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Provvedimento del 9 ottobre 2025 [10192843]

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[doc. web n. 10192843]

Provvedimento del 9 ottobre 2025

Registro dei provvedimenti
n. 600 del 9 ottobre 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 3 marzo 2025, con il quale il signorXX, rappresentato e difeso dall’avv. XX ha chiesto di ordinare a Google LLC (di seguito anche “Google” o “titolare”) la deindicizzazione da tutte le versioni del motore di ricerca (c.d. global delisting) di una lista di URL (n. 111), elencati nell’atto introduttivo del procedimento, rinvenibili in associazione al proprio nominativo; tali URL sono risultati collegati ad articoli di stampa diffusi nel periodo 2019-2020 relativi ad un’inchiesta nella quale l’interessato è stato coinvolto “con l’accusa di conspiracy e tentata rivelazione di segreti industriali [...] ai danni della XX, uno dei principali produttori mondiali di motori per aerei”;

CONSIDERATO che nel reclamo è stato rappresentato quanto segue:

- in data 21 agosto 2019 l’interessato veniva rinviato a giudizio dinanzi alla Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto meridionale dell’Ohio (United States District Court, Southern District of Ohio, Western Division) per la citata inchiesta relativa alla sottrazione di segreti industriali e, nell’ambito di tale procedimento, veniva emesso un mandato di arresto a suo carico;

- in esecuzione del mandato emesso dalle Autorità statunitensi, l’interessato veniva arrestato in Italia e sottoposto a procedimento di estradizione verso gli Stati Uniti, ai sensi del Trattato bilaterale del 1983;

- con decreto del 16 dicembre 2020, il Ministero della giustizia italiano respingeva la domanda di estradizione verso gli Stati Uniti e il 19 gennaio 2024 la Corte distrettuale statunitense per il Distretto meridionale dell’Ohio dichiarava “il non luogo a procedere (dismissal with prejudice) […] in relazione a tutti i reati ascrittigli, riconoscendo [secondo la ricostruzione fornita dall’interessato] la sua completa estraneità ai fatti”;

- in data 27 gennaio 2025 Google ha opposto diniego alla richiesta di deindicizzazione riguardante i 111 URL sopra richiamati, sulla base di un “interesse per il pubblico in relazione alla […] vita professionale” del reclamante il quale ha tuttavia precisato che gli articoli lamentati, risalenti al periodo 2019-2020, riguardano “informazioni obsolete, inesatte […]” e associano lo stesso “a presunte condotte di tentata sottrazione di segreti industriali, nonostante sia stato definitivamente prosciolto dal giudice penale statunitense e la domanda di estradizione sia stata da tempo respinta dalle autorità italiane”;  nello specifico, in base alla prospettazione offerta dal reclamante “l’estradizione è stata negata sin dal dicembre 2020 e ad essa ha fatto seguito la sentenza di non luogo a procedere da parte dello stesso organo che aveva intrapreso l’azione. I fatti contestati, poi, risalgono agli anni 2013-2016. Si tratta, dunque, di vicende risalenti nel tempo che, anche in ragione degli sviluppi sul piano processuale, risultano prive di qualsiasi connotato di attualità e rilevanza”;

- secondo l’interessato la permanente reperibilità in rete delle lamentate notizie sarebbe idonea ad arrecare al medesimo “un danno ingiusto e sproporzionato” nella ricerca di lavoro nel mercato italiano dove lo stesso avrebbe maturato, come dirigente, un’esperienza trentennale nelle più importanti società del settore automotive e aeronautico;

VISTA la nota del 10 marzo 2025, con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento;

VISTA la proroga di 20 giorni concessa dall’Autorità in data 18 marzo 2025 a seguito di una specifica richiesta in tal senso avanzata dal titolare in ragione dell’elevato numero di URL da esaminare;

VISTO il riscontro del 18 aprile 2025 con il quale il titolare, “Svolte le dovute valutazioni alla luce delle dichiarazioni rese dal reclamante e tenuto conto dell’art. 168 del Codice […]”, ha rappresentato di procedere alla deindicizzazione dei 111 URL lamentati nel reclamo “dalle versioni europee dei risultati delle ricerca di Google per la query correlata al nome […]”;

VISTA la replica del 5 maggio 2025 con la quale il reclamante, nel prendere atto dell’adesione manifestata dal titolare, ha rappresentato la permanente reperibilità in rete degli URL oggetto di doglianza e, con l’occasione, ha insistito affinché l’Autorità “voglia ordinare a Google LLC la deindicizzazione dei contenuti segnalati a livello globale, vale a dire in tutte le versioni del motore di ricerca, non solo in quelle accessibili dall’Unione europea, ma anche in quelle disponibili nei Paesi extraeuropei […]”;   

VISTA la nota del 5 giugno 2025 con la quale l’Autorità ha chiesto a Google di fornire “proprie osservazioni in relazione all’asserita permanenza degli URL lamentati tra i risultati di ricerca associati al nominativo del reclamante, in considerazione dell’adesione manifestata [dalla] Società alla deindicizzazione dei citati contenuti”;

VISTA l’ulteriore nota del 16 giugno 2025 con cui Google ha precisato che “il ritardo nella rimozione dei contenuti segnalati è da attribuirsi all’effettuazione di un’ulteriore e più approfondita analisi dei nn. 111 URL oggetto di reclamo” e che, a seguito di “una rivalutazione della posizione precedentemente espressa nella […] comunicazione del 18 aprile u.s.”, ha confermato la deindicizzazione di 110 link “[…] alla data del 6 giugno 2025, […] dalle versioni europee dei risultati di ricerca […]”; tuttavia, ha rappresentato di non voler procedere nei confronti di un solo URL (rinvenibile all’indirizzo https://...), “ritenendo ancora sussistente un interesse pubblico alle informazioni contenute nella relativa pagina”. Invero, nelle sue argomentazioni, Google ha precisato che tale URL rinvia ad un archivio giudiziario statunitense “che riepiloga gli eventi principali del procedimento penale a carico del reclamante” dando atto dell’adozione del provvedimento di non luogo a procedere nel gennaio 2024 riferito alla richiamata inchiesta di conspiracy e tentata rivelazione di segreti industriali; ne consegue che “Dall’analisi di tale URL, […] le informazioni siano attuali, esatte ed aggiornate agli esiti della vicenda giudiziaria”. Inoltre, secondo Google, l’interesse della collettività alla conoscibilità della notizia sarebbe giustificato dal “ruolo di natura pubblica ricoperto dall’interessato il quale, alla luce delle informazioni rese disponibili negli URL segnalati, si presume essere ancora un consulente aziendale”;

VISTA la comunicazione del 24 giugno 2025 con la quale il reclamante ha dapprima eccepito la decisione di Google di non procedere alla deindicizzazione di tutti i contenuti lamentati, come invece tale titolare aveva fatto intendere nella fase iniziale dell’istruttoria, realizzando in tal modo una “indebita estensione dei tempi di valutazione degli URL oggetto di reclamo […] in aperto contrasto con i principi di buona fede, leale collaborazione e rispetto del contraddittorio […]”; inoltre, nel merito della scelta di non rimuovere il contenuto di cui al link https://..., il reclamante ha ribadito quanto già dichiarato nelle precedenti argomentazioni sottolineando di non ricoprire alcun ruolo pubblico in ragione dello stato di inoccupazione in cui il medesimo versa dall’agosto 2019. Pertanto, il reclamante ha chiesto all’Autorità di ottenere la deindicizzazione a livello globale non soltanto dei contenuti oggetto di doglianza ma anche “di tutti gli altri URL” collegati al suo nominativo nonché al “nome del coimputato XX” ovvero ai termini “spia”, “estradizione”, “Russia”, “Putin” e “spionaggio”, producendo, al riguardo, una lista dei relativi link;  

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice (“Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”);

CONSIDERATA l’eccezione sollevata dal reclamante in ordine ad una dilazione dei termini da parte di Google nella definizione della fattispecie in esame, si rappresenta che l’attività istruttoria originata dal reclamo in parola si è svolta in un arco temporale di circa tre mesi nei quali il titolare ha prontamente risposto alla richiesta di informazioni e alla successiva nota di chiarimenti dell’Autorità, chiedendo dapprima una proroga di 20 giorni per il relativo riscontro in ragione della numerosità degli URL lamentati per poi esprimersi nel merito nel previsto termine; la diversa valutazione in ordine ai contenuti oggetto di doglianza, comunicata da Google con nota del 16 giugno 2025, ha riguardato un solo URL (https://...) e la stessa rientra nella fisiologia dell’attività di bilanciamento operata dal motore di ricerca e, quindi, nella legittima espressione del principio di “accountability” riconosciuto al titolare del trattamento dagli artt. 5, par. 2, e 24 del Regolamento. Il ritardo registrato nell’operazione di deindicizzazione dei restanti 110 URL non risulta aver in alcun modo indebolito il grado di cooperazione con l’Autorità; né può ritenersi che tale ritardo abbia cagionato effetti pregiudizievoli in capo all’interessato dal momento che il motore di ricerca ha prevalentemente confermato quanto già comunicato nel riscontro del 18 aprile 2025, accordando, in un ragionevole lasso di tempo, la deindicizzazione di tutti gli URL lamentati, fatta eccezione per uno solo di essi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato da Google in ordine all’avvenuta rimozione dei 110 URL oggetto di reclamo e reperibili in associazione al nome dell’interessato dalle versioni europee dei risultati di ricerca;

RITENUTO che, con riferimento agli URL sopra indicati, non sussistono i presupposti per l’adozione di misure da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo al restante URL oggetto di doglianza (https://...), che:

secondo quanto indicato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza C-507/17, anche nell’interpretazione datane dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 34658 del 24 novembre 2022, non vi è un obbligo del gestore del motore di ricerca, sulla base del diritto dell’Unione, di disporre la rimozione anche nelle versioni extraeuropee, pur essendovi la possibilità per le Autorità di protezione dati di richiedere tale misura in esito ad un bilanciamento tra i diritti dell’interessato e il diritto all’informazione, tenendo conto delle specificità del caso concreto;

nella fattispecie in esame, gli elementi prospettati nel reclamo e nelle successive integrazioni non permettono di delineare compiutamente la realtà processuale che ha coinvolto l’interessato tenuto conto che, dalla documentazione prodotta in atti, emerge un procedimento penale incardinato presso l’Autorità giudiziaria italiana avente ad oggetto i medesimi fatti per i quali quest’ultimo è risultato imputato dinanzi alla Corte distrettuale statunitense; ciò si evince per tabulas nel decreto del 17 dicembre 2020 (prodotto a corredo del reclamo) con il quale il Ministro della giustizia ha rigettato “l’estradizione del cittadino italiano XX richiesta dal Governo degli Stati Uniti d’America”, riconoscendo, ai sensi dell’art. 6 del codice penale, la competenza dell’Autorità giudiziaria italiana, dal momento che “i fatti delittuosi contestati sono stati commessi sul territorio italiano” (quando l’interessato operava alle dipendenze di XX, con sede a ...) e in relazione ad essi “ pende […] un procedimento penale per i reati di cui agli articoli 416 e 623 c.p.”. La decisione di archiviazione emessa dalla Corte distrettuale degli Stati Uniti è risultata fondata esclusivamente sulle richiamate circostanze ostative connesse all’estradizione (cit. “due to difficulties with extradition”) non equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza di assoluzione;

la condotta dell’interessato è, dunque, risultata oggetto di un procedimento penale incardinato innanzi all’Autorità giudiziaria italiana rispetto al quale non sono state prodotte evidenze probatorie che accertino i relativi sviluppi e la sua eventuale definizione; né, da una verifica in rete, è stato possibile rinvenire notizie che consentano di conoscere gli esiti dell’inchiesta che ha coinvolto il reclamante. Di conseguenza, gli articoli lamentati rivestono un indubbio interesse pubblico tenuto conto della gravità dei reati di “conspiracy” e rivelazione di segreti industriali commessi dal reclamante nell’esercizio della sua professione, nel ruolo di dirigente aziendale rivestito dal medesimo al momento dei fatti contestati (v., al riguardo, il punto 2 della “Linee guida sull’attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso c-131/12” adottate dal WP 29 in data 26 novembre 2014, di seguito “Linee Guida”); al contempo non può rilevarsi, quale esimente, lo stato di asserita “inoccupazione” in cui versa attualmente il reclamante posto che la sfera d’interesse dello stesso parrebbe orbitare nei medesimi ambiti economici in cui sono state compiute le condotte lamentate, potendo ritenere, con ciò, giustificata la permanenza in rete delle notizie in esame per una tutela del pubblico da comportamenti professionali o pubblici impropri (cfr. punti 2 e 8 delle Linee Guida);

RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover dichiarare il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di deindicizzazione dell’URL in questione;

CONSIDERATO - con riferimento all’ulteriore richiesta avanzata dall’interessato diretta ad estendere gli effetti dell’intervento anche a “tutti gli altri URL” dalle versioni extraeuropee del motore di ricerca - che:

sul piano procedurale, l’Autorità non può disporre una rimozione generalizzata dalla rete di tutti i contenuti riguardanti una determinata persona, essendo necessario che quest’ultima si sia preventivamente rivolta al titolare del trattamento, mediante una formale istanza di esercizio dei diritti, di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento; circostanza, questa, che non è ricorsa nel caso di specie. Pertanto, rispetto agli ulteriori URL oggetto di doglianza si ritiene che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

infine, l’associazione del nome e cognome del reclamante ai termini  “XX”, “spia”, “estradizione”, “Russia”, “Putin” e “spionaggio” - che consente di risalire agli ulteriori articoli lamentati nelle repliche del 24 giugno u.s. - non può costituire un valido criterio di ricerca tale da legittimare la richiesta di deindicizzazione; ciò in quanto, secondo i principi elaborati nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 – C-131/12 (c.d. sentenza “Costeja”), i parametri da considerare nell’esercizio del diritto all’oblio riguardano unicamente i risultati ottenuti da ricerche effettuate “a partire dal nome” dell’interessato, potendo intendere come inclusivi anche ulteriori termini di specificazione, purché qualificativi della persona e della sua “identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”, tali da poter essere riconducibili alla definizione di “dato personale” (art. 4, punto 1, del Regolamento). Nel caso di specie, detti termini non risultano specificativi della persona né la loro associazione al nominativo dell’interessato consente un’identificazione univoca del medesimo. Invero, la ricerca così effettuata appare indicativa di una conoscenza pregressa della vicenda giudiziaria che ha coinvolto il reclamante e, quindi, finalizzata ad ottenere proprio quel tipo di informazione, che, come tale, se aggiornata, deve rimanere disponibile per gli utenti della rete al fine di tutelare la libertà di espressione e il diritto ad accedere a tali dati, secondo quanto riconosciuto anche nelle citate Linee Guida del WP 29;

RITENUTO, pertanto, con riguardo alla richiesta di deindicizzazione di “tutti gli altri URL” dalle versioni extraeuropee, che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

RILEVATO che il reclamante, qualora la vicenda dovesse registrare positivi elementi a proprio favore, potrà senz’altro esercitare nei confronti della testata giornalistica interessata il diritto di aggiornamento/integrazione dei dati che lo riguardano, allegando idonea documentazione a sostegno;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato da Google in ordine all’avvenuta rimozione dei 110 URL oggetto di reclamo e reperibili in associazione al nome dell’interessato dalle versioni europee dei risultati di ricerca, non rinvenendosi i presupposti per l’adozione di misure da parte dell’Autorità;

b) dichiara il reclamo infondato, per le ragioni di cui in motivazione, con riferimento alla richiesta di deindicizzazione anche dalle versioni extraeuropee del motore di ricerca del restante URL oggetto di doglianza (https://...);

c) rispetto agli ulteriori URL indicati nella comunicazione del 24 giugno 2025 ritiene che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità per i motivi sopra rappresentati.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 9 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza