Parere su istanza di accesso civico - 10 novembre 2025 [10195295]
Parere su istanza di accesso civico - 10 novembre 2025 [10195295]
[doc. web n. 10195295]
Parere su istanza di accesso civico - 10 novembre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 661 del 10 novembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);
VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali ‒ d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
VISTO l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” di Palermo, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;
RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;
RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 7, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web, n. 1098801);
Vista la documentazione in atti;
PREMESSO
Con la nota in atti il RPCT dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” di Palermo ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di un accesso civico.
Dall’istruttoria è emerso che è stata presentata alla predetta Azienda una richiesta di accesso civico – ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – avente a oggetto copia di documenti relativi al procedimento di attribuzione della produttività/premialità per l’anno 2023 dei dipendenti assegnati a una specifica Unità Operativa identificata in atti e precisamente:
«1. Tabella dei punteggi [...], in forma anonimizzata o mediante codici identificativi, senza indicazione di nomi e cognomi;
2. Tabella di riparto delle risorse economiche erogate, con indicazione degli importi corrisposti sulla base dei punteggi assegnati, escludendo ogni riferimento diretto o indiretto all’identità dei dipendenti;
3. Qualsiasi ulteriore documento utile a verificare l’uniformità e l’equità del procedimento valutativo, purché in forma che non leda la riservatezza altrui».
Nell’istanza di accesso civico è precisato che «L’accesso ai dati in forma anonimizzata è richiesto al fine di verificare l’adeguatezza, la coerenza e l’equità del processo di valutazione della performance individuale e della conseguente attribuzione economica, trattandosi di un procedimento direttamente incidente su[ll’]interesse personale [del soggetto istante] e giuridicamente rilevante».
L’amministrazione ha rifiutato l’accesso per motivi di protezione dei dati personali, richiamando il limite previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. Al riguardo, è stato rappresentato al soggetto istante che «anche se l’istanza viene formalmente presentata come accesso in forma anonimizzata» è stato tenuto presente che «in un contesto di reparto, anche dati apparentemente anonimi (punteggi, importi, ruoli) possono consentire l’identificazione indiretta dei dipendenti qualora la numerosità non sia sufficientemente elevata». Ciò soprattutto se «i dati non siano presentati in forma aggregata o estesi con i dati relativi di altri reparti».
Avverso il provvedimento di diniego, il soggetto istante, ritenendo il rifiuto non corretto, ha presentato la domanda di riesame al RPCT della predetta Azienda, insistendo nella propria richiesta. Lo stesso ha ribadito, fra l’altro, che l’istanza di accesso civico riguarda dati anonimizzati (pertanto senza indicazione dei nomi), «relativi a criteri applicati e distribuzione delle risorse», al fine di «garantire la trasparenza e la correttezza del procedimento valutativo»
OSSERVA
1. Introduzione
La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l’altro, che «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).
La medesima normativa sancisce che l’accesso civico è rifiutato, fra l’altro «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, d. lgs. n. 33/2013). Per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).
Ciò premesso, occorre aver presente che nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali (o documenti che li contengono) tramite l’istituto dell’accesso civico, deve essere tenuto in considerazione che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai dati, informazioni o documenti richiesti.
Inoltre, è necessario rispettare, in ogni caso, i principi sanciti nel RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c del RGPD).
In tale contesto, occorre altresì tenere conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati personali richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).
2. Sull’accesso civico ai dati personali riguardanti punteggi e performance di dipendenti
La disciplina statale in materia di trasparenza prevede specifici obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni «dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale» (art. 20, commi 1-2, del d. lgs. n. 33/2013).
In particolare, è prevista, l’indicazione per il personale dirigenziale e non dirigenziale di dati aggregati, ossia di dati non riferiti ai singoli dipendenti, ma «relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e [al]l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti», nonché di informazioni riguardanti i «criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione […], al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti» (cfr. anche gli «Schemi di pubblicazione dei dati per la standardizzazione ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 33/2013» elaborati da ANAC in relazione alle informazioni da pubblicare ai sensi dell’art. 20 del d. lgs. n. 33/2013, in https://www.anticorruzione.it/schemi-di-pubblicazione-dei-dati, nonché il parere del Garante contenuto nel provv. n. 92 del 22/2/2024, in www.gpdp.it, doc. web n. 9996090). Per ali informazioni sopradescritte non è possibile, quindi, richiamare alcun motivo di riservatezza.
Quanto, invece al tema dell’accesso civico a valutazioni, punteggi, progressioni economiche e di carriera riferiti a dipendenti identificati (o identificabili), questa Autorità si è più volte espressa con ampiezza di argomentazioni, con consolidato orientamento, in precedenti pareri in materia evidenziando la sussistenza del limite all’accesso civico derivante dalla protezione dei dati personali (cfr. provv. n. 466 del 4/8/2025, in www.gpdp.it, doc. web n. 10164354; n. 378 del 4/7/2025, ivi, doc. web n. 10167082; n. 575 del 19/9/2024, ivi, doc. web n. 10105106; n. 92 del 22/2/2024, ivi, doc. web n. 9996090; n. 343 del 3/8/2023, ivi, doc. web n. 9925408; n. 308 del 13/7/2023, ivi, doc. web n. 9990570; n. 380 del 14/11/2022, ivi, doc. web n. 9831454; n. 199 del 13/5/2021, ivi, doc. web n. 9672790; n. 147 del 29/7/2020, ivi, doc. web n. 9445796; n. 421 dell’11/7/2018, ivi, doc. web n. 9037343; n. 142 dell’8/3/2018, ivi, doc. web n. 8684742; n. 466 dell’11/10/2018, ivi, doc. web n. 9063969; n. 421 dell’11/7/2018, ivi, doc. web n. 9037343; n. 231 del 18/4/2018, ivi, doc. web n. 8983308n. 142 dell’8/3/2018, ivi, doc. web n. 8684742; n. 574 del 29/12/2017, ivi, doc. web n. 7658152).
Al riguardo, occorre, infatti, sottolineare che le valutazioni e i punteggi riguardanti attitudini e capacità professionali o performance, competenze gestionali e organizzative, risultati conseguiti non sono “dati pubblici” e la relativa ostensione va valutata alla luce delle regole e dei limiti previsti dalla disciplina statale di settore in materia di accesso civico, tenuto conto anche di una certa delicatezza dell’informazione richiesta, che non sempre si desidera portare a conoscenza di altri soggetti anche estranei all’amministrazione o di un pubblico indifferenziato. La relativa ostensione derivante da un eventuale accoglimento della richiesta di accesso civico, anche considerando il particolare regime di pubblicità dei dati e informazioni ricevuti tramite l’istituto dell’accesso civico (cfr. art. 3, comma 1, d. lgs. n. 33/2013), può determinare infatti un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei dipendenti, in violazione del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD).
Del resto, l’ostensione generalizzata tramite l’istituto dell’accesso civico delle predette informazioni personali può essere fonte di possibili ripercussioni negative sul piano professionale o relazionale, anche all’interno dell’ambiente lavorativo (esponendo gli interessati a possibili difficoltà relazionali con i colleghi o a eventuali ingiustificati pregiudizi da parte degli utenti esterni che possono venire a contatto con gli stessi nell’esercizio delle loro funzioni) e può pertanto arrecare ai dipendenti, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui i dati e le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. Bisogna, inoltre, tener conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei controinteressati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dalla p.a., nonché della non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti, ai dipendenti, dall’eventuale conoscibilità, da parte di chiunque, dei dati richiesti tramite l’accesso civico (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).
3. Le peculiarità del caso sottoposto all’attenzione del Garante
Il caso in esame si differenzia tuttavia dai precedenti esaminati, in quanto il soggetto istante ha espressamente chiesto all’amministrazione di ricevere le tabelle dei punteggi dei dipendenti afferenti a una specifica unità operativa dell’Azienda ospedaliera, nonché delle conseguenti risorse economiche erogate (o di altro documento non identificato utile per verificare il procedimento valutativo), in forma anonima o mediante codici identificativi, senza indicazione di nomi e cognomi dei dipendenti.
Ciò posto, la questione non riguarda, quindi, il problema dell’ostensione di dati personali direttamente identificativi del personale dipendente, ma della comunicazione di dati e informazioni a essi riferiti, che si ritiene possibile nei limiti in cui ciò non consenta l’identificabilità (anche a posteriori e da parte del soggetto istante o di soggetti terzi) dei dipendenti controinteressati.
In tale contesto, l’amministrazione nel provvedimento di diniego dell’accesso civico ha rappresentato al soggetto istante che i dati oggetto di accesso civico richiesti nell’istanza non consentono di anonimizzare i documenti, in quanto si tratta di dati che verrebbero forniti in forma individuale e non aggregata (con precisazione di punteggi, importi, ruoli)¸ ristretti peraltro a gruppo di riferimento limitato ai dipendenti di una specifica unità. [OMISSIS].
Alla luce di quanto sostenuto dal soggetto istante in contrapposizione con la tesi dell’amministrazione destinataria dell’accesso civico, si ritiene necessario chiarire, in via preliminare, la nozione di “dato anonimo”, richiamando l’attenzione sul “rischio di re-identificazione” per i soggetti interessati, nei casi in cui le tecniche di anonimizzazione impiegate non siano adeguate.
3.1. Il dato anonimo
Come sancito dal RGPD, le informazioni anonime sono le «informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o [i] dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l’identificazione dell’interessato» (cons. n. 26, del RGPD; cfr., fra gli altri, provv. n. 358 del 31/10/2022, in www.gpdp.it, doc. web n. 9830919).
Come evidenziato a livello europeo, per identificazione «non si intende solo la possibilità di recuperare il nome e/o l’indirizzo di una persona, ma anche la potenziale identificabilità mediante individuazione, correlabilità e deduzione» (Gruppo art. 29-WP29, “Opinion 05/2014 on Anonymisation techniques” del 10/4/2014, in https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_it.pdf, par. 2.2.2).
Per poter ottenere informazioni anonime è necessario effettuare un trattamento successivo di dati personali in modo tale che gli stessi non possano più essere attribuiti a una persona specifica. L’anonimizzazione è, infatti, il risultato del trattamento di dati personali volto a impedire irreversibilmente l’identificazione dei soggetti interessati (Gruppo art. 29-WP29, “Opinion 05/2014 on Anonymisation techniques” del 10/4/2014, cit.). Nel mettere in atto tale procedimento, il titolare del trattamento deve tener conto di diversi elementi e prendere in considerazione tutti i mezzi che «possono ragionevolmente» essere utilizzati per l’identificazione dei soggetti interessati anche a posteriori (ivi).
Esistono, al riguardo, diverse pratiche e tecniche di anonimizzazione (es.: la randomizzazione e la generalizzazione, l’aggiunta del rumore statistico, le permutazioni, la privacy differenziale, l’aggregazione, il k-anonimato, la l-diversità, la t-vicinanza, ecc.), che presentano gradi variabili di affidabilità, con differenti punti di forza e debolezza. Tali tecniche offrono garanzie di protezione della sfera privata efficaci soltanto se la loro applicazione viene progettata in maniera adeguata, con decisione caso per caso, utilizzando – se possibile – anche combinazione di tecniche diverse (ivi). Ciò anche ricordando che un insieme di dati resi anonimi può comunque presentare rischi residui per le persone interessate (ivi).
3.2. Il rischio di re-identificazione
Il rischio di re-identificazione dell’interessato va accuratamente valutato tenendo conto di «tutti i mezzi [...], di cui il titolare del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona fisica direttamente o indirettamente. Per accertare la ragionevole probabilità di utilizzo dei mezzi per identificare la persona fisica, si dovrebbe prendere in considerazione l’insieme dei fattori obiettivi, tra cui i costi e il tempo necessario per l’identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili al momento del trattamento, sia degli sviluppi tecnologici» (cfr. considerando n. 26 del RGPD e WP29 “Opinion 05/2014 on Anonymisation techniques”, cit.).
Un processo di anonimizzazione non può definirsi effettivamente tale qualora non risulti idoneo a impedire che chiunque utilizzi tali dati, in combinazione con i mezzi “ragionevolmente disponibili”, possa:
1. isolare una persona in un gruppo (single-out);
2. collegare un dato anonimizzato a dati riferibili a una persona presenti in un distinto insieme di dati (linkability);
3. dedurre nuove informazioni riferibili a una persona da un dato anonimizzato (inference).
Per tale motivo, nel riscontrare nel caso in esame l’istanza di accesso presentata ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013, occorre tenere in adeguata considerazione la necessaria accuratezza con cui deve essere effettuata l’attività di anonimizzazione necessaria, visto il rischio di re-identificazione dei dipendenti controinteressati. Ciò tenendo conto, come detto, del regime di pubblicità proprio dei dati, informazioni e documenti che si ricevono tramite l’istituto dell’accesso civico generalizzato (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013), nonché delle informazioni già in possesso dello stesso soggetto istante, [OMISSIS].
4. Osservazioni sulla richiesta di accesso civico
Nel caso sottoposto all’attenzione di questa Autorità, il soggetto istante, pur avendo precisato di voler ricevere informazioni anonime, ha contestualmente chiesto l’ostensione tramite l’accesso civico generalizzato di tabelle «senza indicazione di nomi e cognomi», ma complete di dati dettagliati dei dipendenti, in forma disaggregata e a livello individuale (quali punteggi e risorse economiche erogate) ed, eventualmente, anche di «codici identificativi». Le informazioni richieste sarebbero inoltre ristrette a gruppo di riferimento limitato ai dipendenti di una specifica unità operativa dell’ente, [OMISSIS].
Tali informazioni di dettaglio – anche se private del nominativo dei soggetti interessati o di altre informazioni direttamente identificative – contengono elementi specifici e particolari delle valutazioni individuali dei singoli dipendenti, la cui presenza – come correttamente sostenuto anche dall’amministrazione nel provvedimento di diniego dell’accesso civico – non consente di anonimizzare in maniera corretta la documentazione richiesta secondo le tecniche descritte nelle Linee guida europee e prima citate (es.: randomizzazione, generalizzazione, aggiunta del rumore statistico, permutazioni, privacy differenziale, aggregazione, k-anonimato, l-diversità, t-vicinanza, ecc.).
Pertanto, nel contesto descritto, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, in relazione alla richiesta di concedere l’accesso civico alle tabelle e documenti in esame, completi degli elementi di dettaglio chiesti nella domanda (e ribaditi nella richiesta di riesame al RPCT) prima descritti (es. punteggi e risorse economiche erogate), si ritiene che dagli atti non emergono elementi che, nel caso in esame, possano consentire di discostarsi dal provvedimento di diniego dell’accesso civico adottato dall’Azienda Ospedaliera.
Ciò tenendo anche conto della tecnica di anonimizzazione non adeguata chiesta dal soggetto istante, che risulta idonea a produrre casi di «single-out», ossia di casi in cui si riesce a «isolare una persona in un gruppo», nonché a consentire a soggetti terzi – sia all’interno che all’esterno del contesto lavorativo, [OMISSIS] – di incrociare e raffrontare i dati ottenuti con altre informazioni ausiliarie già conosciute (linkability), dato il contesto di riferimento e il regime di pubblicità proprio dell’accesso civico (cfr. quanto riportato supra in par. 3.2), con conseguente alto rischio di re-identificazione dei dipendenti controinteressati.
Conformemente ai precedenti orientamenti di questa Autorità, si ricorda che le esigenze conoscitive del soggetto istante debbono poter essere raggiunte in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali tramite adeguate tecniche di anonimizzazione, senza quindi fornire elementi che possano consentire di identificare, anche in maniera indiretta o a-posteriori, i dipendenti controinteressati (cfr. pareri n. 82 del 19/2/2024, in www.gpdp.it, doc. web n. 9996647; n. 552 del 27/11/2023, ivi, doc. web n. 9967883; n. 466 del 5/10/2023, ivi, doc. web n. 9953563; n. 469 del 12/10/2023, ivi, doc. web n. 9956589). In base al principio di «accountability»/«responsabilizzazione», ricade in capo all’Azienda ospedaliera titolare del trattamento, la valutazione, in concreto, della natura identificativa dei dati ostensibili e del rischio di re-identificazione dei soggetti interessati (art. 5, par. 2, e 24 del RGPD).
Per completezza, considerando che il soggetto istante ha dichiarato che il «procedimento [valutativo è] direttamente incidente su un [suo] interesse personale e giuridicamente rilevante», si ricorda che resta ferma ogni valutazione dell’amministrazione in ordine alla sussistenza di un eventuale interesse “qualificato” del soggetto istante, ossia di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» che possa per altro verso consentire l’ostensione della documentazione richiesta ai sensi della diversa disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241/1990).
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” di Palermo, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
In Roma, 10 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
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