione politica giovanile intimamente connessa al partito di maggioranza di Governo, coltivasse atteggiamenti e ideologie razziste e antidemocratiche e che la stessa Gioventù Nazionale avesse organizzato un raduno ove i giovani invitati - anche minorenni (!) - avevano cantato canzoni inneggianti a Mussolini e gridato ripetutamente in coro lo slogan nazista “sieg heil””;

il trattamento dei dati personali è avvenuto nel rispetto del criterio della stretta attinenza al tema oggetto dell’inchiesta, ovvero la presenza di comportamenti antidemocratici all’interno del movimento giovanile Gioventù Nazionale, e sono state mostrate soltanto immagini nelle quali i soggetti – resi irriconoscibili attraverso appositi oscuramenti del volto e della voce, con eccezione dei due dirigenti XX e XX che in ogni caso non sono tra i reclamanti – tenevano i comportamenti sopra descritti, senza lasciare trapelare altre informazioni che non fossero necessarie ai fini dell’inchiesta e che potessero far indirettamente identificare i partecipanti;

per le stesse ragioni sono da respingere le eccezioni sollevate dai reclamanti in ordine all’asserito trattamento di dati riferiti a soggetti minori di età posto che questi ultimi non appaiono visibili all’interno del filmato, né sono stati diffusi elementi sulla base dei quali poterli indirettamente identificare, dovendosi piuttosto riflettere circa l’opportunità educativa di far partecipare dei minorenni a raduni di questo tipo;

VISTA la comunicazione dell’11 settembre 2024 con la quale Ciao People S.r.l. ha dichiarato quanto segue:

di ritenere legittima la pubblicazione della video-inchiesta che, ad oggi, si compone di due video rispettivamente di XX minuti il primo “Gioventù Meloniana: inchiesta su giovani di FdI” e di XX minuti il secondo “Insulti antisemiti e razzisti: la seconda puntata dell'inchiesta su Gioventù Nazionale”;

la pubblicazione evidenzia l’esito di un’attività di inchiesta di particolare rilievo, che ha avuto risonanza mondiale, volta a rendere noto ciò che accade all'interno di Gioventù Nazionale, l'organizzazione giovanile del partito Fratelli d’Italia, mettendo in luce i riprovevoli richiami al fascismo, all’antisemitismo, al razzismo e le incitazioni all’odio e alla violenza da parte di numerosi membri di Gioventù Nazionale;

il servizio è stato realizzato mediante il montaggio di immagini, video e contenuti audio registrati e filmati dalla giornalista in molteplici situazioni, tra le quali anche quelle svoltesi in occasione di un evento tenutosi dal 19 al 21 aprile 2024 all’interno di XX;

il predetto servizio ha inteso evidenziare che gli iscritti a Gioventù Nazionale sono soliti tenere comportamenti socialmente riprovevoli e, in qualche misura, anche passibili di valutazione penale, ossia l’esaltazione del fascismo e del nazismo, l’inneggiamento all’antisemitismo ed al razzismo; l’organizzazione di natura politica Gioventù Nazionale, in occasione dei propri momenti di aggregazione, stimola e non censura in alcun modo questi comportamenti, facendo peraltro emergere una forte dissonanza tra l’atteggiamento pubblico e quello adottato all’interno di Gioventù Nazionale e del partito Fratelli d’Italia;

nelle occasioni “pubbliche” muta sensibilmente l’atteggiamento dei militanti che, consapevoli della gravità dei loro atteggiamenti, invitano gli altri membri a tenere un comportamento diverso davanti ai giornalisti che in alcune occasioni – quali, ad esempio, i concerti rock con gruppi di estrema destra (dal minuto XX, sempre nella Video-inchiesta prima parte) – vietano espressamente di realizzare foto e video per evitare che quel che accade diventi noto e documentato;

Ciao People pone un’attenzione massima con riguardo a qualsiasi contenuto che includa la presenza di soggetti minorenni ed ha precisato che i materiali dell'inchiesta erano, all’epoca del riscontro, conservati in maniera sicura all'interno degli archivi della Società e che, ad oggi, sono stati consegnati alla Procura di Roma;

le registrazioni non hanno per oggetto alcun momento privato, nessuna videoripresa è avvenuta, ad esempio, nelle camere, all’interno delle tende o nei luoghi e nei momenti caratterizzati da maggior riservatezza, essendosi limitate alle “situazioni di gruppo” e sono state effettuate per la maggior parte in luoghi esterni aperti al pubblico, come ad esempio i boschi;

l’evento svoltosi a XX non può essere ritenuto privato, come invece affermato dagli interessati, essendo un evento politico reso possibile da Gioventù Nazionale, aggiungendo che XX non può considerarsi un’abitazione privata, ma una sorta di agriturismo disponibile per soggiorni e per l’organizzazione di eventi;

per ottenere l’invito a partecipare all’evento, XX, “che fin dal primo contatto aveva dichiarato di essere giornalista e di voler collaborare con le testate del movimento, ha solo dovuto simulare di condividere i medesimi valori, passioni e ideali politici degli appartenenti alla stessa Gioventù Nazionale; la giornalista non è stata invitata a partecipare all’evento in quanto legata da legami amicali agli altri partecipanti, ma proprio in virtù della sua collaborazione come giornalista con Gioventù Nazionale e con la testata “affiliata” Nazione Futura”;

il campo comunitario denominato “Cabiria” nasceva dall’esigenza di organizzare momenti di confronto e dibattito tra giovani che condividevano i “medesimi ideali”, come  confermato dal fatto che all’evento hanno partecipato i giovani dei circoli di Gioventù Nazionale di Pinciano, Garbatella, Montesacro − non a caso tutti sotto la direzione di XX che si è anche occupato di stipulare il contratto per l’utilizzo dell’immobile in occasione dell’evento − con estensione dell’invito ad altri membri tutti appartenenti allo stesso Movimento;

da tali circostanze emerge, pertanto, che lo scopo di detto evento non fosse quello di un ritrovo tra amici, ma la creazione di un momento di dibattito, di organizzazione, di formazione e di confronto politico “come si evince chiaramente anche dalle immagini in cui sono presenti dirigenti e membri di spicco di Gioventù Nazionale che, posti dietro una sorta di “cattedra”, si rivolgono ad una platea di ascoltatori usando un microfono, con il tono di chi vuole “formare” ed “educare””;

per la partecipazione all’evento, alla giornalista è stato chiesto l’esiguo contributo di sessanta euro, “consegnati dalla stessa direttamente a XX. La cifra – teoricamente idonea a coprire le spese di due notti di pernottamento in agriturismo ed il vitto dell’evento – lascia presumere che sia stata integrata con un contributo da parte della stessa Gioventù Nazionale”, circostanza che rafforzerebbe la posizione secondo la quale si sia trattato di un’iniziativa politica di Gioventù Nazionale;

risulta pertanto rispondente all’interesse pubblico l’approfondimento delle dinamiche interne a tale movimento giovanile anche con riguardo ai valori condivisi dai giovani che ne fanno parte, avvenuto nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione tenuto conto che tutti i volti dei partecipanti sono stati oscurati, così da non consentire di poter risalire alla loro identità, ad eccezione dei soggetti apicali dell’organizzazione Gioventù Nazionale e quindi, già di per sé, di assoluto rilievo pubblico;

“in seguito alla messa in onda dei servizi l’intera classe politica ha condannato quanto rivelato dall’Inchiesta (la stessa Presidente del Consiglio ha dichiarato la sua distanza dai sentimenti razzisti, antisemiti, nostalgici), ragione per cui alcuni esponenti di maggior spicco di Gioventù Nazionale hanno rivalutato la propria posizione e dunque il ruolo pubblico ricoperto, ne è un esempio XX che ha ritenuto opportuno dimettersi dal Consiglio Nazionale Giovani”;

la stessa Giorgia Meloni, “nell’intervista rilasciata ai cronisti presenti a Bruxelles e pubblicata da Fanpage.it il 28 giugno 2024 (https://...), tra le altre cose, si è dichiarata grata per quanto svelato dall’inchiesta “sono grata perché questo mi aiuta chiaramente a intervenire” (dal minuto XX) affermazione che, ad avviso di chi scrive, risulta altresì volta a sottolineare la natura politica (e dunque non privata) degli incontri”;

sono state adottate misure di oscuramento irreversibili dei partecipanti al fine di proteggere la relativa identità individuale, mentre nelle rare occasioni in cui la giornalista ha avuto contezza della minore età dei partecipanti si è astenuta ab origine dall’effettuare alcun tipo di registrazione; gli unici soggetti identificabili sono i dirigenti maggiorenni di Gioventù Nazionale, principali destinatari dell’inchiesta stessa “considerato che, da quanto emerso, erano impegnati a formare i più giovani membri di Gioventù Nazionale alla condivisione di valori antisociali quali il razzismo e l’antisemitismo. Nessuno di loro, per evidenti ragioni. ha agito per il trattamento dei propri dati, essendo costoro i soli potenzialmente legittimati a farlo”;

la giornalista si è presentata come giornalista e si è sempre identificata come collaboratrice di Nazione Futura, testata “amica” di Gioventù Nazionale, limitandosi a modificare leggermente il proprio cognome per non essere identificata, omettendo invece di svelare le finalità della raccolta perché è evidente che, se l'avesse fatto, non avrebbe potuto svolgere alcuna funzione informativa; la registrazione effettuata, essendo stata realizzata da persona presente ai fatti, non può qualificarsi come intercettazione ambientale, ma si tratta di una registrazione tra presenti il cui utilizzo è legittimo ove eseguito nell’esercizio del diritto di cronaca;

è contestabile l’affermazione contenuta nel reclamo secondo cui i dati raccolti sarebbero riferibili a soggetti non noti “considerato che i signori XX, XX, XX, XX, XX, XX e il XX sono tutti dirigenti di GN, alcuni con ruoli apicali”;

nessuno degli interessati è riconoscibile nel filmato, pertanto è da escludersi la legittimazione ad agire in capo ai medesimi;

VISTA la nota del 20 settembre 2024 con la quale gli interessati, nel fornire le proprie repliche ai riscontri dei  titolari del trattamento, hanno osservato che:

a fronte dell’eccezione sollevata dai titolari in ordine alla carenza di legittimazione attiva degli interessati in quanto non riconoscibili, si è provveduto a depositare le dichiarazioni di notorietà dei signori XX e XX con le quali questi ultimi hanno attestato di essere stati presenti nel “XX” e di essere stati inquadrati durante il servizio, con l’indicazione del momento di tale inquadratura;

l’attività di raccolta ha interessato dati personali ulteriori rispetto a quelli oggetto di divulgazione – ma, in ogni caso, potenzialmente divulgabili – pertanto sono state depositate anche le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di XX, del signor XX, della signora XX, in qualità di genitore esercente la potestà sulla XX, e della signora XX, in qualità di genitore esercente la potestà sulla XX, nelle quali si dà conto della partecipazione dei soggetti suddetti alla riunione organizzata nel “XX”, pur non essendo inquadrati nei servizi;

Ciaopeople tenta di giustificare la liceità della raccolta, e della conseguente divulgazione dei dati personali, richiamando il presunto interesse pubblico della notizia e la presunta essenzialità del trattamento, senza mai richiamare l’art. 3 delle Regole deontologiche posto a tutela del domicilio;

il discrimine tra luogo privato e luogo aperto al pubblico non risiede né nella natura delle attività che si svolgono nel luogo, né nell’ampiezza del numero di partecipanti, ma esclusivamente nella circostanza che le riunioni nel luogo privato sono riservate a un numero determinato di persone che vi accedono in base all’invito del titolare dello jus excludendi alios; in caso contrario, si andrebbe ad incidere sul nucleo essenziale del diritto proclamato dall’art. 14 della Costituzione che consiste sia nella facoltà di inibire l’accesso ad estranei che in quella di godere di una sfera di riservatezza, consistente nell’impossibilità di essere percepito dall’esterno anche indipendentemente da un’intrusione fisica;

non è corretto nemmeno quanto affermato da Ciao People in ordine al fatto che “le riprese non sono state effettuate in luogo privato considerato che la maggior parte di esse sono avvenute in luoghi esterni aperti al pubblico (come ad esempio i boschi)” e ciò in quanto dalla visione del servizio si evince come le riprese siano state realizzate anche in ambienti chiusi; in ogni caso le riprese “in luoghi esterni aperti al pubblico” sono viziate dalla violazione del domicilio originariamente effettuata perpetrata da XX che si era illecitamente introdotta nel “XX”;

inoltre, in ordine a quanto eccepito da La7 secondo la quale, nel caso di specie, risulterebbe carente la presenza di un collegamento stabile tra il luogo in cui si è svolto l’evento ed i reclamanti – richiesto dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della configurabilità di un luogo come domicilio – occorre dire che la permanenza dei reclamanti nel “XX” per un tempo di tre giorni sia idonea “ad instaurare quella situazione di collegamento tra luogo e persona connotata da stabilità, “anche se intesa in senso relativo”, che la giurisprudenza di legittimità reputa indispensabile per l’integrazione della nozione di domicilio e/o privata dimora”;

la violazione dell’obbligo di identificazione della giornalista (art. 2 delle Regole deontologiche) e della tutela del domicilio di cui all’art. 3 delle medesime Regole sono aspetti strettamente connessi in quanto l’avere carpito, da parte della giornalista, la buona fede di chi aveva la disponibilità del XX avrebbe viziato in radice la volontà e la libertà di scelta di quei soggetti, nell’includere o nell’escludere la giornalista, eccependo che il diritto di cronaca non può valere a scriminare la condotta di chi, per raccogliere la notizia, commetta dei reati;

il reclamo non persegue finalità di tipo censorio, in quanto non riguarda il “servizio nella sua interezza, ma solo quelle limitate parti, in relazione alle quali la lesione degli interessi suddetti si è concretizzata”;

VISTA la nota del 22 gennaio 2025 con la quale l’Autorità ha chiesto a Ciao People S.r.l. di comunicare le informazioni a disposizione della società in merito ad un eventuale procedimento penale avviato dalla Procura competente a seguito della disposta richiesta di consegna dei filmati;

VISTA la comunicazione del 23 gennaio 2025 con la quale Ciao People S.r.l. ha dichiarato che, successivamente alla richiesta di trasmissione della copia integrale del video da parte della procura competente, “non ha ricevuto altre richieste e/o avvisi ed allo stato non è in possesso di ulteriori informazioni riguardanti il suddetto procedimento penale”;

VISTA la nota dell’11 aprile 2025 con la quale l’Autorità ha chiesto a Ciao People S.r.l. di avere maggiori informazioni in ordine alle modalità attraverso le quali la giornalista autrice del servizio, XX sia entrata in contatto con gli organizzatori dell’evento Cabiria – ovvero se sia stata nota ai medesimi la professione svolta e se siano state chieste alla medesima eventuali referenze per poter fare ingresso nel Movimento – se all’interno dei filmati nella disponibilità della Società vi siano immagini ulteriori, oltre a quelle indicate nel reclamo, riconducibili ai soggetti interessati e se tale materiale sia tuttora in possesso della Procura della Repubblica;  

VISTA la nota del 18 aprile 2025 con la quale Ciao People S.r.l. ha dichiarato quanto segue:

in data 29 settembre 2023, nel corso della conferenza “Italian Conservatism” organizzata dal think tank Nazione Futura, la giornalista e autrice del servizio, XX, si è presentata ad alcuni militanti di Gioventù Nazionale utilizzando lo pseudonimo di “XX”, dichiarando apertamente, fin dal primo contatto, di essere una giornalista e di voler collaborare con le testate del Movimento;

in data 9 gennaio 2024, dopo aver partecipato a diverse manifestazioni afferenti a quell’area politica, la giornalista è stata contattata telefonicamente dal dirigente locale del Movimento, il quale l’ha invitata ufficialmente a entrare a far parte della militanza dello stesso; l’invito è stato poi rinnovato tramite WhatsApp in data 16 gennaio 2024 da XX, ai tempi XX;

proprio in virtù di questa collaborazione giornalistica con il Movimento e con la testata “affiliata” Nazione Futura, XX l’ha più volte invitata, attraverso messaggi scritti e vocali intercorsi tra il 27 marzo e il 18 aprile 2024, a partecipare al cosiddetto “campo comunitario” denominato Cabiria;

in tale occasione, le è stato richiesto di contribuire all’organizzazione dell’evento realizzando foto e video da pubblicare successivamente sui canali social ufficiali del Movimento, cosa che è poi effettivamente avvenuta subito dopo la loro realizzazione;

il Movimento era a conoscenza della professione giornalistica svolta da XX, ma inizialmente non sono state chieste referenze per poter collaborare con la testata Nazione Futura;

l’invito a collaborare con la predetta testata è infatti arrivato direttamente dal suo Vicepresidente in data 29 settembre 2023, poco dopo aver conosciuto la giornalista, e solo successivamente e, unicamente per approfondire le sue competenze, le è stato richiesto di inviare il proprio curriculum vitae;

tra i militanti di Gioventù Nazionale vi erano ragazzi e ragazze che collaborano o hanno collaborato con Nazione Futura, scrivendo articoli o partecipando ai suoi eventi;

all’interno dei filmati non sono presenti immagini ulteriori, rispetto a quelle indicate nel reclamo, riconducibili ai soggetti interessati e non si è a conoscenza dei successivi sviluppi del procedimento penale citato nel riscontro del 23 gennaio 2025 anche se i materiali dell’inchiesta sono ancora in possesso della Procura della Repubblica di Roma;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle Regole deontologiche);

CONSIDERATO che la Procura della Repubblica competente ha avviato un’indagine contro ignoti rispetto ai fatti avvenuti, chiedendo a Ciao People la copia integrale del filmato diffuso, senza tuttavia inviare, sulla base delle dichiarazioni rese dalla società, alcuna informativa a quest’ultima dalla quale desumere l’attivazione di un procedimento nei confronti del direttore responsabile della testata o della giornalista autrice dell’inchiesta;

RILEVATO, con riferimento alla richiesta di rimozione del contenuto dei due filmati citati in epigrafe e diffusi da Ciao People S.r.l. e, limitatamente al primo, anche da La7 S.p.A. corrispondente alle riprese dell’evento “Cabiria”, che:

- Gioventù Nazionale è un’organizzazione della quale fanno parte giovani, di età compresa tra i 14 e i 32 anni, che, come emerge dal testo del relativo Statuto, “si riconoscono nelle finalità dell’associazione partitica Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale” con la quale esiste un collegamento ideologico ed un coordinamento a più livelli tra i ruoli apicali del Movimento e le ripartizioni interne all’organizzazione di Fratelli d’Italia a livello provinciale, regionale e nazionale;

- la video-inchiesta oggetto del presente procedimento, realizzata dalla testata giornalistica “Fanpage.it”, ha lo scopo di documentare gli atteggiamenti, che appaiono ispirati all’ideologia nazi-fascista e anti-democratica, assunti sia dagli iscritti che dai dirigenti di Gioventù Nazionale e manifestati nel corso di vari eventi organizzati dal Movimento stesso;

- ciò che, in particolare, è stato evidenziato all’interno del servizio è l’esistenza di una forte divergenza tra la condotta tenuta dagli aderenti nel contesto delle predette riunioni e quella invece assunta in circostanze pubbliche sulla base di precise indicazioni fornite dagli organizzatori;

- tra gli eventi documentati nell’inchiesta è incluso anche quello denominato “Cabiria” che si è svolto tra il 19 ed il 21 aprile 2024, presso la struttura “XX”, che, per le caratteristiche assunte dallo stesso e per la presenza di dirigenti di Gioventù Nazionale – in particolare, XX e XX indicati dagli stessi reclamanti tra gli organizzatori dell’evento – non sembra qualificabile come un mero raduno tra amici, ma piuttosto come un momento di dibattito e di confronto politico;

l’inchiesta presenta pertanto una rilevanza pubblica, peraltro confermata dalle reazioni, anche politiche, successive alla sua diffusione, nonché dagli stessi reclamanti che, infatti, non ne hanno chiesto l’intera rimozione, ma hanno limitato le proprie istanze solo a minuti specifici del servizio coincidenti con quanto girato all’interno di XX (in particolare, quanto al primo servizio, da XX a XX, con richiamo ai minuti XX; XX: XX-XX; XX-XX; XX-XX; XX-XX; XX-XX; XX-XX; quanto al secondo servizio, pubblicato solo da Ciaopeople, i secondi X, XX, XX, XX, XX; dal minuto XX a XX; minuto XX; dal minuto XX al minuto XX; dal minuto XX a XX; dal minuto XX a XX);

occorre considerare che, tuttavia, solo alcune delle parti indicate nel reclamo conterrebbero immagini che, pur essendo state oscurate ab origine, sarebbero riferibili a due dei reclamanti, i quali hanno infatti dichiarato di esservisi riconosciuti (ovvero XX, che ha affermato di essere presente al minuto XX del primo filmato, e XX, la quale ha affermato di essere visibile di spalle dal minuto XX al minuto XX del primo filmato);

- gli altri interessati che hanno presentato reclamo, inclusi due soggetti minori di età, non sono ritratti all’interno del servizio ed i relativi dati non risultano peraltro presenti all’interno dei filmati nella disponibilità della società che ha infatti reso una dichiarazione specifica atta a confermare tale circostanza;

- dalla visione dei frammenti indicati dai due reclamanti - ritratti in ambiente esterno ed in contesti di gruppo - non risultano elementi tali da consentire, alla luce dell’oscuramento effettuato dai titolari del trattamento, una identificabilità dei medesimi, tenuto conto che non vi sono dati ulteriori, quali ad esempio la voce, idonei a consentirne una riconoscibilità sia pure indiretta;

- gli unici soggetti identificabili nel servizio sono coloro che rivestono posizioni apicali nel movimento Gioventù Nazionale, ovvero XX e XX, che non figurano tra i reclamanti e che, come desumibile anche dal contegno da loro assunto nel corso dell’evento, ne hanno curato l’organizzazione (dalla individuazione della location alla gestione delle attività svolte); 

- in merito all’asserita violazione di domicilio - che, sulla base di quanto eccepito dai reclamanti, sarebbe stata posta in essere dalla giornalista al fine di partecipare all’evento inficiando la liceità della successiva attività di raccolta dei dati - gli elementi emersi nel corso del procedimento non sono idonei a confermare tale circostanza e dunque la contestata violazione dell’art. 3 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati nell’ambito dell’attività giornalistica;

- preliminarmente occorre rilevare che il luogo in cui si è svolto l’evento non risulta riconducibile ad una abitazione privata, e dunque al concetto di domicilio comunemente inteso, trattandosi di una struttura ricettiva che il proprietario ha concesso in comodato d’uso con apposito contratto ad XX, dirigente nazionale di Gioventù Nazionale;

- l’edificio, sia per la sua destinazione che per la natura dell’evento ospitato, non appare idoneo ad integrare i requisiti del domicilio inteso come privata dimora che, per essere tale e sulla base di quanto anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità, richiede il requisito della stabilità, ovvero un rapporto continuativo tra la persona ed il luogo, idoneo a far diventare il secondo un’estensione della prima, escludendo con ciò i luoghi in cui si svolgono attività occasionali;

- il luogo in questione non può pertanto configurarsi quale domicilio di alcuno dei reclamanti, i quali erano lì insieme ad altre persone come partecipanti ad un evento per il quale, sulla base di quanto comunicato da Ciao People, hanno versato una quota, sia pur esigua, a titolo di spese per il soggiorno;

- occorre poi considerare che la giornalista non ha dovuto agire con la forza o di nascosto per poter accedere all’evento “Cabiria”, e dunque al XX, essendo stata invitata da una delle promotrici (XX) avendo la stessa partecipato ad una serie di manifestazioni del Movimento nel corso delle quali ha potuto reperire le informazioni poi confluite nel servizio; da quanto emerso nel corso del procedimento, le è stato chiesto di contribuire all’organizzazione dell’evento realizzando foto e video da pubblicare successivamente sui canali social ufficiali del Movimento, cosa che, sulla base di quanto dichiarato da Ciao People, è poi avvenuta;

l’unico accorgimento utilizzato dalla giornalista è stato quello di modificare leggermente il proprio nominativo (trasformandolo da XX in XX) per non essere identificata, omettendo di svelare le finalità della raccolta al fine di poter svolgere la funzione informativa che non avrebbe potuto altrimenti effettuare e che, nel servizio, è stata limitata alla narrazione dei momenti ritenuti rilevanti per l’interesse pubblico, escludendo momenti di vita privata;

occorre infine considerare che, sulla base di quanto dichiarato da Ciao People nel supplemento di richiesta informativa avanzata dall’Autorità, la testata giornalistica vicina al Movimento avrebbe chiesto alla giornalista un curriculum vitae successivamente all’avvio del rapporto di collaborazione sulla base del quale ben avrebbero potuto rilevare eventuali anomalie, anche semplicemente effettuando delle ricerche sulla rete tramite la quale sono reperibili diverse immagini ed informazioni che la riguardano;

RITENUTO, alla luce delle motivazioni sopra esposte, di dover dichiarare il reclamo infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), dichiara il reclamo infondato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 25 settembre 2025

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza